IL dirigente del servizio
Omissis
DEterminA
1) di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83, l’autorizzazione regionale n. 558 dell’11/03/1998, relativa all’esercizio di un centro di pretrattamento e di valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il sistema di conferimento differenziato (Piattaforma ecologica tipo “B”, ubicato in contrada Valle Cena del Comune di Cupello (CH), individuato nelle particelle catastali nn. 234 - 4057 - 4060 per una potenzialità complessiva di 7500 tonn/anno per ricezione m,materiale e 4000 tonn/anno per lavorazione e selezione,
2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
3) di stabilire che i rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, aggiornati secondo le vigenti normative, come da Parere Tecnico dell’A.R.T.A. (Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Sub Provinciale San Salvo-Vasto) prot. n. 739 del 16/07/045675 sono di seguito riportati:
4) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
5) di stabilire che, le operazioni di stoccaggio/smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;
6) di richiamare il Consorzio Intercomunale del Vastese C.I.V.E.T.A. - Cupello (CH), al pieno rispetto:
a) a quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 artt. 28 e 29, per quanto attiene l’ingresso dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;
b) all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;
c) all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e alla Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo-Vasto), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati;
d) al pieno rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e della normativa regionale vigente in materia;
e) all’obbligo della Ditta beneficiaria della presente autorizzazione di inviare al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00 centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
7) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili riportate nella delibera di Giunta Regionale n. 558 dell’11.03.1998;
8) di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta 1’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;
9) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cupello (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. (Direzione Centrale di Pescara), all’A.R.T.A. (Dipartimento Sub-Provinciale di San Salvo - Vasto), e all’Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti - Sezione dell’Abruzzo;
10) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento al Consorzio Intercomunale del Vastese C.I.V.E.T.A. (Contrada Valle Cena - 66051 Cupello);
11) di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro
sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
per il dirigente del servizio
vacante
il direttore regionale
Dott. Franco Costantini