LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7 concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2002) ed, in particolare, l’art. 4, comma 3, il quale prevede l’erogazione ai Comuni montani ed alle Comunità Montane della Regione Abruzzo di contributi per l’acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio a seguito della soppressione di Uffici postali e di altri servizi pubblici e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, e l’istituzione del capitolo 122344, denominato “Incentivazione del trasporto locale nelle aree montane per esigenze sociali”, per il triennio 2002-2004;

Vista altresì, la Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 recante “Nuove norme per lo sviluppo montano” la quale al Titolo III prevede che la Regione promuova adeguate azioni ed interventi affinché la presenza e la residenza delle persone nei territori montani sia incentivata e tutelata ed, in particolare, all’art. 41, commi 6, 9 stabilisce l’attribuzione di adeguate risorse alle Comunità Montane ed ai Comuni montani per sopperire alle necessità di carattere sociale, soprattutto per ciò che riguarda i servizi scolastici;

Considerato che nella Legge Regionale 26 aprile 2004, n. 16 inerente il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 sul sopracitato Cap. 122344 è iscritta la somma di Euro 350.000,00;

Richiamata integralmente la D.G.R. 688/2003 con la quale sono state approvate le Direttive di attuazione in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane e ai Comuni montani della Regione, finalizzati all’acquisto o alla riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti;

Ravvisata l’opportunità, sulla base delle risultanze della precedente annualità 2003, di ripartire, per il corrente esercizio finanziario, la somma stanziata di Euro 350.000,00 destinata all’erogazione dei suddetti contributi, come di seguito:

a)      Euro 140.000 per l’acquisto o la riconversione di autobus o minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio, pari al 40% della somma complessiva;

b)     Euro 210.000 per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, pari al 60% della somma complessiva;

Atteso che la Conferenza Permanente Regione - Enti Locali nella seduta del 20 maggio 2004 ha espresso parere favorevole in ordine al presente provvedimento;

Atteso che, sulla base dell’art. 51 della suddetta L.R. 95/2000, la Struttura regionale competente per materia è la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano così come ridefinita con D.G.R. n. 952 del 3.07.2000, che provvederà agli adempimenti conseguenti;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano in ordine alla legittimità e conformità del presente provvedimento, per gli adempimenti di propria competenza;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

per i motivi specificati in narrativa

1)     di approvare le “Direttive di attuazione” in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane e ai Comuni montani appartenenti alle medesime, finalizzati all’acquisto o alla riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti”, secondo le modalità di cui all’All. “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)     di stabilire che la somma di Euro 350.000 stanziata sul Cap. 122344 del corrente esercizio finanziario, denominato: “Incentivazione del trasporto locale nelle aree montane per esigenze sociali” destinata all’erogazione alle Comunità Montane e ai Comuni montani appartenenti alle medesime, dei contributi previsti dall’art. 4, comma 3, L.R. 10.05.2002 n. 7, è così ripartita:

a)    Euro 140.000 per l’acquisto o la riconversione di autobus o minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio, pari all’40% della somma complessiva;

b)   Euro 210.000 per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, pari al 60% della somma complessiva;

3)     di dare incarico al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli di provvedere agli adempimenti di conseguenza, secondo quanto disposto nell’All. “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4)     di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A. .