IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Al titolo della
L.R 2/2003 sostituire: «(Artt. 150 e 151 D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)» con:
«(Artt. 145, 146, 159 e 167 D.lgs. 22.11.2004, n. 42/2004)».
All’art. 1 “Competenze
in materia paesaggistica” della L.R. 2/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lett. a) del primo comma, è sostituita dalla seguente:
"a) al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione ai sensi dell’art. 145 del D.lgs. n. 42/2004."
b) alla lett. b) del primo comma sono apportate le seguenti modifiche:
1. le parole "all’art. 151 del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite dalle seguenti: "all’art. 146, all’art. 167 ed all’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004".
2. sopprimere le parole "ai Piani e Programmi complessi" e "agli interventi ricadenti sul demanio marittimo".
c) al comma 2 le parole "all’art. 151 del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite dalle seguenti: "all’art. 146, all’art. 167 ed all’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004".
Art. 2
All’art. 2
"Organo regionale competente in materia di Beni Ambientali" della
L.R. 2/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: "di cui all’art. 150 e 151 del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite dalle seguenti: "di competenza regionale di cui all’art. 1 della presente legge";
b) al comma 6 le parole "all’art. 151 del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite con le seguenti: "all’art. 146, all’art 167 ed all’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004";
c) al comma 6 sopprimere le parole: "assumono efficacia immediata e".
Art. 3
Dopo l’art. 2
della L.R. 2/2003 sono aggiunti i seguenti articoli:
“Art. 2/bis
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di
pianificazione
In via
transitoria, fino alla verifica ed all’adeguamento del Piano Regionale
Paesistico "P.R.P." ai sensi dell’ art. 156 D.lgs. n. 42/2004, la
Regione esercita le funzioni di verifica di conformità della strumentazione
urbanistica con le previsioni di P.R.P vigente.
All’atto di
conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici al P.R.P., le Amministrazioni
Comunali si fanno carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni
di P.R.P. alle scale del Piano, riproponendo altresì una cartografia del
suddetto P.R.P. aggiornata.
All’atto di
conformazione e di adeguamento di cui sopra le medesime amministrazioni
comunali, sulla scorta di una articolata lettura dello stato di fatto e di
adeguate motivazioni sulle esigenze di sviluppo e socioeconomiche, potranno
proporre aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti alle previsioni di
P.R.P.
Qualora la
proposta comunale si limiti ad una pura trasposizione del P.R.P. nello
strumento urbanistico locale, la stessa, approvata dal Consiglio Comunale,
viene trasmessa alla Regione per il parere di cui all’art. l della presente
legge.
Nel caso in cui
si configuri come proposta di variante al P .R.P. viene trasmessa alla Regione,
Direzione Territorio, per la verifica della compatibilità della proposta alle
previsioni di P.R.P; il Consiglio regionale assume apposito atto deliberativo
previo parere del Comitato di cui all’art l della presente legge.
Tale
provvedimento, pubblicato sul BURA,
costituisce variante al P.R.P. ed è condizione imprescindibile per la definitiva
approvazione della variante proposta.
Art. 2/ter
Sanzioni amministrative in materia di paesaggio
L’indennità
prevista dall’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 relativa alle sanzioni in caso di
violazione degli obblighi previsti per la tutela dei beni paesaggistici, è
determinata in base ai parametri del D.M. 26.9.1997, previa perizia di stima da
parte di un tecnico abilitato.
Le
autorizzazioni di competenza regionale, conseguenti al pagamento della
sanzione, sono rilasciate dal Direttore dell’Area Territorio visto il parere
espresso dal Comitato regionale per i Beni Ambientali.
Al mancato
versamento delle sanzioni pecuniarie, l’autorità amministrativa competente, ai
sensi dell’art. 1 della presente legge, procede nelle forme previste dall’art.
167 del D.lgs. n. 42/2004.
Le somme
derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative contemplate dalla
presente legge sono acquisite al bilancio ed utilizzate per le spese inerenti
alla tutela e valorizzazione delle bellezze naturali.
Art. 2/quater
Norme finanziarie
Le somme
derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative nella presente legge sono
acquisite nel bilancio regionale al Cap. 35005 UPB 03.05.002 denominato
"Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di beni ambientati
e valutazione impatto ambientate L.R. 40/1990 e art. 46 L.R. 11/1999", e
destinate alle spese inerenti la tutela e la valorizzazione delle bellezze
naturali con riferimento al Cap. 291421 UPB 05.01.016 denominato "Spese
inerenti alla protezione delle bellezze naturali".
Per l’anno 2004
agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le
disponibilità presenti in bilancio e iscritte sui capitoli di cui al comma 1.
Per gli anni
successivi i relativi stanziamenti saranno iscritti sui corrispondenti capitoli
di bilancio di entrata e di spesa."
Art. 4
All’art. 4
"Norme abrogate" della L.R. 2/2003, dopo l’ultimo rigo, aggiungere
a) L.R. 69/1990
b) L.R. 40/1990
c) L.R. 59/1991, art. 3
d) L.R. 44/1991
e) L.R. 8/1991
f) L.R. 2/1993.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 15 Dicembre 2004
PACE