IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all’art. 2, L.R. 5/2004

 

1.    Al comma 1 dell’art. 2 della L.R. 23 gennaio 2004, n. 5 recante “Disciplina del referendum sulle deliberazioni di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione” sono aggiunte, in fine, le parole: “e del termine di tre mesi utile per la proposizione del referendum popolare confermativo.”

2.    Il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 5/2004 è abrogato.

3.   Al comma 4 dell’art. 2 della L.R. 5/2004 dopo le parole “Nella pubblicazione di cui al”, le parole “comma 3” sono sostituite con “comma 2”.

Art. 2

Modifica dell’art. 3, L.R. 5/2004

1.    Al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 5/2004 dopo le parole “di cui all’art. 2”, le parole “comma 3” sono sostituite con “comma 2”.

Art. 3

Modifiche all’art. 4, L.R. 5/2004

1.   Il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 5/2004 è così sostituito:

“2. Il termine di tre mesi di cui all’art.2, comma 4 viene sospeso dal giorno successivo alla pubblicazione prevista al comma 1 e tutte le operazioni referendarie eventualmente compiute fino a quel momento conservano ogni validità; il termine riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale di rigetto del ricorso.”

2.  Dopo il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 5/2004 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale dichiari parzialmente o totalmente illegittima la deliberazione statutaria, le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione medesima perdono efficacia; il termine per la proposizione del referendum inizia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione di cui all’art.2, comma 2 della deliberazione statutaria consequenziale alla sentenza della Corte costituzionale.”

Art. 4

Modifiche all’art. 8, L.R. 5/2004

1.   Al comma 1 dell’art. 8 della L.R. 5/2004, dopo le parole “di cui all’art. 2”, le parole “comma 3” sono sostituite con “comma 2”.

2.   Al comma 6 dell’art. 8 della L.R. 5/2004, dopo le parole “di cui all’art. 2”, le parole “comma 3” sono sostituite con “comma 2”.

3.   Al comma 8 dell’art. 8 della L.R. 5/2004, le parole “ai sensi dell’articolo 2” sono soppresse.

Art. 5

Entrata in vigore

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 13 Dicembre 2004

PACE