il dirigente del servizio
Vista la L.R. 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, comma 3;
Richiamata la D.G.R. n. 468 del 4 giugno 2004, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di approvare le “Direttive di attuazione” in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane ed ai Comuni montani appartenenti alle medesime, finalizzati all’acquisto o alla riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, secondo le modalità di cui all’All. “A” che forma parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento;
Rilevato che
con la medesima D.G.R. n. 468/2004 è stato stabilito che la somma di Euro
350.000,00 stanziata sul cap. 122344 del corrente esercizio finanziario,
denominato: “Incentivazione del trasporto locale nelle aree montane per
esigenze sociali” per le finalità di cui alla legge regionale in oggetto, è
così ripartita:
– Euro 140.000,00 per l’acquisto o la riconversione di autobus o minibus per il trasporto locale per l’esigenze sociali del territorio, pari al 40% della somma complessiva;
– Euro 210.000,00 per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, pari al 60% della somma complessiva;
Visto l’art.
1, comma 2 della L.R. n. 34 del 12.10.2004 recante “ Modifiche ed integrazioni
alla L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R.
26 aprile 2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004
– Bilancio pluriennale 2004 – 2006 della Regione Abruzzo)” pubblicata sul BURA
n. 33 del 10.11.2004, il quale testualmente recita:
“Alla tabella dei finanziamenti delle LL.RR ”Allegato 1” di cui al 1° comma dell’art. 1 della L.R. 15/2004 il rifinanziamento di Euro 350.000,00 sul Cap. 122344 dell’art. 4 della L.R. 7/2002 è eliminato”;
Visto altresì, il comma 3 del medesimo articolo che testualmente recita:
“All’art. 1 della L.R. 15/2004 è inserito il seguente comma 7:”
“7. Per
l’esercizio finanziario 2004 la somma di Euro 350.000,00, da erogare alle
Comunità Montane e ai Comuni montani a titolo di contributo per l’acquisto di
autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del
territorio e per l’abbattimento delle tariffe per lavoratori e studenti è
iscritta sul Cap. 121534, di nuova istituzione ed iscrizione (UPB 14 01 001)
denominato “Spese correnti per l’incentivazione del trasporto locale nelle aree
montane – L.R. n. 7/2002”;
Considerato che le modifiche apportate dalla predetta L.R. 34/2004 attengono esclusivamente all’istituzione di un nuovo capitolo di spesa senza modificare le finalità di cui alla L.R. 7/2002;
Considerato altresì, che negli esercizi finanziari precedenti sul Cap. 122344 si sono realizzate economie per complessivi Euro 16.300,00, di cui :
- Euro 15.600,00 afferenti gli stanziamenti 2002 (impegno n. 1 del 2.12.2002, assunto con le D.G.R. n. 999 del 26.11.2002, sul Cap. 122344 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2002);
- Euro 700,00 afferenti gli stanziamenti 2003 (impegno di spesa n. 2 del 18.12.2003, assunto con la DB4/111 del 11.12.2003, sul Cap. 122344 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2003);
Considerato che pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 5 delle “Direttive di attuazione” allegate alle D.G.R. 999/2002 e 688/2003 le suddette economie devono essere utilizzate per le stesse finalità nell’esercizio finanziario successivo;
Considerato che le predette risorse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, punto 1 delle “Direttive di attuazione” allegate alla DGR 468/2004 devono essere così ripartite:
- 40% per l’acquisto o la riconversione di autobus o minibus per il trasporto locale;
- 60%
per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti;
Atteso che sussistono le condizioni di cui all’art. 33, comma 2, della L.R. n. 3/2002, per poter assumere l’impegno di spesa in favore in favore delle Comunità Montane e dei Comuni montani, appartenenti alle medesime, per le finalità di cui all’art. 4, comma 3 della L.R. n. 7/2002, della complessiva somma di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) stanziata sul Cap. 121534 denominato “Spese correnti per l’incentivazione del trasporto locale nelle aree montane – L.R. n. 7/2002” dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario;
Visto l’art. 5, comma 3 e l’art. 24 della L.R. n. 77/99;
Accertata in relazione alla predetta disposizione la propria competenza ad adottare il presente provvedimento
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa
1. di dare atto che le risorse finanziarie destinate all’erogazione per l’anno 2004 dei contributi previsti dall’art. 4, comma 3, della L.R. 7/2002 ammontano complessivamente ad Euro 366.300,00;
2. di ripartire le suddette risorse di Euro 366.300,00 nel modo seguente:
- Euro
146.520,00 per l’acquisto o la riconversione di autobus o minibus per il
trasporto locale per le esigenze sociali del territorio, pari al 40% della
somma complessiva;
- Euro 219.780,00 per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, pari al 60% della somma complessiva;
3. di impegnare in favore delle Comunità Montane della Regione e dei Comuni montani, appartenenti alle medesime per le finalità di cui all’art. 4, comma 3 della L.R. n. 7/2002 la complessiva somma di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) con imputazione della spesa sul Cap. 121534 (UPB 14 01 001 ) denominato “Spese correnti per l’incentivazione del trasporto locale nelle aree montane – L.R. n. 7/2002” dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
4. di dare atto che suddetta spesa di Euro 366.300,00 trova capienza:
- per Euro 350.000,00 nell’impegno assunto con la presente determinazione al punto 2 del dispositivo;
- per Euro 15.600,00 nell’impegno n. 1 del 2.12.2002, assunto con la D.G.R. n. 999 del 26.11.2002, sul Cap. 122344 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2002;
- per Euro 700,00 nell’impegno n. 2 del 18.12.2003, assunto con la DB4/111 del 11.12.2003, sul Cap. 122344 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2003;
5. di riservarsi la liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari, con successivi provvedimenti, dopo l’espletamento delle procedure previste nelle “ Direttive di attuazione” di cui all’ All. “A” alla D.G.R. n. 468/2004;
6. di inviare copia della presente determinazione:
- al Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza;
- alla Direzione Riforme istituzionali, enti locali, Controlli della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 16, comma 11, L.R. n. 7/2002;
7. di
pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il Dirigente del servizio
Arch. Mariangela Virno