IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Determina

1)   di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, l’autorizzazione della G.R. n. 1839 del 13.08.99, successivamente rettificata con Ordinanza n. 107 del 31.03.2000, per l’esercizio della discarica per rifiuti inerti in località Villa Carmine del Comune di Montesilvano (PE), nell’area individuata al foglio 12 particella catastale n. 182, per una potenzialità residuale pari a circa 62.000 m3;

2)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, fatti salvi gli esiti della valutazione del piano di adeguamento ai sensi del D. Lgs. 36/03, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3)   di stabilire che i rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, transcodificati come previsto dalla Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, sono identificati dall’elenco dei codici CER di seguito riportato:

010101

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

Ad esclusione dei minerali dell'amianto

010102

rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

010408

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407

010409

scarti di sabbia e argilla

010413

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407

170101

cemento

Esclusi i verniciati al piombo

170102

mattoni

170103

mattonelle e ceramica

170802

materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

 

 

170504

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

 

 

170508

pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507

 

 

191209

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

 

 

170506

fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505

Previa verifica di compatibilità con la discarica per rifiuti inerti

170107

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

 

 

170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

 

 

170202

vetro

 

 

101112

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111

 

 

101103

scarti di materiali in fibra a base di vetro

 

 

160120

vetro

 

 

160214

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213

 

 

160216

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215

 

 

200102

vetro

 

 

191205

vetro

 

 

101201

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

 

 

101301

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

 

 

200202

terra e roccia

 

 

170604

altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

 

 

170302

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

 

 

161106

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105

Subordinati alla determinazione analitica del test di cessione entro i limiti prescritti dal DM 5/2/98 allegato 3

161102

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101

161104

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103

101208

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

101311

rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310

101314

rifiuti e fanghi di cemento

080299

rifiuti non specificati altrimenti

4)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)   di richiamare i limiti e le prescrizioni di cui all’art. 29 della L.R. n. 83/00;

6)   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-      deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-      deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-          devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-      le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-      deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

7)   di richiamare la Ditta autorizzata agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n° 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all’Amministrazione Provinciale di Pescara -  Settore Tutela dell’Ambiente e Attività Produttive, Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

8)   di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti – Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

9)   di confermare, inoltre, condizioni e  prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;

10) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 22/97;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Montesilvano (PE), all’Amministrazione Prov.le di Pescara – Settore Tutela dell’Ambiente e Attività Produttive, Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara,  all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara, all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;

12) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta IMALAI s.n.c. di Cocciante Tullio & Figli – Sede amministrativa: Via Michelangelo n. 22 – 65124 Pescara;

13) di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il dirigente del servizio

Vacante

il direttore regionale

Dott. Franco Costantini