IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, l’Autorizzazione Reg.le n. 1961 del 15.09.1999 per l’esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio, in conto proprio, di rifiuti pericolosi, a favore della Ditta Elettrolitica del Basso Nera S.p.A. – Via Roma n. 338 – 64014 Martinsicuro (TE), da effettuare all’interno del proprio stabilimento di produzione di Martinsicuro (TE) in Via Roma n. 338, per un tempo massimo di stoccaggio pari a 180 giorni;
2. di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
3. di stabilire che, i codici dei rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da Parere Tecnico dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo, sono di seguito riportati:
060405* |
rifiuti contenenti altri metalli pesanti |
070107* |
fondi e residui di reazione, alogenati |
130205* |
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |
4. di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti
norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
5. di
stabilire che, le operazioni di
smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi
generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e
la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.
6. di
richiamare la Ditta autorizzata ,
agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n° 22/97 e alla trasmissione,
con cadenza trimestrale, all’Amministrazione Prov.le di Teramo, Settore VIII –
Ambiente Energia, e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale
Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Teramo, di una comunicazione
concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
7. di
obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al
Servizio Gestione Rifiuti – Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione
Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale
o n° 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni
ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi); la
polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
8. di
confermare, inoltre, condizioni e
prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti
autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;
9. di
stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente
provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 del
D. Lgs. 22/97;
10. di
trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Martinsicuro (TE),
all’Amministrazione Prov.le di Teramo, Settore VIII – Ambiente Energia,
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di
Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia
Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo e all’Albo
Nazionale Imprese esercenti attività nel settore di gestione rifiuti presso la
c/o Camera di Commercio di L’Aquila;
11. di
notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Elettrolitica
del Basso Nera S.p.A. – Via Roma n. 338 – 64014 Martinsicuro (TE);
12. di
disporre la pubblicazione,
limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Per il Dirigente di Servizio
vacante
Il Direttore REGIONALE
Dott. Franco Costantini