IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all’art. 2, L.R. 5/2004
1. Al comma 1 dell’art. 2 della L.R. 23 gennaio 2004, n. 5 recante “Disciplina del referendum sulle deliberazioni di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione” sono aggiunte, in fine, le parole: “e del termine di tre mesi utile per la proposizione del referendum popolare confermativo.”
2. Il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 5/2004 è abrogato.
3. Al comma 4 dell’art. 2 della L.R. 5/2004 dopo le parole “Nella pubblicazione di cui al”, le parole “comma 3” sono sostituite con “comma 2”.
Art. 2
Modifica dell’art. 3, L.R. 5/2004
1. Al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 5/2004 dopo le parole “di cui all’art. 2”, le parole “comma 3” sono sostituite con “comma 2”.
Art. 3
Modifiche all’art. 4, L.R. 5/2004
1.
Il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 5/2004
è così sostituito:
“2. Il
termine di tre mesi di cui all’art.2, comma 4 viene sospeso dal giorno
successivo alla pubblicazione prevista al comma 1 e tutte le operazioni
referendarie eventualmente compiute fino a quel momento conservano ogni
validità; il termine riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale di rigetto del ricorso.”
2. Dopo il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 5/2004
è aggiunto il seguente:
“2 bis.
Nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale dichiari parzialmente o
totalmente illegittima la deliberazione statutaria, le operazioni referendarie
eventualmente compiute sulla deliberazione medesima perdono efficacia; il
termine per la proposizione del referendum inizia nuovamente a decorrere dalla
data di pubblicazione di cui all’art.2, comma 2 della deliberazione statutaria
consequenziale alla sentenza della Corte costituzionale.”
Art. 4
Modifiche all’art. 8, L.R. 5/2004
1. Al comma 1 dell’art. 8 della L.R. 5/2004, dopo le parole “di cui all’art. 2”, le parole “comma 3” sono sostituite con “comma 2”.
2. Al comma 6 dell’art. 8 della L.R. 5/2004, dopo le parole “di cui all’art. 2”, le parole “comma 3” sono sostituite con “comma 2”.
3. Al comma 8 dell’art. 8 della L.R. 5/2004, le parole “ai sensi dell’articolo 2” sono soppresse.
Art. 5
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 13 Dicembre 2004
PACE