GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 798 dell’11.9.2002 avente per oggetto “L.R. 18.5.2000, n. 95 art. 6 ‘Classificazione del territorio montano - Criteri e parametri per l’individuazione delle aree di marginalità socio-economina’” e n. 96 del 20.2.2004 di integrazione alla medesima con le quali sono stati fissati appunto i criteri ed i parametri per l’individuazione delle aree di marginalità naturale e socio-economica e l’indice di disagio in cui versano i singoli territori comunali;

Rilevato che con le stesse deliberazioni si dava incarico al Servizio di Informazione Statistica della Giunta Regionale di elaborare, sulla base degli indici e delle procedure fornite, la classificazione di tutto il territorio regionale;

Precisato che le suddette deliberazioni stabiliscono che la classificazione deve essere utilizzata al fine di operare scelte intrinseche alle diverse realtà locali e di graduare e differenziare gli interventi da destinare ai Comuni, stabilendo anche i parametri e le formule;

Preso atto che il Servizio Informazione Statistica ha regolarmente provveduto all’elaborazione del documento;

Ravvisato indispensabile che il documento, per i suoi peculiari contenuti e per il conseguente utilizzo cui è destinato, sia approvato e fatto proprio dalla Giunta Regionale e successivamente pubblicizzato nei modi di legge;

Rilevato che lo stesso è il risultato oggettivo dei criteri e delle procedure fissate con la citata D.G.R. 798 dell’11.9.2002 e che, come nella stessa precisato la classificazione, che individua per ciascun Comune l’area di marginalità (A, B, C) e l’indice di disagio, deve essere presa a riferimento nelle occasioni in cui si stabiliscono interventi a favore dei Comuni;

Precisato che, comunque, la rilevazione è condizionata dalle situazioni in cui versano i Comuni nel momento in cui la stessa è stata effettuata e che, pertanto, fermi restando i criteri, gli indicatori e le procedure fissate dalla Giunta Regionale la stessa potrebbe subire variazioni nel tempo con l’auspicabile miglioramento delle condizioni dei singoli territori;

Ritenuto, perciò, necessario prevedere che almeno annualmente si provveda alla riclassificazione affinché si evidenzino le effettive realtà del momento e che le nuove risultanze siano di nuovo formalmente recepite, così come nel caso in cui la Giunta Regionale riterrà di modificare i criteri e le procedure già stabiliti;

Visto l’allegato documento, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, attraverso l’apposizione della propria firma in calce alla presente;

DELIBERA

Per le motivazioni su espresse:

-    di approvare e fare propria la classificazione del territorio regionale di cui all’allegato documento, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende qui integralmente riportato, precisando che la stessa si riferisce alla situazione restando valida fino a che la Giunta Regionale non ne disponga l’eventuale successivo aggiornamento;

-    di ribadire che detta classificazione ed i suoi aggiornamenti rappresentano lo strumento per graduare e differenziare gli interventi da destinare ai Comuni;

-    di stabilire che il presente provvedimento sia inviato a tutte le Direzioni ed alla S.S.S. Sistema Informativo regionale;

-    di stabilire che il presente provvedimento sia altresì inviato alla Commissione Consiliare Speciale per lo sviluppo delle aree svantaggiate e per il riequilibrio economico della Regione Abruzzo in attuazione delle decisioni dalla stessa assunte nella riunione dell’8.9.2004;

-    di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.