IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista l’istanza n. 1854 del 27.09.04 con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona chiede l’emissione del provvedimento di deposito alla Cassa DD. PP. competente per territorio, delle indennità non accettate, per l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Sulmona (AQ) per l’esecuzione dei lavori di costruzione di impianti a gas per autotrazione, impianti antincendio e relativa stazione di servizio della Società Centrale Metano Marsica S.n.c.;

Omissis

DISPONE

1.   E’ fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona di depositare, presso la CASSA DD. PP., le indennità non accettate, in favore delle Ditte di cui all’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.   Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati;

3.      L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa valutazione da parte della competente Agenzia per il territorio, ai sensi della normativa vigente;

4.   La valutazione di cui al capoverso che precede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge;

5.   L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Servizio Infrastrutture e Servizi della Giunta Regionale, della esecuzione della presente determinazione, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti alla Cassa DD. PP..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Roberto Nicoletti