La giunta regionale

Vista la legge regionale n. 54 del 26 giugno 1997, recante norme in materia di promozione turistica, di organizzazione e funzionamento dell’Azienda di Promozione Turistica regionale;

Visto l’art. 3 della suddetta legge regionale n. 54/1997, che individua modalità e competenze in ordine alla programmazione turistica regionale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 183/c del 12.03.2003, con la quale è stato approvato il Programma di Promozione Turistica 2003-2005, poi sottoposto all’approvazione del Consiglio Regionale;

Richiamata altresì le proprie precedenti deliberazioni n. 108 del 20.02.2004 e n. 416 del 01.06.2004, con le quali - nelle more di tale approvazione - sono stati approvati gli elaborati denominati rispettivamente “Direttive-Programma di Promozione Turistica 2004 - I° Stralcio”, dell’importo complessivo di €. 2.130.000,00 (Euro duemilionicentotrentamila), e “Programma di Promozione Turistica 2004 - II Stralcio”, dell’importo complessivo di €. 2.160.000,00 (Euro duemilionicentosessantamila) finalizzati, il primo, ad assicurare all’Azienda di Promozione Turistica Regionale lo svolgimento delle più urgenti attività promozionali ed il secondo a continuare, per l’anno in corso, tutte le iniziative occorrenti per evitare possibili rallentamenti nel tasso di crescita del settore turismo;

Rilevato che il Consiglio Regionale con provvedimento n. 136/3 del 29.06.2004 - notificato al competente Servizio Sviluppo del Turismo con nota del Servizio Affari Giunta n. 22828 del 19.07.2004, acquisita al protocollo della Direzione Turismo il 22.07.2004 n. 3350 - ha approvato il suddetto Programma di Promozione Turistica 2003-2005 che tuttavia, a stagione turistica in avanzato svolgimento ed in concomitanza con i ben noti eventi internazionali che penalizzano gravemente il settore del turismo, non consente di adottare - per l’anno in corso - valide “Direttive di promozione turistica” senza stravolgere la piena operatività degli interventi e iniziative di promozione turistica  avviati per i corrente anno con i suddetti “Programmi I° e II° Stralcio” ed attualmente in corso;

Ravvisata pertanto l’opportunità di provvedere, nelle more dell’adozione di apposite “Direttive di promozione turistica per l’anno 2005” in perfetta armonia con il succitato strumento programmatorio triennale, all’adozione di un ulteriore Programma di completamento che consenta all’A.P.T.R di rafforzare, per l’anno in corso, tutte le iniziative intraprese per consentire di mantenere il tasso di crescita del settore turismo in un momento particolarmente difficile - per tale settore - a livello nazionale;

Visto l’allegato elaborato predisposto dal Componente la Giunta preposto alla specifica materia, previa consultazione per le vie brevi con l’A.P.T.R., denominato “Programma di Promozione Turistica 2004 - Completamento” dell’importo complessivo di €. 659.179,80 (Euro seicentocinquantanovemilacentosettantanove e centesimi ottanta) da imputare sul Cap. 242396 del bilancio di previsione per l’esercizio 2004;

Vista la legge regionale n. 49 del 27 maggio 1975, recante norme per le manifestazioni turistiche, il turismo sociale e giovanile;

Considerato che, da alcuni anni, le modalità e termini di concessione degli incentivi previsti dalla richiamata L.R. n. 49/75 sono inseriti nella più ampia programmazione turistica regionale introdotta dalla parimenti richiamata L.R. n. 54/1997;

Rilevato tuttavia, come sopra puntualizzato, che - per l’anno in corso - non è possibile adottare valide “Direttive di promozione turistica”, ai sensi della stessa L.R. n. 54/1997, senza stravolgere la piena operatività degli interventi e iniziative di promozione turistica attualmente in corso e che, comunque, l’assenza di continuità nella realizzazione di manifestazioni ed iniziative di valorizzazione delle tradizioni locali - assicurata dalle provvidenze di cui alla L.R. n. 49/1975 -, in concomitanza con i ben noti fattori di crisi che penalizzano gravemente il settore del turismo, potrebbero avere effetti drammatici sulla già precaria visibilità turistica e, quindi, sul sistema economico, soprattutto delle zone interne dell’Abruzzo;

Ravvisata pertanto l’opportunità, nelle more dell’adozione di apposite “Direttive di promozione” turistica per l’anno 2005 - ai fini dell’incentivazione delle suddette manifestazioni ed iniziative -, di prendere in considerazione le domande di contributo pervenute, fino alla data di adozione del presente provvedimento, da parte di Amministrazioni pubbliche sub regionali abruzzesi e da Enti privati, mediante la proroga, per l’anno 2004, delle direttive all’uopo adottate per l’anno 2002 con delibera di questa Giunta n. 401 del 14.06.2002, in B.U.R.A. n. 126/Speciale del 27.09.2002, da pag. 19 a pag. 27, con esclusione dei termini di presentazione delle domande che si intendono modificati come sopra precisato. Le istanze che dovessero pervenire dopo il 31.10.2004 potranno essere prese in considerazione, con gli stessi criteri di cui alle suddette direttive, solo in presenza di economie accertate nell’erogazione dei contributi agli Enti ed Associazioni che hanno prodotto istanza entro il predetto termine del 31.10.2004;

Vista la legge regionale n. 16 del 26.04.2004 - recante il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 - che prevede le sottoindicate dotazioni finanziarie di competenza per i capitoli di pertinenza delle attività di cui alla ripetuta L.R. n. 49/1975:

-    Cap. 242390 - Contributi a favore di Enti pubblici e di diritto pubblico €. 100.000,00;

-    Cap. 242391 - Contributo a favore di Enti che svolgono attività per incrementare il turismo
€. 6.200,00;

Considerato che il presente provvedimento e l’elaborato ad esso allegato hanno esclusivamente natura di atto di indirizzo politico amministrativo ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 77/1999 mentre l’attuazione sarà curata, per quanto di competenza, dall’A.P.T.R. o dal Servizio Sviluppo del Turismo;

Riconosciuto, per le ragioni suesposte, che ricorrono evidenti motivi di urgenza;

Dato atto che il Direttore dell’Area Turismo Ambiente Energia, con l’apposizione della sua firma in calce al presente atto, ha espresso parere favorevole sulla legittimità della presente proposta di deliberazione e ne ha attestato la regolarità;

Sentito il relatore proponente il presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.   di approvare l’allegato elaborato “A” denominato “Programma di Promozione Turistica 2004 - Completamento” - facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - che sarà attuato a cura dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale;

 

2.   di prorogare per l’anno 2004, ai fini dell’incentivazione di “Manifestazioni ed iniziative di valorizzazione delle tradizioni locali” - di cui alla L.R. n. 49/1975 - e per le relative domande di contributo pervenute fino alla data di adozione della presente deliberazione, le direttive di promozione turistica adottate - per l’anno 2002 e per gli stessi fini - con deliberazione di questa Giunta n. 401 del 14.06.2002 - in B.U.R.A. n. 126/Speciale del 27.09.2002 da pag. 19 a pag. 27, con esclusione dei termini di presentazione delle domande che si intendono modificati come sopra precisato. Le istanze che dovessero pervenire dopo il suddetto termine potranno essere prese in considerazione, con gli stessi criteri di cui alle suddette direttive, in presenza di eventuali economie accertate nell’erogazione dei contributi agli Enti ed Associazioni che hanno fatto pervenire istanza entro il predetto termine di adozione del presente provvedimento;

3.   di demandare al Servizio Sviluppo del Turismo - che curerà anche la gestione delle attività a diretta competenza regionale - gli adempimenti connessi all’attuazione della presente delibera - ivi compresi gli occorrenti impegni e liquidazioni delle somme rese disponibili sugli appositi Capitolo del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, nonché l’acquisizione delle relazioni consuntive delle attività svolte - da pubblicare, unitamente all’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 12, primo comma, della legge n. 241/1990.-