IL dirigente del servizio

Omissis

DEterminA

1)   di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 - l’autorizzazione regionale n. 204 del 26.10.1999, per l’attività di un centro di autodemolizione dei veicoli a motore e rimorchi, individuato nel Comune di Teramo nelle particelle nn. 6 - 7 - 66 - 67 del foglio catastale n. 75, a favore della Ditta Norcini Franco - Zona Ponte a Catena Contrada Carapallo - 64100 Teramo;

2)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000, fatti salvi gli esiti dell’esame del Piano di Adeguamento di cui in premessa;

3)   di stabilire che i rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da Parere Tecnico dell’A.R.T.A. (Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo) prot. n. 7651 del 02/11/2004, sono identificati dall’elenco dei codici CER di seguito riportato:

4)   di stabilire, altresì, che secondo quanto riportato nel parere dell’A.R.T.A. prot. n. 5675/10.08.2204, deve essere rispettata la seguente prescrizione:

-    La Ditta provveda ad un adeguato disoletaore per il trattamento delle acque di lavorazione e del piazzale;

5)   di obbligare la Ditta ad ottemperare a quanto richiesto al punto 4), entro 60 giorni dalla data di adozione del presente autorizzazione, comunicando l’avvenuta adempimento allo scrivente Servizio e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Teramo);

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7) di stabilire che, le operazioni di stoccaggio/smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e  la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni  rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;

8)   di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e alla Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di Teramo), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

9)   di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a € 259.000,00 (duecentocinquantanovemilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

10) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti;

11) di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Teramo, all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. (Direzione Centrale di Pescara), all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Teramo), al Pubblico Registro Automobilistico della Provincia di Teramo e all’Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti - Sezione dell’Abruzzo;

13) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Norcini Franco - Zona Ponte a Catena Contrada Carapallo – 64100 - Teramo;

14) di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

per il dirigente del servizio

vacante

il direttore regionale

Dott. Franco Costantini