IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

      Di autorizzare la ditta DI RISIO ENRICO, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Lentisce n. 4 - Comune di Atessa (CH), alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Sette a Piazzano” del Comune di Mozzagrogna (CH) individuata in Catasto al foglio 16 particella n. 6 (parte) alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica dei presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie.

Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. X7YY69ZM64UFF70115 emessa in data 15.07.2004 dalla SOCIETÀ ALBATROSS INVEST SPA. DI ROMA.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Deve essere mantenuta la distanza minima di rispetto di 50,00 metri dalla rotaia del raccordo ferroviario consortile;

-    Deve essere installato un piezometro nella zona più prossima al fiume Sangro;

-    Il materiale utilizzato per il ripristino ambientale non deve essere ricompreso nell’elenco allegato al D.L.vo n. 22/1997.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 4.000 e complessivamente di mc. 12.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n.1 escavatore; b) n.1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta