IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1)   La Regione Abruzzo, nel quadro delle sue linee programmatiche, promuove la rivalutazione e lo sviluppo socio-economico e culturale delle aree interne.

2)   A tal fine la Regione riconosce il sistema regionale di trasporto pubblico locale come elemento per promuovere un equilibrato sviluppo dell’intero territorio regionale, individuando, nell’esercizio del trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti funiviari, attività di pubblica utilità e di interesse generale ai fini della crescita economica e sociale del territorio regionale.

3)   La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, concede contributi in conto capitale per la riqualificazione, il potenziamento, l’adeguamento e la costruzione di impianti funiviari destinati al pubblico servizio di trasporto.

4)   I sistemi di trasporto pubblico, attuati a mezzo di impianti funiviari o assimilati, posseggono le caratteristiche proprie dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale così come definite dall’art. 2, comma 1 della LR 23 dicembre 1998, n. 152 recante “Norme per il trasporto pubblico locale”.

Art. 2
Definizione degli interventi ammissibili a contribuzione

1)   Gli incentivi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti categorie di opere e lavori, elencate in ordine prioritario:

A   impianti che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati;

B   impianti di collegamento di sub comprensori attrezzati;

C   impianti con funzione principale di arroccamento ed accesso a situazioni turistico-economiche;

D   sostituzione con potenziamento d’impianti esistenti;

E   semplice sostituzione d’impianti esistenti;

F   potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l’effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2.1.1985 recante “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”;

G   nuovi impianti che non posseggono le caratteristiche di cui ai precedenti punti A), B), C), D) ed E).

2)   Gli interventi di cui al comma 1, punti A), B) e C), accedono ai benefici della presente legge solo se realizzati mediante impianti funiviari aerei, preferibilmente con collegamento temporaneo dei veicoli, con funivie va e vieni o con funicolari.

Art. 3
Misura della contribuzione

1)   La misura del contributo assegnato alle singole iniziative ammesse a finanziamento è determinata come percentuale della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria tecnica preliminare.  In ogni caso l’importo del contributo che può essere assegnato per singola iniziativa è contenuto nei limiti massimi assoluti di cui al comma 2.

2)   La misura del contributo concedibile per i singoli interventi ammessi è fissata come segue:

a)   impianti funiviari di collegamento tra centri abitati:

-    60% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad Euro 6.000.000;

b) impianti funiviari aerei con collegamento temporaneo dei veicoli, funivie va e vieni o funicolari:

-    47% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad Euro 3.000.000;

c)   impianti funiviari aerei con collegamento permanente dei veicoli:

-    40% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad Euro 800.000;

d) impianti funiviari terrestri o assimilabili:

-    30% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad Euro 80.000;

e)   potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l’effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2.1.1985:

-    35% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad Euro 180.000;

3)   Le percentuali e gli importi massimi di contributo previsti nel comma 2 sono aumentati del 2% qualora il richiedente dimostri l’appartenenza ad una forma associativa, fra esercenti attività di trasporto, che prevede in via esclusiva l’emissione di un titolo di viaggio unico.

4)   Le spese generali e tecniche sono riconosciute ammissibili ed onnicomprensive in misura massima e forfetaria pari al 10% dell’importo preventivato per forniture e lavori occorrenti per rendere l’opera compiuta e funzionante. 

5)   In sede di erogazione del contributo regionale, l’importo dello stesso è ricalcolato come segue:

a)   in misura massima: pari all’importo concesso;

b)  in misura percentuale: applicando le aliquote di contributo di cui al comma 2 alle spese effettivamente sostenute e documentate derivanti dalla somma degli importi delle fatture quietanzate per forniture effettuate e lavori eseguiti per rendere l’iniziativa compiuta e funzionante. Detta somma è aumentata forfetariamente del 10% per spese generali e tecniche, e l’importo erogato è pari alla minore fra le somme calcolate come ai punti a) e b).

6)   Per i beneficiari privati la documentazione della spesa deve essere munita della certificazione di regolarità contabile di cui alla L.R. 27.6.1986, n. 22.

7)   Non sono ammessi ai benefici della presente legge gli interventi il cui costo preventivato risulta inferiore ad Euro 40.000.

Art. 4
Presentazione domande

1)   I soggetti, pubblici o privati, interessati ad accedere ai benefici di cui alla presente legge, presentano apposita istanza, sottoscritta a norma del DPR 445/2000 e successive modificazioni, da inviare tramite raccomandata A.R. alla Giunta Regionale - Direzione “Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale” - Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo”.

2)   Le domande di cui al comma 1, contenute in plico chiuso, controfirmato sui lembi e recante la dicitura “Interventi per la riqualificazione, il potenziamento, l’adeguamento e la costruzione di impianti funiviari destinati al pubblico servizio di trasporto nella Regione Abruzzo. Richiesta accesso ai benefici” e con l’indicazione dell’anno di riferimento, devono essere inviate:

a)   per l’esercizio finanziario 2005, primo anno di applicazione:

entro il 31 marzo 2005;

b)  per gli esercizi successivi:

entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di riferimento;

4)   Le istanze di finanziamento devono essere corredate, pena la loro nullità, della documentazione prescritta nell’allegato B alla presente legge in originale, copia conforme o autodichiarazione per i casi e nelle forme previste dalla legge; tale documentazione deve essere completa del quadro economico di spesa articolato in preventivo-offerta, relativo a lavori e forniture, e spese generali e tecniche.

5)   Alla domanda deve inoltre essere allegata, pena l’esclusione, un impegno formale ed irrevocabile del richiedente a praticare in via esclusiva:

a)   un titolo di viaggio che abilita all’utilizzo sia dell’impianto in questione che di tutti gli altri impianti, anche in concessione a soggetti diversi dal richiedente, comunque utilmente collegati con esso;

b)  il titolo di viaggio unico regionale entro sei mesi dalla sua istituzione.

5)  Nel caso il beneficiario dovesse venir meno all’impegno di cui al comma 4, la Regione provvede al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali e applica una sanzione pari al 15% della contribuzione irrogata con provvedimento del Dirigente il Servizio.

6)  La procedura di cui al comma 5 non si applica qualora l’inosservanza all’impegno di cui alla lettera a) del comma 4 dovesse derivare da indisponibilità di altri soggetti, concessionari degli impianti utilmente collegati a quello beneficiario del contributo.

7)  La Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo è incaricata della redazione di un progetto speciale per l’introduzione di un titolo di viaggio unico regionale per i sistemi di trasporto funiviario, o a questi assimilati, denominato “Progetto Ski Pass unico regionale”.

8.   La Giunta Regionale approva il suddetto progetto, ne individua il soggetto attuatore e stabilisce la data di istituzione e di avvio dello Ski Pass unico regionale.

Art. 5
Esame istanze, formazione graduatoria ed assegnazione contributi

1.   Entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande:

a)   il Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo” svolge l’istruttoria tecnica finalizzata ad accertare l’ammissibilità delle istanze presentate; il Servizio, tramite raccomandata A.R., può chiedere chiarimenti relativi alla documentazione allegata. I chiarimenti, pena l’annullamento dell’istanza, devono pervenire entro i successivi 20 gg.. dalla data di ricevimento della nota di richiesta;

b)  il Dirigente del Servizio "Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo", sulla scorta dell’istruttoria tecnica e dei chiarimenti pervenuti, redige ed approva con proprio provvedimento la graduatoria provvisoria degli interventi ammissibili a finanziamento.

2.   La graduatoria provvisoria è redatta sulla base dei criteri di valutazione, priorità ed ammissibilità fissati negli Allegati A e B ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

3.   I soggetti che hanno presentato istanza di accesso ai contributi di cui alla presente legge possono presentare ricorso motivato avverso la graduatoria provvisoria relativa all’annualità per cui hanno avanzato istanza.

4.   I ricorsi, da inviare tramite raccomandata A.R., devono pervenire alla Giunta Regionale - Direzione “Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale” - Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo” - entro 20 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

5.   Trascorso il periodo di cui al comma 4, il Dirigente del Servizio, esaminati i ricorsi pervenuti, aggiorna o conferma la graduatoria ed individua gli interventi da ammettere a contribuzione compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui all’art. 9.

6.   Il contributo regionale è assegnato alle iniziative secondo l’ordine con cui le stesse sono inserite nella graduatoria approvata, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

7.   Il Dirigente del Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo”, con raccomandata A.R., comunica ai beneficiari la concessione del contributo regionale, allegando il Disciplinare di Concessione redatto secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale.

8.   Il Disciplinare di Concessione, sottoscritto con firma autenticata nelle forme di legge, è restituito dal Beneficiario al Servizio entro 20 gg. dalla sua ricezione. In difetto, senza ulteriore preavviso, il beneficiario è considerato rinunciatario.

9.   I contributi sono assegnati nella misura intera prevista all’art. 3, secondo l’ordine di graduatoria e fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

10. Qualora la disponibilità finanziaria dell’anno a riferimento risultasse insufficiente a soddisfare la totalità degli interventi per quell’anno giudicati ammissibili e risultassero risorse finanziarie residuali oltre l’ultimo intervento pienamente contribuito, le somme residue sono utilizzate per l’erogazione di un contributo forfetario, di misura ridotta, a favore della prima iniziativa che, nella graduatoria degli interventi ammissibili, segue l’ultimo intervento pienamente ammesso a contributo. Tale circostanza è comunicata dal Servizio al beneficiario con raccomandata A.R..

11. Il beneficiario individuato ai sensi del comma 10 fa conoscere la propria disponibilità ad accettare il finanziamento residuale con dichiarazione sottoscritta a norma del DPR 445/2000 e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione, deve pervenire entro 20 gg. dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento; in difetto il beneficiario è considerato rinunciatario e si procede a favore delle istanze che seguono in graduatoria.

Art. 6
Divieto di cumulo

1.   I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi o provvidenze derivanti da altre leggi della Regione Abruzzo.

Art. 7
Erogazione contributi

1.   I contributi di cui alla presente legge sono liquidati ai beneficiari in 3 rate: due di anticipazione ed una a saldo.

2.   La prima e la seconda anticipazione, ognuna di importo pari al 40% del contributo regionale assegnato, sono rispettivamente liquidate in occasione dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori certificati dal Direttore dei Lavori e previa presentazione di polizza fidejussoria a garanzia di importo pari alla somma da erogare aumentata del 5%.

3.   In corso d’opera, il Servizio può effettuare controlli e verifiche finalizzati ad accertare il regolare svolgimento dei lavori per quanto attiene la loro conformità con gli interventi approvati e con le modalità di svolgimento fissate nel Disciplinare di Concessione.

4.   In caso di riscontrata irregolarità o difformità, il Dirigente del Servizio sospende l’erogazione delle rate di contributo residue ed assegna un termine per il ripristino delle condizioni di regolarità. Trascorso inutilmente il termine assegnato si provvede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali maturati e di una sanzione, pari al 15% delle somme pagate, irrogata con provvedimento del Dirigente il Servizio; è fatta salva l’applicazione di ogni altra sanzione derivante, per le inosservanze rilevate, da altre normative.

5.   La rata a saldo del contributo è liquidata, a cura del Dirigente del Servizio, previa emissione del certificato di collaudo di cui all’art. 5 del DPR 11 luglio 1980, n. 753.

6.   Gli oneri afferenti all’I.V.A. sono a totale carico dei soggetti beneficiari.

Art. 8
Modifiche alla LR 72/1998

1.   Data la specificità della materia, la cui trattazione richiede competenze specialistiche attivabili solo a livello regionale, all’art. 21, c. 1 della L.R. 72/98 è aggiunta la seguente lettera l):

 “l)       trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti a fune e, più in generale, di impianti fissi e infrastrutture ed accessori come definiti dalla L.R. 61/83.”

2.   L’art. 22 della L.R. 12/08/1998 n. 72 è abrogato.

Art. 9
Norma finanziaria

1    All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede per l’esercizio in corso nei limiti dei fondi stanziati sul capitolo 182410 - UPB 06 02 004 - del bilancio regionale. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti nei pertinenti capitoli con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3, compatibilmente con le risorse finanziarie regionali disponibili.

2    Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione riserva il 2% dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento della presente legge per attività di studio, ricerca, consulenza e promozione nell’ambito del trasporto funiviario o assimilato ed accessori, con particolare riguardo alla sicurezza, alla formazione ed informazione degli operatori.

Art. 10
Vincolo di destinazione

1.   Gli impianti che hanno beneficiato dei contributi di cui alla presente legge non possono essere né alienati né destinati ad uso diverso da quello per il quale hanno ottenuto la concessione dei contributi prima che, dalla data della loro prima apertura al pubblico esercizio, sia trascorso un periodo di tempo pari almeno al 60% della vita tecnica, come definita dal D.M. 02/01/1985 n. 23. In caso contrario la Regione provvede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati e di una sanzione pari al 15% delle somme pagate, irrogata con provvedimento del Dirigente il Servizio.

2.   Con provvedimento motivato della G.R. e per ragioni di pubblico interesse può essere autorizzata l’alienazione prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, previo recupero, da parte della Regione, di una quota parte del contributo erogato con le modalità di cui al comma 4.

3.   Nel caso in cui la cessione degli impianti beneficiari dei contributi sia compatibile con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione, gli Enti Locali, le Aziende a partecipazione pubblica esercenti servizi di Trasporto Pubblico e le Aziende private esercenti servizi di trasporto pubblico o altri soggetti nell’ordine possono esercitare il diritto di prelazione.

4.   Il prezzo di cessione in favore della Regione è dato dal valore dei beni decurtato di un importo pari al contributo erogato diviso per il numero di anni di cui al comma 1 e moltiplicato per il numero di anni che restano al raggiungimento del termine di cui al citato comma 1, con arrotondamento all’anno delle frazioni di anno superiore a sei mesi. Il valore dei beni è determinato da una apposita Commissione di esperti costituita con atto del Dirigente del Servizio.

5.   I beni eventualmente rilevati dalla Regione sono conferiti in c/capitale alle società di gestione esistenti o da costituire, secondo le modalità previste dal codice Civile.

Art. 11
Abrogazioni

1.   Sono abrogate la L.R. 27/04/1995 n. 67, la L.R. 17/12/1996 n. 140, la L.R. 27/12/2001 n. 85.

Art. 12
Norma transitoria

1.   Per il primo anno di applicazione della presente legge è data facoltà a quanti hanno già avanzato richiesta di accesso ai benefici della L.R. 67/95, abrogata dalla presente, di riproporre nuova istanza o di integrare quella presentata con la documentazione richiesta dalla nuova normativa; in quest’ultimo caso, come data di presentazione della domanda, viene considerata quella della precedente istanza.

2.   In caso contrario la domanda già avanzata ai sensi della L.R 67/95 viene considerata decaduta.

Art.13
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 13 Dicembre 2004

PACE

 

Segue Allegato