il presidente della giunta regionale
Visto l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
Visto l’art. 16 del vigente Statuto regionale;
Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 151/6 dell’1/12/2004;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari sono i liberi professionisti e le piccole imprese, operanti in una delle attività elencate alle sezioni “D-F-G-K-I” attività manifatturiere, delle costruzioni, del commercio, professionali ed imprenditoriali, della “classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004”, aventi sede operativa nella Regione Abruzzo, che realizzano progetti nelle unità produttive localizzate nel territorio abruzzese ed in particolare:
a) le imprese artigiane, le piccole imprese commerciali e industriali, anche in forma cooperativa;
b) consorzi e le società consortili fra le imprese;
c) i liberi professionisti.
2. Le imprese sono definite piccole in base ai parametri stabiliti dall’Unione Europea con la “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese” (96/C 213/04, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C213 del 23 luglio 1996), come riportato nell’appendice.
3. I liberi professionisti sono coloro che risultano iscritti ad un albo professionale e siano in possesso di partita IVA.
Art. 2
Progetti e Spese ammissibili
1. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni effettuate dai soggetti di cui al precedente articolo 1 sostenuti a partire dal 12° mese antecedente alla presentazione della domanda, finalizzati a liquidare il trattamento di fine rapporto (di seguito denominato TFR).
2. Le casistiche ammissibili sono:
a) la naturale cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti di legge (es. dell’età pensionabile o del minimo contributivo così come stabilito dalle leggi vigenti);
b) la cessazione del rapporto di lavoro durato almeno 10 anni con il divieto di riassumere, nei 12 mesi successivi all’erogazione del TFR, nuovo personale a tempo indeterminato. In questa fattispecie entro 60 giorni dal decorso di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato l’erogazione del TFR il datore di lavoro deve presentare al consorzio di riferimento adeguata documentazione comprovante la non assunzione di nuovo personale nel periodo considerato (Es. modello DM10).
Art. 3
Misura dell’agevolazione
1. L’impresa potrà optare fra le due seguenti forme di erogazioni:
a) Contributo in conto interesse
La piccola impresa, la cui richiesta di contributo sia stata accolta, riceverà un contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanziamento agevolato, che abbatte di quattro punti percentuali annui il tasso di interesse di riferimento.
b) Contributo in conto capitale
A richiesta dell’interessato il contributo in conto interessi può essere convertito in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell’erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di attualizzazione è quello stabilito ufficialmente dal Minestero dell’Industria.
2. A scelta dell’impresa beneficiaria l’agevolazione potrà essere concessa ai sensi del:
a) Regolamento di Esenzione CE 70/2001:
L’agevolazione consiste in un contributo in conto interesse - che ai fini della valutazione del rispetto del regolamento di esenzione sarà attualizzato scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interessi - o in conto capitale. Il contributo massimo è pari alle percentuali approvate dal regolamento CE(70)2001, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PI: Massimo 15% ESL per PI. Nelle zone 87.3.c) il massimo per le PI passa a 20 ESN + 10 ESL;
ovvero ai sensi del
b) Regolamento “De Minimis” CE 69/2001
L’agevolazione consiste in un contributo in conto interesse - che ai fini della valutazione del rispetto del regolamento di esenzione sarà attualizzato scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interessi - o conto capitale. Il contributo massimo è di euro 100.000, in applicazione del Regolamento “de minimis” CE (69)2001.
3. Le operazioni di finanziamento devono avere durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a cinque anni, e sono effettuate da banche e da soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 1.9.1993 n. 385.
4. Il tasso di interesse applicato è contenuto entro i limiti dell’EURIBOR (6 mesi) + 1 punto di spread, vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.
5. L’importo del finanziamento da agevolare non può essere inferiore a euro 10.000 e superiore a euro 150.000.
6. Le spese agevolate non possono essere oggetto di ulteriori aiuti, concessi sotto qualsiasi forma da altra normativa nazionale, regionale o comunitaria - non compatibili con quanto stabilito dai Reg. CE 69 - 70/2001.
Art. 4
Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda, redatta secondo lo schema allegato (All. n. 1), deve essere inoltrata, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
2. Le domande devono essere presentate presso i Consorzi e Cooperative di garanzia fidi operanti nella Regione Abruzzo.
3. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata di :
a) certificato di iscrizione all’albo di appartenenza, solo nel caso di liberi professionisti;
b) copia fotostatica dell’ultimo bilancio con documentazione attestante l’approvazione dello stesso, dell’impresa richiedente ovvero, per le imprese/liberi professionisti che non sono tenuti alla redazione dello stesso, dell’ultima dichiarazione dei redditi effettivamente presentata;
c) Certificato della C.C.I.A.A: in originale con data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa con relativa vigenza ed indicazione specifica della unità locale interessata al progetto;
d) Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Azienda beneficiaria (All.1), ai sensi dell’Art. 19 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti:
1. il settore INPS di inquadramento dell’Azienda;
2. Il codice ATECOFIN 2004 dell’Azienda Beneficiaria;
3. La casistica specifica indicata dall’art. 3.
4. La firma apposta deve essere autenticata ai sensi dell’art. 38 commi 2 e 3 del DPR 445 del 28/12/2000 allegando copia fotostatica di valido documento di identità.
Art. 5
Concessione delle agevolazioni
1. Accertata la sussistenza dei requisiti, la completezza della domanda e la documentazione prevista, le domande sono ammesse alle agevolazioni, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, secondo la data di deliberazione dell’istituto finanziatore.
Art. 6
Presentazione della richiesta di contributo alla Regione
1. La richiesta di contributo viene presentata dai consorzi e cooperative fidi alla Direzione Attività Produttive della Regione Abruzzo entro e non oltre il 30 Settembre dell’anno corrente. Per l’anno 2004 la richiesta deve pervenire entro il 20.12.2004.
2. La richiesta è composta da un elenco riepilogativo delle pratiche deliberate ed affidate nell’anno, contenente il nominativo del beneficiario, l’importo del finanziamento concesso, l’importo del contributo spettante, la data di deliberazione di approvazione del finanziamento da parte degli enti finanziari.
3. Nei 60 (sessanta) giorni successivi la Direzione Attività Produttive con propria determina provvede:
a) alla ripartizione dei fondi disponibili in base alle richieste pervenute proporzionalmente all’ammontare delle richieste pervenute da ciascun confidi;
b) alla liquidazione ai confidi degli importi spettanti.
4. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire le richieste di contributo, le stesse rientreranno prioritariamente nel riparto delle risorse dell’anno successivo.
Art. 7
Erogazione delle agevolazioni
1. I consorzi e cooperative fidi, ricevute le disponibilità finanziarie provvedono all’erogazione delle agevolazioni ai beneficiari finali:
a) Contributo conto interessi: entro quarantacinque giorni successivi all’accredito dei fondi, con cadenza semestrale, in corrispondenza della scadenza delle rate di mutuo, secondo il piano di ammortamento della banca o della Finanziaria, ed è erogato per il tramite della stessa;
b) Contributo in conto capitale: entro quarantacinque giorni successivi all’accredito dei fondi.
Art. 8
Documentazione da presentare al confidi
1. Contributo in conto interessi: il professionista e/o l’impresa (o per suo conto la Banca o la Finanziaria) successivamente alla stipula del finanziamento agevolato, ai fini dell’erogazione del contributo, deve trasmettere la seguente documentazione:
a) piano di ammortamento dal quale si evinca la quota di contributo concessa pari all’abbattimento di 4 punti;
b) dichiarazione da parte della Banca attestante la data di erogazione del finanziamento.
c) copia della Contabile Bancaria (o comunicazione da parte della banca) attestante l’avvenuto pagamento del TFR agli ex dipendenti. Per le liquidazioni precedenti alla pubblicazione del presente regolamento, atto notorio del dipendente attestante l’avvenuto pagamento del TFR;
d) dichiarazione di rispetto del “De Minimis” (All. 2).
2. Contributo in Conto Capitale: il professionista e/o l’impresa, qualora abbia optato per il contributo in conto capitale, deve trasmettere la seguente documentazione:
a) copia della Contabile Bancaria (o comunicazione da parte della banca) o atto notorio del dipendente attestante l’avvenuto pagamento del TFR;
b) dichiarazione di rispetto del “De Minimis” (All. 2).
3. I beneficiari devono tenere a disposizione della Regione Abruzzo, tutta la documentazione relativa al progetto agevolato non oltre i cinque anni dalla concessione del contributo.
Art. 9
Spese di gestione
1. Per l’attività di gestione viene riconosciuto a ciascun confidi l’1% del contributo, da ciascun confidi gestito, da attingere dal fondo di dotazione.
Art. 10
Controlli e ispezioni
1. La Regione Abruzzo, Direzione alle Attività Produttive, può, anche a mezzo della Finanziaria Regionale Abruzzese (F.I.R.A.), in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.
Art. 11
Revoche e sanzioni
1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:
a) in caso di estinzione anticipata o risoluzione del contratto di finanziamento, ivi comprese le ipotesi di cessazione definitiva dell’attività, di incorporazione, di cessione, di fusione, di fallimento o di concordato preventivo con cessione di beni da parte dell’impresa beneficiaria;
b) in caso di false dichiarazioni.
2. La revoca decorre dalla data di estinzione o di risoluzione del contratto di finanziamento, di incorporazione, di fusione, dalla data di cessazione dell’attività, dalla data della sentenza di omologazione La revoca decorre dalla data di estinzione o di risoluzione del contratto di finanziamento, di incorporazione, di fusione, dalla data di cessazione dell’attività, dalla data della sentenza di omologazione del concordato preventivo.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue allegato
ALLEGATO
N. 1 |
Articolo 4 |
MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI
"Agevolazioni per il reperimento dei mezzi finanziari necessari all'erogazione del trattamento di fine rapporto in favore delle piccole imprese abruzzesi e dei liberi professionisti"
Spett.le
Confidi
Indirizzare la domanda anche alla Banca o alla
Finanziaria solo se il contributo richiesto è in conto interesse
Spett.le Banca:
Via n°
Cap.
Città Prov
Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante dell'impresa sottoindicata
DICHIARA
1. Denominazione
2. Natura giuridica
3. Costituita il:
4. Capitale Sociale
5. Sede legale
Comune| |Provincia| | Cap.|
Via e n. civico: | Telefono e |
| fax |
C.C.I.A.A. di
| | Al n°: |
Tribunale di
|
| Al n°: |
Iscritto all’albo
|
| Al n°: |
6. Partita IVA
7. Codice fiscale
8.
Piccola Impresa:
| | Libero
Professionista | |
(Apporre una X nella
relativa casella di appartenenza)
9. Unità operativa (qualora fosse diversa dalla
sede legale)
Comune | | Provincia | Cap. |
| | | |
Via e n. civico:
| | Telefono e |
Fax: |
10. Codice ATECOFIN 2004 di attività svolta:
11. Settore di inquadramento I.N.P.S.:
12. Media degli occupati su base annua (1 gennaio
-31 Dicembre) relativa ai tre anni precedenti alla data di presentazione della
domanda
13. ammontare dell’operazione per la quale si
richiede l’agevolazione
14. Notizie generali (brevi cenni sulla ditta dalla
data di costituzione)
CHIEDE
(indicare con una croce la forma di contributo richiesta)
Contributo in Conto interessi
Il contributo in Conto interessi su un finanziamento di Euro
Contributo in Conto Capitale
Che il contributo in Conto interessi, calcolato sull’investimento pari a Euro venga convertito in un Contributo in Conto Capitale, scontando al valore attuale, al momento dell’erogazione il beneficio derivante dalla quota di interessi.
(indicare con una croce il regime agevolativo prescelto)
REGIME DE MINIMIS: L’agevolazione consiste in un contributo in conto interesse - che ai fini della valutazione del rispetto del regolamento di esenzione sarà attualizzato scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interessi - o conto capitale. Il contributo massimo di 100.000 EURO, in apllicazione del Regolamento “de minimis” CE (69)2001.
REGIME DI ESENZIONE: L’agevolazione consiste in un contributo in conto interesse - che ai fini della valutazione del rispetto del regolamento di esenzione sarà attualizzato scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interessi - o conto capitale. Il contributo massimo è pari alle percentuali approvate dal Regolamento CE (70)2001, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI: Massimo 15% ESL per PI e 7,5 ESL per MI sulle spese di investimento. Nelle zone 87.3c) il massimale per le PMI passa a 20 ESN+10 ESL.
DICHIARA INOLTRE
d) che la dichiarazione di cui al punto 8 è
stata resa sulla base della definizione di piccola impresa prevista dalla
"Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie
imprese" (96/C 213/04, pubblicata sulla GUCE n. C213 dei 23 luglio 1996);
e) che l'impresa è nel pieno e libero esercizio
dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa
o volontaria;
f) che tutte le notizie fomite e i dati
indicati nei presente modulo e negli eventuali allegati corrispondono al vero;
g) di essere consapevole delle sanzioni penali
comminate ai sensi dell'articolo 496 del codice penale nel caso di dichiarazioni
mendaci;
h) di non aver ottenuto per il medesimo
progetto altri aiuti concessi da altra normativa nazionale, regionale o
comunitaria, non compatibili con quanto stabilito dai Reg. CE 69-70/2001.
- di autorizzare alla trattazione dei dati
comunicati a norma della legge 675/95 e successive modifiche ed integrazioni;
SI IMPEGNA
i) a conservare tutta la documentazione
relativa al progetto agevolato per il periodo di tempo previsto dall'art. 9
della normativa di attuazione;
j) a corrispondere alle richieste di elementi
e documentazione formulate nell'ambito dell'attività di controllo dalla Regione
Abruzzo;
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE:
- Copia dell'ultimo bilancio approvato ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione dello stesso, dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e la relativa vigenza;
Data Timbro e Firma del legale rappresentante
La firma posta viene autenticata ai sensi dell'art 88 Comma 2 e 3 del DPR 445 dei 28/12/2000 allegando copia fotostatica di valido documento di identità
ALLEGATO
N. 2 |
Articolo 8 |
DICHIARAZIONE DEL RISPETTO
"DE MINIMIS”
Il Sottoscritto (1)
Nato a il
Residente in: Via: n.
in qualità di Legale rappresentante
dell'impresa:
presentatore del Progetto ai sensi della normativa di attuazione "Agevolazioni per il reperimento dei mezzi finanziari necessari all'erogazione dei trattamento di fine rapporto in favore delle piccole imprese abruzzesi e dei liberi professionisti"
DICHIARA
ai sensi dell'Art. 19 e 47 dei DPR 445 del 28/12/2000, che la stessa rispetta la regola del "DE Minimis" in vigore così come previsto dalia normativa comunitaria e precisamente dal Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001.
Timbro e Firma del legale Rappresentante
(allegare copia di
valido documento di riconoscimento)
(1) Da presentare esclusivamente nel caso di agevolazione concessa
"In regime “DE MINIMIS” ai sensi del regolamento CE n. 69/2001”.
***
L’Aquila, addì 15 dicembre 2004
Il Presidente
On. Giovanni Pace