IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
La Regione Abruzzo assegna valenza fondamentale alla conservazione ed al rafforzamento dei legami tra la Comunità Abruzzese residente e gli Abruzzesi nel mondo, compresi i familiari conviventi, nonché i loro discendenti, ed indirizza la sua azione alle seguenti finalità, nel rispetto della normativa statale e comunitaria:
- mantenere e rafforzare l’identità culturale d’origine;
- favorire l’integrazione con le Comunità ospitanti;
- promuovere la partecipazione attiva delle donne emigrate nell’Associazionismo;
- sviluppare iniziative di solidarietà nei confronti degli emigrati indigenti e delle loro famiglie e tutelare i diritti degli Abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e dei discendenti presso le competenti sedi istituzionali;
- convertire la “risorsa – Emigrazione” in canale privilegiato per il rafforzamento dell’immagine e della presenza del Sistema – Abruzzo sul piano culturale e nei mercati, valorizzando, a tal fine, il ruolo degli Organismi Associativi degli Abruzzesi nel mondo.
Art. 2
Destinatari degli interventi
Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:
a) i cittadini di origine abruzzese per nascita o residenza all’atto dell’espatrio da almeno due anni, i familiari conviventi, nonché i loro discendenti che si trovino stabilmente all’estero o che rientrano definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all’estero non inferiore a cinque anni consecutivi;
b) le Associazioni degli Abruzzesi nel mondo di cui al successivo art. 14;
c) le Associazioni nazionali e regionali operanti in Abruzzo da almeno cinque anni e che per statuto svolgano attività in favore delle Comunità nel mondo;
d) le Associazioni degli Abruzzesi in Italia fuori Regione.
I cittadini abruzzesi per nascita e residenza appartenenti ad Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie, non sono ammessi ai benefici di cui al 1° comma.
TITOLO II – ORGANISMI
Art. 3
Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo
(CRAM)
Al fine di coordinare una politica complessiva per gli abruzzesi nel mondo, la Giunta regionale si avvale del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM) al quale sono attribuiti i compiti di cui al successivo art. 9.
Il CRAM è costituito con atto amministrativo del Dirigente del Servizio, entro 90 gg. dall’insediamento dell’organo esecutivo regionale e dura in carica per la durata della legislatura regionale.
Gli Enti, Associazioni, Organismi di cui al successivo art. 14 designano i componenti di rispettiva competenza entro 30 gg. dall’acquisizione della richiesta.
Trascorso tale termine il CRAM può essere convocato sulla base delle designazioni pervenute, ove si siano raggiunti almeno i 3/5 delle designazioni, fatte comunque salve le successive integrazioni.
Art. 4
Componenti del CRAM
Il CRAM è composto da:
a) il componente la Giunta preposto all’Emigrazione;
b) n. 3 Consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con voto limitato a uno;
c) n. 30 emigrati abruzzesi residenti stabilmente all’estero, designati dalle Associazioni di ciascun Paese, iscritte all’Albo regionale delle Associazioni di cui al successivo art. 14, d’intesa fra loro;
d) n. 7 rappresentanti delle Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e all’estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
e) n. 4 rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione;
f) n. 1 rappresentante dei comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
g) n. 1 rappresentante delle province abruzzesi indicato dall’Unione Province Abruzzesi (U.P.A.);
h) n. 1 rappresentante delle comunità montane abruzzesi indicato dalla Delegazione Regionale dell’Unione Comuni ed Enti Montani (UNCEM);
i) n. 1 rappresentante delle Associazioni di emigrati in Italia fuori Regione nominato d’intesa tra di loro o dal coordinamento delle stesse;
l) n. 4 rappresentanti dei sindacati abruzzesi.
I rappresentanti di cui al punto c) sono così distribuiti:
- n. 3 per ciascuno dei seguenti Paesi di emigrazione: Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia, Svizzera, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite; in mancanza, dal complesso delle Associazioni;
- n. 2 per l’Africa;
- n. 1 per ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Uruguay, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Inghilterra, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite; in mancanza, dal complesso delle Associazioni.
Le Federazioni e Confederazioni devono far partecipare alla designazione anche le Associazioni non facenti parte delle stesse purché iscritte all’Albo regionale. Tale partecipazione deve risultare agli atti.
Gli organismi associativi operanti negli Stati che hanno diritto a tre rappresentanti, devono designarne almeno uno di età inferiore a 40 anni.
Non sono ammesse surroghe.
Le funzioni di Segretario del CRAM sono svolte da un dipendente dell’Ufficio Emigrazione, o del Servizio di cui è parte, appartenente almeno alla qualifica “D”.
Art. 5
Sedute del CRAM
Il CRAM si riunisce di norma, in seduta ordinaria, almeno una volta all’anno.
Il CRAM è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, se preannunciata con l’avviso di convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Il CRAM si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente oppure il Comitato esecutivo lo ritengano necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
Entro 15 gg. dalla data della ricezione della richiesta il Presidente convoca il CRAM.
Le sedute del CRAM sono pubbliche.
Art. 6
Convocazioni
Le convocazioni del CRAM sono fatte dal Presidente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o telegramma per i residenti all’estero, almeno 30 gg. prima di quello fissato per la riunione.
Tale convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare iscritti dal Presidente all’ordine del giorno.
In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata per via telegrafica, almeno 10 gg. prima della riunione.
Art. 7
Deliberazioni e verbali
Le deliberazioni del CRAM vengono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti aventi diritto al voto.
Per ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Segretario, che è sottoposto all’approvazione del CRAM nella riunione successiva.
Art. 8
Decadenza
I Componenti del CRAM decadono dalle loro funzioni con il termine del mandato o con la revoca dello stesso o con il venir meno del titolo che ne ha permesso la nomina; le funzioni di componente cessano, inoltre, per dimissioni o decesso.
I Componenti del CRAM che non intervengono a due sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti automaticamente.
Nei casi previsti dai commi precedenti si procede alla sostituzione con le stesse modalità di nomina.
Art. 9
Compiti del CRAM
Il Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo ha i seguenti compiti:
a) formula proposte per la redazione del programma annuale delle attività, degli interventi previsti dalla presente legge e per la ripartizione annuale della spesa;
b) studia, anche proponendo apposite ricerche, il fenomeno migratorio della Regione, la dinamica sulla sua incisività sull’economia, sullo sviluppo della Regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;
c) fornisce notizie e propone iniziative per informare le collettività abruzzesi all’estero sui problemi e sugli aspetti della vita regionale, promovendo opportuni collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, per quanto attiene alle attività di sua competenza, nonché con gli uffici, le organizzazioni e gli enti operanti nel settore;
d) concorre alla diffusione, attraverso i veicoli di comunicazione, di notizie sulla vita, sull’attività e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all’estero;
e) segnala al Consiglio regionale l’opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione, provvedimenti e iniziative di competenza statale, tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie;
f) propone la convocazione di conferenze sui problemi generali dell’emigrazione, anche in collegamento con le altre Regioni e, tramite le Associazioni e le Organizzazioni degli emigrati, con le comunità localizzate di emigrati residenti all’estero;
g) propone iniziative e provvedimenti tendenti ad assicurare l’effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini emigrati;
h) propone attività promozionali all’estero in collaborazione con le Associazioni di emigrati;
i) si pronuncia sull’aggiornamento dell’Albo regionale delle Associazioni e delle Federazioni di emigrati abruzzesi all’estero sulla base dei requisiti previsti dall’art. 14 della presente legge;
l) propone interventi di carattere culturale, formativo, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie, con particolare riferimento all’utilizzo di risorse comunitarie.
Il CRAM viene annualmente informato sull’utilizzo delle risorse impegnate nell’anno precedente nel quadro delle indicazioni programmatiche approvate.
Art. 10
Presidente e Vice Presidente
Il CRAM è presieduto dal componente la Giunta preposto all’Emigrazione o suo delegato.
Il CRAM elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente o il suo delegato nei casi di assenza o di impedimento.
Il Vice Presidente è eletto con voto limitato a uno tra i componenti previsti al punto c) del precedente art. 4.
E’ dichiarato eletto il componente che abbia ricevuto il maggior numero dei voti validi.
Art. 11
Comitato esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente del CRAM e dai seguenti membri eletti dal CRAM:
- 6 in rappresentanza dei soggetti indicati al punto c) - (1 per l’area Europea, 1 per l’area Nord America, 2 per l’area Sud America, 1 per l’area Australiana, 1 per l’area Africana) di cui al precedente art. 4;
- 2 in rappresentanza delle Associazioni di cui al punto d), del precedente art.4;
- 1 in rappresentanza degli Istituti di Patronato.
La durata in carica del Comitato coincide con quella del CRAM.
Le sedute del Comitato sono convocate, con allegato ordine del giorno, dal Presidente del CRAM con almeno 10 gg. di preavviso, riducibili a 5 in caso di urgenza e regolarmente prima di ogni riunione del CRAM.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti.
Il CRAM provvede alla sostituzione del Componente del Comitato che si assenta per due volte consecutive senza giustificato motivo.
Il Comitato può articolarsi in Commissioni di lavoro a cui possono essere chiamati a partecipare esperti senza diritto di voto.
Art. 12
Compiti del Comitato
Il Comitato ha i seguenti compiti:
a) esegue le direttive del CRAM, puntualizzando e predisponendo concretamente le osservazioni, le proposte ed i pareri da fornire alla Giunta regionale;
b) formula proposte da inserire all’ordine del giorno del CRAM;
c) cura l’informazione dei Consiglieri e predispone la documentazione necessaria;
d) si esprime sul calendario degli incontri da tenersi con le collettività degli emigrati, predisposto dal competente Ufficio della Giunta regionale, nonché sulla partecipazione a convegni, conferenze, incontri ed altre manifestazioni interessanti l’emigrazione e sulla composizione delle relative delegazioni del CRAM;
e) esprime pareri d’urgenza richiesti al CRAM, al quale vanno successivamente sottoposti per ratifica;
f) propone l’effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il Settore;
g) esprime parere sui progetti formativi, destinati al reinserimento nel lavoro degli emigrati e delle loro famiglie.
Art. 13
Rimborsi e indennità
Ai Componenti del CRAM, del Comitato ed agli eventuali invitati per la partecipazione alle sedute del CRAM o del Comitato, nonché alle riunioni delle Commissioni di cui al precedente art. 11, ultimo comma, compete il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione, previsti dalle leggi regionali per i dipendenti di grado più elevato, determinati con le medesime modalità e condizioni vigenti per gli stessi.
Ai componenti il CRAM residenti all’estero è consentito nell’ambito del territorio nazionale l’uso del mezzo proprio o noleggiato qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa relativa al personale regionale.
Il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione competono, altresì, per la partecipazione in Italia e all’estero a convegni, conferenze, incontri di carattere internazionale, interregionale, nazionale e regionale, previa deliberazione di autorizzazione e impegno di spesa da parte della Giunta regionale su proposta del Comitato.
Ai fini dell’individuazione della Sede di provenienza agli effetti dei rimborsi e dell’indennità di cui al presente articolo si fa riferimento alla sede di lavoro per i residenti all’estero e al luogo di residenza per i residenti in Abruzzo.
Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute dai componenti, si provvede al pagamento delle competenze loro spettanti tramite il Responsabile della spesa della Direzione Affari della Presidenza, a seguito di accreditamento dei relativi fondi sul cap. 11437 del Bilancio regionale.
TITOLO III - ASSOCIAZIONISMO
Art. 14
Albo delle Associazioni
La Regione riconosce e sostiene le funzioni sociali, culturali ed assistenziali svolte dalle Associazioni, Federazioni e Confederazioni che operano all’estero ed in Italia fuori Regione con proprie Sedi e Strutture a qualsiasi titolo disponibili e con carattere di continuità a favore degli emigrati e delle loro famiglie.
A tal fine è istituito presso l’Ufficio Emigrazione della Giunta regionale l’Albo delle Associazioni degli emigrati e delle rispettive Federazioni e Confederazioni.
A tale Albo, suddiviso in due sezioni, sono iscritte:
Sezione I:
- Associazioni che operano all’estero con propria sede in favore degli Emigrati abruzzesi e delle loro famiglie.
Sezione II:
- Associazioni che operano in Italia fuori Regione in favore degli Emigrati abruzzesi e delle loro famiglie.
Art. 15
Requisiti per l’iscrizione all’Albo
Per l’iscrizione all’Albo, di cui al comma 2 del precedente art. 14, i soggetti in esso indicati devono inoltrare domanda alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio Attività di promozione della Regione e collegamento con le Comunità Abruzzesi all’estero –Ufficio Emigrazione, L’Aquila - corredata dei seguenti documenti:
a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello Statuto dal quale deve risultare, pena la non iscrizione, che i soggetti:
1) svolgono attività a vantaggio della collettività abruzzese stabilita nel Paese estero o Regione italiana;
2) non perseguono scopi di lucro e propaganda partitica;
3) devono essere costituiti e gestiti secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive.
Inoltre lo Statuto:
4) deve indicare gli scopi sociali e prevedere lo sviluppo periodico dell’attività assembleare e il regolare avvicendamento delle cariche sociali.
b) attestato rilasciato dal Consolato da cui risulti il riconoscimento dell’Associazione della Federazione o della Confederazione con sede all’Estero;
c) dichiarazione del legale rappresentante attestante l’idoneità delle proprie strutture organizzative (Sedi) per lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti degli emigrati con l’indicazione della consistenza numerica dei soci, la loro dislocazione geografica;
d) relazione documentata dell’attività svolta, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, a favore degli emigrati abruzzesi.
Le domande di iscrizione all’Albo, risultate idonee in istruttoria, per i soggetti residenti all’estero, sono sottoposte al preventivo parere del CRAM.
E’ consentita l’iscrizione all’Albo regionale, previsto dall’art. 14, alle Federazioni e Confederazioni delle Associazioni di emigrati abruzzesi con sede all’estero anche senza il possesso dell’anzianità triennale della costituzione, purché le Associazioni aderenti alle stesse risultino iscritte all’Albo regionale o abbiano i requisiti per tale iscrizione.
Possono essere iscritte all’Albo regionale le Associazioni che hanno un numero di soci non inferiore a 50 membri, le Federazioni che hanno almeno 4 Associazioni aderenti e le Confederazioni a cui aderiscono almeno 2 Federazioni.
Per ciascuna area geografica all’estero, con non meno di 100.000 abitanti non può essere prevista più di 1 Associazione per ogni eventuale diversa tipologia (Associazione sportiva - Mutuo soccorso - Culturale - ecc.).
Il Servizio Attività di Promozione della Regione e Collegamento con le Comunità all’Estero – Ufficio Emigrazione, L’Aquila è tenuto ed autorizzato, in relazione alle risorse umane disponibili, a compiere visite nelle sedi delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni in Italia ed all’estero, per la verifica della regolarità del funzionamento e della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione agli Albi.
Art. 16
Contributi ordinari
Alle Associazioni, alle Federazioni e alle Confederazioni iscritte all’Albo regionale, ai sensi del precedente art. 15, la Regione concede contributi annuali destinati a sostenere le attività ordinarie delle organizzazioni medesime.
Le domande annuali per accedere ai suddetti contributi devono essere inviate alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio Attività di promozione della Regione e collegamento con le Comunità Abruzzesi all’estero – Ufficio Emigrazione, L’Aquila - entro e non oltre il 30 novembre dell’anno precedente - farà fede il timbro postale di partenza - e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
1. programma delle attività per le quali si richiede il contributo;
2. bilancio finanziario preventivo comprensivo di entrate e spesa, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari;
3. attestazione del numero dei soci.
La mancanza di uno solo degli elementi di cui sopra comporta l’esclusione d’ufficio dell’istanza.
Il contributo di cui al punto precedente sarà erogato per il 60%, a titolo di anticipazione, entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento e, comunque, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
Entro il 30 giugno di ogni anno, sarà erogato il rimanente 40% sulla base del consuntivo da inviare entro il 31 marzo, termine perentorio pena decadenza da ogni aspettativa al contributo e restituzione dell’anticipazione percepita, dell’anno successivo a quello di riferimento contenente:
1. relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
2. rendiconto finanziario dell’attività svolta, completo di entrate e spese, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari.
Alle Associazioni inserite nella Sezione II dell’Albo regionale di cui all’art. 4, sono destinati il 30% dei fondi previsti per i contributi di cui al primo comma del presente articolo. Il 25% dell’importo determinato è gestito dalla Regione per attività diretta.
Il
contributo di cui al primo comma non potrà essere superiore al disavanzo
scaturente dal rendiconto finanziario presentato.
Art. 17
Contributi straordinari
Alle Associazioni, Federazioni e Confederazioni di cui al precedente art. 2 lettere b) e c), la Giunta regionale concede contributi straordinari per lo svolgimento di iniziative riconosciute di rilevante interesse e coerenti con il programma ed in relazione alle disponibilità individuate dal programma di cui all’art. 9, e, comunque, in misura non superiore all’80% della spesa ammessa a contributo.
Per detti progetti è consentita, per comprovate necessità, l’anticipazione fino all’80% del contributo concesso.
TITOLO IV - INTERVENTI E PROVVIDENZE
Art. 18
Interventi
La Giunta regionale promuove interventi in favore degli abruzzesi emigrati all’estero e dei rispettivi familiari, aventi lo scopo di:
a) favorire nell’ambito del territorio regionale la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati e dei loro familiari attraverso idonee iniziative da assumersi in concorso con i piani nazionali e comunitari e con le modalità previste dalle leggi regionali che disciplinano la materia;
b) favorire il reinserimento degli emigrati di ritorno, mediante la concessione di contributi per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della casa con le modalità di cui al successivo art. 19;
c) favorire l’inserimento produttivo dei lavoratori rimpatriati, richiedendo pareri e proposte al CRAM, che ha facoltà di proporre modifiche ed integrazioni alle leggi di settore in vigore;
d) agevolare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati, secondo quanto previsto al successivo art. 21;
e) favorire il riscatto ai soli fini assicurativi per il raggiungimento del diritto amministrativo alla pensione di invalidità, alla prosecuzione volontaria o alla pensione di vecchiaia, dei periodi di lavoro effettuato all’estero, non coperti da convenzione bilaterale con l’Italia in materia di sicurezza sociale. Il contributo pari al 90% dell’ammontare del costo del riscatto per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità e la prosecuzione volontaria e del 30% per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. I contributi non sono cumulabili tra loro e non ripetibili nel tempo;
f) assumere, favorire e sviluppare iniziative di carattere culturale e promozionale in raccordo con le Associazioni, Federazioni e Confederazioni, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine, promovendo, nel contempo, l’immagine della Regione. A tale scopo la Giunta regionale d’intesa, ove è necessario con il Governo, può svolgere nei paesi di emigrazione iniziative di contatti e incontri con le Comunità abruzzesi ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale e artistico, nonché iniziative che si prefiggano scopi di studio, di informazione, di rafforzamento dell’identità culturale di origine. Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Cultura, Comites e Associazioni di emigrati. La Giunta regionale, al fine di consentire alle Associazioni di emigrati all’estero un adeguato svolgimento delle proprie attività a favore delle Comunità abruzzesi concede un contributo anche per la costruzione, l’acquisto della sede sociale e per l’arredamento di quest’ultima;
g) organizzare nel territorio regionale anche in collaborazione con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di emigrati ed Associazioni a carattere Nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione ed operano a favore degli emigrati:
1. soggiorni di carattere ricreativo - culturale e di studio per i figli e i nipoti degli emigrati;
2. iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati;
3. Le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre Regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse, con carattere di reciprocità nei confronti dei figli degli emigrati abruzzesi;
h) promuovere la redazione, la stampa e la diffusione di periodici di informazione, di siti internet e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza delle attività della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli abruzzesi nel mondo. La Giunta regionale provvede altresì alla diffusione tra le comunità degli abruzzesi nel mondo, di materiale audiovisivo e radiofonico, e di quant’altro riferibile alle tradizioni abruzzesi, al fine di rinsaldare i rapporti socio - economico - culturali fra gli emigranti, i loro discendenti e la terra di origine, e di sostegno al funzionamento delle Associazioni. Per i siti internet si fa riferimento a quello ufficiale della Giunta regionale;
i) promuovere iniziative di carattere socio-assistenziale per singoli o famiglie di abruzzesi all’estero in condizioni di indigenza per:
1. parziale rimborso di spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo (fino all’80%);
2. rimborso spese per il rientro di salme di emigrati abruzzesi (fino al 50%);
3. erogazione contributi una tantum per lenire situazioni di particolare bisogno.
Art. 19
Facilitazioni per le abitazioni
Agli abruzzesi all’estero che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio di tipo economico o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento o completamento di un immobile ad uso abitativo proprio o del proprio nucleo familiare, sono concessi contributi una tantum in c/capitale, pari al 30% della spesa, su un importo massimo di € 75.000,00 per l’acquisto o la costruzione dell’appartamento e del 35% su un importo massimo di € 35.000,00 nelle altre ipotesi previste.
Hanno titolo alle provvidenze sopra descritte gli emigrati nati in Abruzzo e/o ivi residenti al momento della partenza, rientrati nel territorio della Regione ed i loro discendenti in possesso della cittadinanza italiana, che ne facciano domanda entro e non oltre due anni dal rientro definitivo in Abruzzo.
Sono esclusi dai contributi suddetti coloro che sono titolari del diritto di proprietà o di usufrutto di altro alloggio idoneo e adeguato alle necessità familiari e coloro che hanno ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di Enti Pubblici.
L’alloggio per il quale viene concesso il contributo non può essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione propria o del proprio nucleo familiare e non può essere venduto prima di cinque anni dalla data di acquisto o dal completamento dei lavori di costruzione e/o di ristrutturazione, pena la revoca del contributo e la sua restituzione.
Le domande per l’ammissione al contributo suddetto devono essere presentate presso il Comune di residenza o presso il Comune ove è situato l’alloggio.
Art. 20
Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica
Ai lavoratori emigrati costretti a rientrare nella Regione Abruzzo per licenziamento dal lavoro, mancato rinnovo del contratto di lavoro, per infortunio professionale o malattia invalidante, si applicano le riserve di alloggi di edilizia residenziale pubblica previste dalla normativa vigente.
Art. 21
Inserimento scolastico
Allo scopo di assicurare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori emigrati all’estero o rimpatriati, la Giunta regionale promuove corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico.
La Giunta regionale, inoltre, attraverso i Comuni di residenza dei beneficiari, eroga assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati all’estero, dei lavoratori rimpatriati che ne facciano domanda, al comune di riferimento, entro due anni dal rientro definitivo in Abruzzo, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche riconosciute o parificate di ogni ordine e grado, di corsi universitari, Accademie e Conservatori.
La misura dell’intervento ammonta, per l’anno scolastico di riferimento, ad € 700,00 per le scuole medie inferiori e superiori e ad € 1.500,00 per i corsi di tipo universitario.
Sono esclusi dai benefici in parola gli studenti che usufruiscano di analoghi interventi da parte di istituzioni pubbliche e private.
La Giunta regionale istituisce, altresì, annualmente borse di studio per i figli degli emigrati residenti all’estero che intendano frequentare in Italia corsi di specializzazione post-universitari e corsi presso Istituti Professionali Statali o Parificati.
L’importo delle borse di studio è definito annualmente dalla Giunta regionale in sede di approvazione del piano annuale di attività.
Per tale intervento la domanda deve essere inoltrata alla Presidenza della Giunta regionale – Servizio Attività di Promozione della Regione e Collegamento con le Comunità Abruzzesi all’Estero – Ufficio Emigrazione, L’Aquila.
Art. 22
Deleghe ai
Comuni
Le funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge agli artt. 19 e 21, commi 2 e 3, sono delegati ai Comuni di residenza dei richiedenti.
La Giunta regionale nei limiti dell’apposito stanziamento di bilancio, in applicazione dei citati artt. 19 e 21 - comma 2 e 3, eroga ai Comuni i fondi necessari per il pagamento delle pratiche dagli stessi definite ed inviate alla Giunta regionale.
Le pratiche che nel corso dell’anno non vengono liquidate per mancanza di fondi, segnano la graduatoria per l’anno successivo.
Art. 23
Riparto risorse
Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, acquisito il parere del CRAM, provvede al riparto delle risorse stanziate in forza della presente legge tra i punti a), c), d), e) ed i) del precedente art. 18.
Art. 24
Norma transitoria
Alle domande relative ai punti b), d) ed e) dell’art. 18 ed agli artt. 19 e 21 della presente legge presentate all’Ufficio Emigrazione – L’Aquila, in base alle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti al momento della domanda stessa.
Le Associazioni e loro Federazioni e Confederazioni che operano all’estero ed in Italia fuori Regione inserite negli Albi previsti rispettivamente dalla legge regionale 28 aprile 1995, n. 79 e 23 marzo 2000, n. 47, sono iscritte d’ufficio nell’Albo regionale istituito dall’art. 14 della presente legge.
Per l’anno 2005 le domande per accedere ai contributi di cui alla presente legge, devono essere inviate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della stessa.
Art. 25
Abrogazioni
Con l’entrata in vigore della presente legge regionale è abrogata la legge regionale 28 aprile 1995, n. 79, per la parte riguardante l’emigrazione.
Art. 26
Norma finanziaria
La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Per gli esercizi successivi al 2004 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti e determinati dalle leggi di bilancio sui capitoli 21625 U.P.B. 13 01 002 e 22425 U.P.B. 13 02 001.
Art. 27
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione con effetto dal 1° gennaio 2005.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 13 Dicembre 2004
PACE