il dirigente del servizio

Vista la legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 25: “Norme per la disciplina dell’attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d’esame per l’accertamento tecnico degli aspiranti all’esercizio della professione di guida speleologica”;

Visto che l’articolo 2 “Albo regionale dell’attività turistica di guida speleologica” della legge predetta recita quanto segue:

1.   E’ istituito presso l’Assessorato Regionale al Turismo l’Albo regionale dell’attività turistica di guida speleologica.

2.   In detto Albo sono iscritti tutti coloro che sono in possesso dell’autorizzazione dell’esercizio della professione ovvero conseguono l’abilitazione a norma della presente legge.

3.   L’Albo regionale è sottoposto a revisione triennale.

4.   E’ istituito il collegio regionale delle guide speleologiche.

Considerato che l’iscrizione al suddetto Albo presuppone, tra gli altri requisiti, che gli interessati siano residenti in un Comune della Regione Abruzzo, come si evince dalle seguenti disposizioni della legge in narrativa:

-    Art. 13 “Controlli e vigilanza”, comma 1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali disciplinate nella presente legge spettano alla Giunta regionale che le esercita anche tramite gli Organismi turistici pubblici periferici ed i Comuni;

      Art. 14 “Revoca o sospensione della licenza” comma 7. Avverso il documento del Sindaco è ammesso il ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale, che decide con proprio decreto su conforme proposta dell’Assessore al turismo;

Visto che l’articolo 18, “Norma transitoria” recita:

1.   Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le guide speleologiche che già esercitano la professione, anche a titolo gratuito, gli istruttori del Club Alpino Italiano (CAI) o della Società Speleologica Italiana (SSI) sono iscritti di diritto all’Albo regionale, previa domanda da presentarsi, a pena di decadenza, alla Giunta Regionale, Assessorato al turismo, entro sei mesi;

Ravvisata la necessità di procedere alla istituzione dell’Albo previsto dall’articolo 2, comma 1 e di riservarne l’iscrizione alle persone indicate dall’art. 18 fino alla scadenza prescritta dalla medesima disposizione normativa;

Atteso che, in ogni caso, occorre che gli interessati dimostrino di possedere la qualifica richiesta e che l’iscrizione rispetti la normativa prevista dalla legislazione statale;

Considerato che l’iscrizione all’albo ai sensi dell’art. 18 equivale al rilascio di un attestato di abilitazione da parte della Regione Abruzzo;

Atteso che, per l’esercizio effettivo della professione di guida speleologica, la legge regionale 11 agosto 2004, n. 25 prevede, in una con la conseguita abilitazione, il rilascio della licenza di esercizio da parte del Sindaco del Comune dove l’interessato risiede ai sensi dell’articolo 9, comma 1;

DETERMINA

1.   Ai sensi della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25, art. 2, comma 1, è istituito, presso la Direzione Turismo, Ambiente, Energia - Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione, Ufficio Vigilanza Professioni Turistiche, Via Passo Lanciano 75, Pescara, tel. 085/7672515-17, l’Albo Regionale delle Guide Speleologiche.

2.   Per la durata di sei mesi dalla data della presente determinazione e cioè fino al 17 maggio 2005, possono chiedere l’iscrizione al predetto Albo, con apposita domanda corredata di marca da bollo di Euro 11,00, le guide speleologiche che già esercitano la professione anche a titolo gratuito, gli istruttori del Club Alpino Italiano (CAI) e gli istruttori della Società Speleologica Italiana (SSI) residenti nella Regione Abruzzo.

3.   I richiedenti devono dimostrare, con apposita documentazione, di possedere i requisiti dichiarati.

4.   L’avvenuta iscrizione ha valore di titolo abilitante, sulla cui base il Sindaco del Comune dove l’iscritto risiede deve rilasciare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25, la licenza per l’esercizio della professione di guida speleologica, soggetta a rinnovo triennale ai sensi del successivo comma 3.

5.   La presente determinazione è atto di mera esecuzione della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25.

IL DIRIGENTE del servizio

Dott. Sergio Marciani