IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.   Il personale in servizio presso la Struttura di cui all’art. 14 comma 1 della legge regionale n. 77/1999, che già si avvaleva delle condizioni contrattuali, assistenziali e previdenziali previste dalla legge regionale n. 13/1984, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, può chiedere di poter esercitare l’opzione per il ripristino della situazione antecedente alla data del 30 dicembre 1998.

2.   Gli effetti dell’applicazione della presente legge decorrono dalla data di opzione.

3.   Il maggior onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’esercizio 2004 in Euro 1.100,00, trova la necessaria copertura finanziaria nell’ambito delle risorse finanziarie iscritte nella F.O. 001 U.P.B. 005 denominata “Spese per il funzionamento del Consiglio Regionale” del Bilancio della Regione.

Per gli esercizi successivi gli oneri saranno iscritti nella pertinente funzione obiettivo e nella corrispondente U.P.B..

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 15 Dicembre 2004

PACE