IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità

1.   La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze a norma dell’art. 117, comma quarto, della Costituzione, in armonia con la normativa dell’Unione europea, con le leggi dello Stato vigenti in materia, nonché con le Convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, in particolare la Convenzione europea sui diritti e le libertà fondamentali, il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e quello sui diritti economici sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo:

a)          riconosce e tutela i diritti e le libertà fondamentali degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, comunque presenti sul territorio abruzzese;

b)          promuove e sostiene interventi volti:

1)     ad assicurare agli stranieri immigrati presenti sul territorio abruzzese, nel rispetto della normativa vigente, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili;

2)     a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscano il loro pieno inserimento nel territorio abruzzese;

c)     attua direttamente politiche e interventi volti ad assicurare agli stranieri immigrati e alle loro famiglie:

1)    l’effettivo e paritario godimento dei diritti civili;

2)     il diritto al lavoro dipendente e autonomo, il diritto allo studio, alla formazione professionale, all’abitazione, alle prestazioni sociali e sanitarie;

3)     il superamento di difficoltà sociali, culturali ed economiche anche attraverso forme di sostegno dell’associazionismo;

4)     il mantenimento dei legami con la terra d’origine, valorizzandone il patrimonio linguistico, culturale e religioso;

5)     la conoscenza degli usi e costumi locali, nonché della legislazione europea, nazionale e regionale, ai fini di un equilibrato e armonioso inserimento degli stranieri immigrati nella società locale, nel rispetto reciproco dell’identità culturale e religiosa di ciascuno e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti europei, nazionali, regionali e locali;

d)          promuove, sostiene e realizza:

1)    studi e ricerche sul fenomeno migratorio;

2)          programmi di educazione interculturale che rispondano ai bisogni di informazione e conoscenza tra cittadini italiani e stranieri e fra stranieri di differenti provenienze nazionali ed etniche, per una migliore convivenza fra tutti.

2.   Ai fini indicati, la Regione stabilisce il programma triennale e il piano annuale di interventi e di attività di cui ai successivi artt. 4 e 5.

3.   Le leggi regionali di settore concorrono all’attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

 

Art. 2
Destinatari degli interventi

1.   Destinatari della presente legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apolidi, i rifugiati e le rispettive famiglie, nonché, nei limiti della normativa specifica, i richiedenti asilo, tutti qui indicati come stranieri immigrati.

2.   Gli stranieri immigrati sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge a condizione che siano residenti, domiciliati o altrimenti presenti, nel rispetto della normativa vigente, sul territorio della Regione, nelle ipotesi sia di immigrazione definitiva che di permanenza limitata e finalizzata.

Art. 3
Difensore civico

1.   I soggetti destinatari della presente legge secondo l’art. 2, commi 1 e 2, hanno diritto di avvalersi dell’attività dei difensori civici.

CAPO II
PROGRAMMA TRIENNALE, PIANI ANNUALI DEGLI INTERVENTI E SITUAZIONI DI
EMERGENZA

Art. 4
Programma triennale regionale degli interventi

1.   La Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui al successivo art. 20, presenta, entro il 30 novembre di ogni triennio, al Consiglio regionale, che lo approva entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il Programma triennale degli interventi e delle attività.

2.   Nel Programma regionale sono indicati:

a)     gli obiettivi generali e le priorità settoriali di intervento di cui ai Capi III e IV;

b)    le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi e l’attuazione degli interventi, nonché l’ammontare dei fondi da destinare agli interventi previsti dalla presente legge;

c)     le quote da destinare agli eventuali interventi sperimentali e pilota e alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali, europei e internazionali, bilaterali e multilaterali.

3.   Per la realizzazione di iniziative che comportino svolgimento di attività all’estero, la Regione promuove l’intesa con il Governo ai sensi della normativa vigente.

Art. 5
Piano annuale regionale degli interventi

1.   La Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, e,comunque, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio regionale, previo parere della Consulta di cui al successivo art. 20, approva il piano annuale degli interventi da finanziare, che siano ricompresi nel Programma triennale regionale approvato dal Consiglio regionale.

Art. 6
Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali

1.   Qualora si verifichino flussi migratori di eccezionale intensità in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, la Giunta regionale può, per esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge. Tale piano è finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui siano indicate le risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo Nazionale Politiche Migratorie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO III
FUNZIONI, ATTIVITÀ E INTERVENTI DELLA REGIONE

Art. 7
Tutela culturale, interculturalità e integrazione

1.   La Regione riconosce e favorisce l’integrazione degli stranieri immigrati nel pieno rispetto della loro identità culturale, sociale e religiosa.

2.   A tal fine promuove e sostiene, in collaborazione con gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 8.11.2000, n. 328 e le Province, con le Istituzioni scolastiche e universitarie e con le Associazioni di stranieri immigrati iscritte al registro regionale:

a)     corsi di lingua e di cultura italiana finalizzati anche all’inserimento degli stranieri immigrati nelle scuole dell’obbligo;

b)    corsi integrativi di lingua e cultura di origine degli stranieri immigrati, utilizzando ove possibile insegnanti di lingua madre;

c)          iniziative e progetti di educazione interculturale nelle scuole, nelle università, nei centri culturali, destinati a stranieri immigrati e a cittadini europei;

d)    corsi di formazione in materia di diritti della persona umana e di non discriminazione, nonché corsi di educazione interculturale rivolti agli insegnanti e agli operatori degli Enti locali e di altre istituzioni e associazioni pubbliche e private, che si trovano più spesso a contatto con gli stranieri immigrati;

e)          iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative volte a promuovere la conoscenza e il rispetto delle diverse culture al fine di favorire reciproca comprensione e pacifica convivenza e prevenire fenomeni di intolleranza, discriminazione e xenofobia, con particolare attenzione alla conoscenza interculturale nei rapporti fra minori;

f)     corsi di aggiornamento rivolti agli stranieri immigrati sulla normativa regionale, nazionale, europea e internazionale in materia di immigrazione, nonché sui diritti loro spettanti ai suddetti livelli normativi.

Art. 8
Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale

1.   Gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti in materia, sono estesi agli stranieri immigrati.

2.   La Regione programma, nell’ambito della formazione professionale, specifici interventi diretti a facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro degli stranieri immigrati, con particolare attenzione alle donne e ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione.

Art. 9
Assistenza sanitaria

1.   La Regione assicura agli stranieri immigrati di cui all’art. 2, comma 2 la fruizione delle prestazioni sanitarie presso i presidi del servizio sanitario nazionale nei limiti e con le modalità previste per i cittadini residenti sul territorio abruzzese e conformemente alla normativa nazionale concernente i cittadini italiani.

2.   La tutela e il sostegno sanitario vengono ulteriormente garantiti attraverso l’inserimento degli stessi nelle campagne di prevenzione collettiva e di indagini epidemiologiche promosse dalle varie strutture sanitarie locali, ivi comprese anche le campagne di educazione sanitaria e di prevenzione.

3.   La Regione emana direttive alle Aziende sanitarie e ospedaliere perché queste:

a)          stabiliscano e provvedano a comunicare con relazione annuale alla Regione le modalità e i percorsi per l’accesso alle prestazioni;

b)          assumano tutte le iniziative che consentano la trasparenza e la fruibilità degli accessi, come previste dalla carta dei servizi.

4.   La Regione promuove attività formative specifiche per gli operatori socio-sanitari, allo scopo di migliorare la capacità di lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e cura.

Art. 10
Protezione sociale

1.   I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di uno speciale programma di assistenza e di integrazione sociale, con particolare attenzione per le donne e per i minori.

2.   Nel programma triennale regionale si prevedono interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi, con particolare attenzione per le donne e per i minori.

Art. 11
Interventi specifici per studenti universitari

1.   La Regione concorre alla istituzione di borse di studio per stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post lauream nelle Università della Regione. Il relativo fondo è corrisposto ai singoli ERSU della Regione.

2.   La Regione promuove e sostiene anche finanziariamente la stipulazione di accordi di cooperazione fra Università della Regione e Università di Paesi non appartenenti all’Unione europea anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei Paesi di origine degli stranieri immigrati laureati nelle Università abruzzesi.

Art. 12
Conferenza sull’Immigrazione

1.   La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale, indice la Conferenza regionale sull’immigrazione, quale momento di partecipazione, di confronto propositivo con le Istituzioni e gli Organismi operanti nel settore, secondo le modalità di volta in volta da essa determinate.

CAPO IV
FUNZIONI, INTERVENTI E ATTIVITÀ DEGLI ENTI LOCALI

Art. 13
Partecipazione degli Enti di Ambito Sociale e delle Province alla programmazione regionale

1.   Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 e le Province possono partecipare alla formazione del programma triennale regionale mediante proposte di attività e di interventi e/o studi, ricerche e indagini effettuati in materia di immigrazione, da produrre alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni triennio.

Art. 14
Servizi socio-assistenziali

1.   Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 sono tenuti ad assicurare agli stranieri immigrati e ai loro familiari di cui all’art. 2, comma 2 la fruizione, a condizioni di parità con i cittadini italiani, delle prestazioni socio-assistenziali e dei servizi sociali da loro erogati.

2.   Nell’ambito dei servizi sociali, gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 possono proporre alla Regione la realizzazione di corsi di formazione per i propri dipendenti da ricomprendere nel programma triennale di cui all’art. 4.

3.   La Regione, nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali da assegnare agli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000, tiene conto dell’entità e della concentrazione degli stranieri immigrati presenti nei Comuni della Regione ed emana le relative direttive.

Art. 15
Diritto all’abitazione

1.   Sono estesi agli stranieri immigrati di cui all’art. 2, comma 2 i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata, per l’acquisto o il recupero della prima casa, nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente.

2.   Possono accedere ai benefici di cui al comma 1, anche gli stranieri immigrati che abbiano la propria famiglia nel Paese d’origine, purché usufruiscano degli assegni familiari e delle detrazioni fiscali.

3.   Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 promuovono e sostengono ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità degli alloggi idonei per far fronte a situazioni di emergenza abitativa degli stranieri immigrati.

4.   La Regione Abruzzo, secondo modalità e criteri che sono stabilite dalla Giunta regionale, istituisce un fondo di garanzia a favore dei proprietari disponibili a locare appartamenti a stranieri immigrati.

Art. 16
Centri di accoglienza e di servizi

1.   Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000, con il concorso della Regione, promuovono e istituiscono:

a)     centri di prima accoglienza per assistere, per periodi limitati di tempo, gli stranieri immigrati, comunque presenti sul territorio di loro competenza, che si trovino in situazione di bisogno o di disagio;

b)    centri di seconda accoglienza per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie per periodi limitati di tempo;

c)     centri servizi per l’offerta di informazioni e consulenza agli stranieri immigrati comunque presenti sul territorio abruzzese, ai fini del pieno godimento dei diritti fondamentali spettanti a ciascuno e l’adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, nonché al fine di facilitare agli stranieri immigrati l’accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari e l’inserimento lavorativo e scolastico;

d)    centri di aggregazione per stranieri immigrati, che permettano occasioni di incontro fra loro e con i cittadini italiani in ambienti adeguati, con particolare attenzione a centri di aggregazione per minori.

2.   Per la gestione dei centri di accoglienza, di servizi e di aggregazione, gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000, possono convenzionarsi anche con le Associazioni iscritte al registro di cui al successivo art. 23, nonché con le ONLUS che svolgono e promuovono attività di tutela e assistenza nei confronti degli stranieri immigrati.

3.   Le Province promuovono e istituiscono Centri polivalenti provinciali, autogestiti dalle Associazioni degli stranieri immigrati iscritti al registro di cui all’art. 23, al fine di assicurare l’integrazione sociale, l’avviamento al lavoro degli stranieri immigrati nel rispetto della legislazione vigente e al fine di agevolare il rientro nel Paese di provenienza degli stranieri immigrati comunque presenti sul territorio abruzzese.

Art. 17
Assistenza scolastica

1.   Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000, in concorso con la Regione, promuovono e sostengono iniziative per:

a)          rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscano il concreto accesso dei minori stranieri immigrati ai servizi educativi per la prima infanzia, alla scuola materna, alla scuola dell’obbligo;

b)          facilitare l’accesso all’istruzione secondaria superiore degli stranieri immigrati meritevoli e in difficili condizioni economiche, mediante la concessione di borse di studio riservate.

Art. 18
Mediatori culturali

1.   Per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 e le Province, possono avvalersi di stranieri immigrati esperti e qualificati.

Art. 19
Presentazione dei progetti

1.   Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000, e le Province, in relazione al Piano annuale regionale degli interventi di cui all’art. 5, presentano entro il 31 marzo di ogni anno, e, comunque, entro la data di scadenza fissata dal piano annuale di interventi, per il finanziamento, i propri progetti e quelli proposti dalle Associazioni degli stranieri immigrati.

CAPO V
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 20
Consulta regionale dell’immigrazione Organi e composizione

1.   E’ istituita a Pescara, presso la Giunta regionale, la Consulta regionale dell’immigrazione (CRI).

2.   La Consulta è composta da:

a)          l’Assessore regionale competente per materia o persona da lui designata, che la presiede;

b)    n. 3 Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio regionale;

c)     n. 8 rappresentanti dei Comuni, designati dalla sezione regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), sentita l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM);

d)    n. 1 rappresentante per ciascuna Provincia;

e)     n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale, designati dalle Organizzazioni stesse a livello regionale;

f)     n. 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali dei datori di lavoro;

g)     n. 1 rappresentante dell’INPS, designato dalla sede regionale;

h)     n. 1 rappresentante delle Aziende USL, designato dall’Assessore alla Sanità;

i)      n. 3 esperti sui problemi degli studenti immigrati, due in rappresentanza della Conferenza regionale dei Rettori delle Università degli Studi e degli ERSU e uno designato dalla Direzione regionale scolastica;

j)     n. 1 rappresentante per ogni Prefettura presente sul territorio regionale;

k)    n. 10 rappresentanti designati dalle associazioni di stranieri immigrati iscritte al registro regionale di cui all’art. 23;

l)      n. 4 rappresentanti designanti dai Centri di servizi e di prima e seconda accoglienza istituiti sul territorio regionale;

m)    n. 4 rappresentanti dei Centri per i Servizi del volontariato, uno per ogni provincia, designati dai centri stessi;

n)     n. 1 rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione della parità e delle pari opportunità fra uomo e donna designato dalla Commissione stessa;

o)    alle sedute della Consulta partecipano altresì, con diritto di voto, un funzionario del Servizio regionale competente in materia di immigrazione, un funzionario designato dall’Assessore alla Promozione sociale, un rappresentante dell’Agenzia regionale per l’impiego, nonché, senza diritto di voto e ciascuno secondo la competenza ratione materiae determinata rispetto all’ordine del giorno della riunione, i Dirigenti regionali rispettivamente designati dagli Assessori regionali alla Sanità, al Lavoro e alla Formazione professionale, alla Politica per la Casa, al Diritto allo Studio.

3.   La Giunta regionale stabilisce le modalità di nomina dei rappresentanti della Consulta di cui al precedente comma 2, lettere k), l) e m).

4.   La Consulta regionale dell’immigrazione elegge il vice Presidente fra i rappresentanti di cui al precedente comma 2, lettere k), l), e n), secondo una turnazione da determinarsi con Regolamento.

5.   La Consulta regionale per gli stranieri immigrati è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all’inizio della legislatura, entro novanta giorni dall’insediamento della Giunta, e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

6.   Il Presidente della Giunta regionale richiede agli Enti e alle Associazioni di cui al comma 2, dandone anche pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, di fornire, entro trenta giorni, le designazioni delle rappresentanze. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina dei componenti la Consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni, e ne convoca la prima riunione.

7.   I componenti della Consulta che si dimettono o decadono sono sostituiti con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 21
Funzionamento della Consulta dell’immigrazione

1.   Il Presidente convoca la Consulta in seduta ordinaria almeno tre volte l’anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Comitato esecutivo.

2.   Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di istituzioni e organismi interessati agli argomenti posti in esame.

3.   La Consulta elegge nel proprio seno il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dal vice Presidente nonché da cinque membri eletti nel rispetto di una rappresentanza dei componenti di cui all’art. 20, comma 2, lettere e), f), j), k), e m):

a)     il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta che stabilisce anche l’ordine del giorno delle sedute;

b)    la durata del Comitato esecutivo coincide con quella della Consulta.

 

4.   La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento interno.

5.   Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate dal Servizio regionale competente in materia di immigrazione.

6.   La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, da calcolarsi secondo modalità e criteri stabiliti per i Dirigenti della Regione Abruzzo.

Art. 22
Compiti della Consulta regionale dell’immigrazione e del suo Comitato esecutivo

1.   La Consulta regionale dell’immigrazione esprime pareri in ordine:

a)     alle iniziative e agli interventi regionali in materia di immigrazione, nell’ambito dei piani e dei programmi in materia socio-sanitaria, orientamento e formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, edilizia residenziale pubblica;

b)    al programma triennale regionale degli interventi di cui all’art. 4;

c)     al piano annuale regionale degli interventi di cui all’art. 5;

d)    a ogni altro argomento sottopostole dai competenti organi della Regione.

 

2.   La Consulta regionale dell’immigrazione, di concerto con gli Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 e le province, interessati, formula proposte riguardanti:

a)     gli studi, le ricerche e le indagini sul fenomeno migratorio;

b)    gli incontri e le iniziative concernenti il fenomeno migratorio anche in collaborazione con analoghe consulte di altre Regioni, con il Governo, con gli Organismi dell’Unione europea, con gli Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 e le province, con le associazioni;

c)     la partecipazione a eventi nazionali o internazionali organizzati in materia di immigrazione da istituzioni pubbliche o private, nazionali, europee o internazionali;

d)          l’adeguamento di leggi e provvedimenti regionali in materia di immigrazione;

e)     le iniziative e i provvedimenti della Regione e degli Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 e le province, volti a garantire i diritti degli stranieri immigrati in campo sociale, culturale, scolastico, sanitario, abitativo, economico e religioso;

f)     la Conferenza sull’immigrazione di cui all’art. 12.

 

3.   Il Comitato Esecutivo:

a)          delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predispone l’ordine del giorno e gli atti da portare all’approvazione della Consulta;

b)          esprime pareri in via d’urgenza sulle materie di cui al comma 1;

c)     cura i rapporti con gli Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 e le province, e con le Istituzioni e Associazioni interessate ai problemi dell’immigrazione;

d)          collabora con il Presidente della Consulta per l’applicazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge.

Art. 23
Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati

1.   La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale e assistenziale svolte dalle Associazioni degli stranieri immigrati e loro Federazioni, Enti, Istituzioni e Associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con carattere di continuità.

2.   A tal fine è istituito presso il competente Servizio regionale per l’immigrazione della Giunta regionale il Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle rispettive Federazioni.

3.   A tale Registro sono iscritte:

a)     le Associazioni Nazionali aventi sede anche in Abruzzo;

b)    le Associazioni che operano in Abruzzo;

c)     gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale riconosciuti ai sensi della Legge 152/2001.

4.   La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, delibera l’istituzione del registro regionale delle Associazioni di stranieri immigrati, determinandone criteri e modalità per l’iscrizione.

5.   L’iscrizione al registro di cui al comma 1 è condizione per l’indicazione dei rappresentanti di cui all’art. 20, comma 2, lettera k) e per la concessione alle Associazioni di contributi regionali a sostegno delle attività associative.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 24
Norma finanziaria

1.   Agli oneri derivanti dalla presente legge, comprese le spese relative al funzionamento della Consulta di cui agli artt. 20, 21 e 22, si fa fronte con lo stanziamento iscritto annualmente dalla legge di bilancio sul Cap. 21626 nell’ambito della UPB 13.01.010.

Art. 25
Disposizioni finali e transitorie

1.   In sede di prima applicazione, i progetti, di cui all’art. 19, sono presentati entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il programma triennale di cui all’art. 4 è presentato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’approvazione del piano annuale di cui all'art. 5 ed approvato dal Consiglio entro i successivi trenta.

2.   Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione e convocazione della Consulta, previa designazione dei componenti di cui al comma 2 dell’art. 20.

3.   Le associazioni di stranieri immigrati, già iscritte all’albo regionale di cui all’articolo della L.R. 28.4.1995, n. 79, vengono di diritto iscritte al registro di cui all’art. 23 della presente legge.

Art. 26
Abrogazioni

1.   Dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate, per quanto concerne gli stranieri immigrati, le disposizioni della L.R. 79/1995.

Art. 27
Interpretazione autentica

1.      L'assegnazione del contributo di cui all'art. 1, comma 17 della L.R. 20/2003 è da intendersi quale erogazione della quota annuale di partecipazione della Regione Abruzzo al Consorzio Ente Porto di Giulianova.

Art. 28
Modifiche alle LL.RR. 7/2003 e 15/2004

1.   Il contributo di cui alla L.R. 7/2003, elenco sub A) e successive modifiche “Consorzio Socart” è abrogato.

2.   Il contributo di cui all'allegato 5 L.R. 15//2004 “Ristrutturazione e completamento del campo sportivo – Pineto (TE)” è ridotto di € 50.000,00.

3.   Le parole “Giro ciclistico internazionale” di cui all'allegato 4 L.R. 15/2004 sono sostituite dalle parole “Supercoppa Lega Pallavolo A”.

Art. 29
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

Data a L’Aquila, addì 13 Dicembre 2004

Pace