OGGETTO

 

L.R. 12.04.1994, n. 28 “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale”, modificata ed integrata con L.R. 31.12.1994, n. 106 e con L.R. 9.2.2000, n. 6 – PIANO triennio 2004/2006 – Obiettivi, Direttive e procedure per l’attuazione – Approvazione definitiva.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Vista la L.R. 12.04.1994, n. 28 “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale”, modificata con L.R. 31.12.1994, n. 106, nonché con L.R. 9.2.2000, n. 6;

Visto l’art. 14 della L.R. 6/2000 che sopprime e sostituisce i commi 1 e 3 dell’art. 2 bis della L.R. 106/1994, e dispone che la Giunta regionale, sentita la 3^ Commissione Consiliare per l’Agricoltura, definisca ed approvi programmi triennali per gli interventi previsti dalle leggi 28/1994 e 106/1994, individuando obiettivi, aree, interventi, priorità di spesa nel rispetto dei criteri indicati dalle leggi citate;

Vista, altresì, la deliberazione di G.R.A. n. 481/P del 22.06.2004, recante per oggetto “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale”, modificata con L.R. 31.12.1994, n. 106, nonché con L.R. 9.2.2000, n. 6 – PIANO triennio 2004/2006 – obiettivi, direttive e procedure per l’attuazione – Approvazione ed invio Commissione Consiliare Agricoltura”;

Vista la nota prot. n. 25225 datata 05.08.2004, con cui il Servizio Affari della Giunta, nel trasmettere il parere del Consiglio Regionale – Commissione Consiliare Agricoltura – in merito alla D.G.R.A. n. 481 del 22.06.2004, evidenzia che lo stesso risulta reso oltre il previsto termine di scadenza fissato dalla L.R. 5.06.1996, n. 32 – art. 1;

Rilevato, altresì, che il citato art. 1 della L.R. n. 32/1996 dispone che, nel caso in cui tale termine non venga rispettato, la Giunta Regionale procede dando atto dell’avvenuto decorso termine utile per l’adozione del parere;

Reputato che alcune parti del parere espresso dalla 3^ Commissione sono condivisibili e possono essere accolte e fatte proprie da questa Giunta e precisamente:

a)   a pag. 41 aggiungere come ultima alinea “Sono ammissibili a finanziamento con incremento di costo massimo del 20% del costo complessivo del Piano, i costi relativi all’ottenimento della certificazione della Gestione forestale sostenibile secondo gli standard riconosciuti in sede internazionale. I suddetti costi devono essere opportunamente documentati”;

b)   a pag. 52 – 53 – Capitolo dei Criteri di assegnazione dei fondi da parte delle Comunità Montane”:

- eliminare il punteggio per “comuni”

- aggiungere al 5^ alinea: “Per i medesimi motivi tale divieto è esteso ai Comuni per le materie delegate alle Comunità Montane”;

c)   al comma relativo alla conclusione del progetto – sostituire il termine di “18 mesi” con “24 mesi” ed il termine per le proroghe di “3 mesi” con il termine “6 mesi”;

Vista, inoltre la L.R. 77/99 – art. 5;

Rilevata la competenza del Dirigente del Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio ad adottare atti e provvedimenti successivi ed attuativi del programma;

Dato Atto che il Direttore della Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca ed il Dirigente del Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio, apponendo le proprie firme in calce al presente provvedimento, ciascuno per le proprie competenze, hanno attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;

Udito il componente la Giunta Signor Francesco Sciarretta il quale, in qualità di relatore, propone di aggiungere altresì i seguenti emendamenti:

d)   pag. 40 – dopo il 3° capoverso è aggiunto: “Successivamente possono concorrere al finanziamento regionale anche i Piani di assestamento e di utilizzazione dei boschi, redatti o in via di redazione con risorse proprie dei beneficiari, previo adeguamento degli atti emessi a seguito degli accertamenti già svolti da parte degli uffici forestali.”

e)   a pag. 51 del Piano è aggiunto il seguente paragrafo:

6.9 Coltivazione di piante officinali

 

In relazione all’articolo 8, ci si prefigge di promuovere la coltivazione di piante officinali, fra le quali particolare interesse per la Regione riveste lo zafferano.

          Gli interventi previsti all’art. 8 ed ammissibili a finanziamento in base al presente programma sono quelli volti alla coltivazione delle piante officinali, mediante l’attuazione delle operazioni colturali usualmente adottate nelle aree interessate.

          Le istanze possono essere inoltrate da privati singoli o associati o da imprese cooperative di cui alle leggi 28/94 e 106/94 che come per gli altri interventi previsti nel presente Piano dimostrino la disponibilità delle aree oggetto di intervento nelle forme previste dalle norme vigenti; il contributo previsto è pari al 50% in conto capitale della spesa ammissibile.

          La spesa ammissibile per singolo istante sarà determinata sulla base di prezzi analitici e, comunque, non potrà superare l’importo di € 12.900,00 per ettaro.

          Per tale tipologia di intervento e per ciascuna annualità di programmazione si ammetterà a finanziamento un importo massimo per singolo istante pari ad € 25.800,00.

f)    a pag. 55 – dopo il 3° capoverso è aggiunto quanto segue: “Le cooperative o consorzi cooperativi soci di consorzi o società di gestione di risorse forestali possono fare richiesta di finanziamento per interventi sulle superfici forestali ricevute in concessione da parte degli stessi consorzi o società di gestione di risorse forestali.”

g)   il terzo capoverso del paragrafo “Trasferimenti finanziari agli Enti delegati degli interventi” (pag. 59) è eliminato e sostituito come segue: “Nell’applicazione del Piano, nel caso in cui siano ancora in graduatoria progetti istruiti favorevolmente e non ammessi a finanziamento per carenza di fondi ai sensi del Precedente Programma per il triennio 2001 – 2003, le Comunità Montane, senza emettere nuovi bandi, devono finanziare i progetti compresi nelle suddette graduatorie. A tal fine le istruttorie già eseguite da parte degli uffici forestali regionali devono essere adeguate al principio della non sostenibilità economica dell’intervento secondo le previsioni delle Procedure Amministrative generali dello stesso Piano e, pertanto, il contributo pubblico deve essere pari alla differenza fra spese e ricavi. L’adeguamento del procedimento istruttorio verrà eseguito dagli stessi uffici regionali su richiesta del beneficiario.”

Ritenuto di poter accogliere e fare propri anche gli emendamenti proposti dal Componente la Giunta Regionale Signor Francesco SCIARRETTA;

A Voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1.   Di prendere atto che il termine utile prescritto dall’art. 1 della L.R. 32/1996 è decorso senza che la Commissione Consiliare Agricoltura abbia adottato il parere relativo alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 481/P del 22.06.2004;

2.   che la precedente D.G.R.A. n. 481/P del 22.06.2004 è da ritenersi definitivamente approvata ed il programma, ad essa allegato, è integrato con i seguenti emendamenti:

a)   a pag. 41 aggiungere come ultima alinea “Sono ammissibili a finanziamento con incremento di costo massimo del 20% del costo complessivo del Piano, i costi relativi all’ottenimento della certificazione della Gestione forestale sostenibile secondo gli standard riconosciuti in sede internazionale. I suddetti costi devono essere opportunamente documentati”;

b)  a pag. 52 – 53 – Capitolo dei Criteri di assegnazione dei fondi da parte delle Comunità Montane”:

- eliminare il punteggio per “comuni”

- aggiungere al 5^ alinea: “Per i medesimi motivi tale divieto è esteso ai Comuni per le materie delegate alle Comunità Montane”;

c)   al comma relativo alla conclusione del progetto – sostituire il termine di “18 mesi” con “24 mesi” ed il termine per le proroghe di “3 mesi” con il termine “6 mesi”;

d)  a pag. 40 – dopo il 3° capoverso è aggiunto: “Successivamente possono concorrere al finanziamento regionale  anche i piani di assestamento e di utilizzazione dei boschi, redatti o in via di redazione con risorse proprie dei beneficiari, previo adeguamento degli atti emessi a seguito degli accertamenti già svolti da parte degli uffici forestali.”

e)   a pag. 51 del Piano è aggiunto il seguente paragrafo:

6.9 Coltivazione di piante officinali

In relazione all’articolo 8, ci si prefigge di promuovere la coltivazione di piante officinali, fra le quali particolare interesse per la Regione riveste lo zafferano.

Gli interventi previsti all’art. 8 ed ammissibili a finanziamento in base al presente programma sono quelli volti alla coltivazione delle piante officinali, mediante l’attuazione delle operazioni colturali usualmente adottate nelle aree interessate.

Le istanze possono essere inoltrate da privati singoli o associati o da imprese cooperative di cui alle leggi 28/94 e 106/94 che come per gli altri interventi previsti nel presente Piano dimostrino la disponibilità delle aree oggetto di intervento nelle forme previste dalle norme vigenti; il contributo previsto è pari al 50% in conto capitale della spesa ammissibile.

La spesa ammissibile per singolo istante sarà determinata sulla base di prezzi analitici e, comunque, non potrà superare l’importo di € 12.900,00 per ettaro.

Per tale tipologia di intervento e per ciascuna annualità di programmazione si ammetterà a finanziamento un importo massimo per singolo istante pari ad € 25.800,00.

f)   A pag. 55 – dopo il 3° capoverso è aggiunto quanto segue: “Le cooperative o consorzi cooperativi soci di consorzi o società di gestione di risorse forestali possono fare richiesta di finanziamento per interventi sulle superfici forestali ricevute in concessione da parte degli stessi consorzi o società di gestione di risorse forestali.”

g)   Il terzo capoverso del paragrafo “Trasferimenti finanziari agli Enti delegati degli interventi” (pag. 59) è eliminato e sostituito come segue: “Nell’applicazione del Piano, nel caso in cui siano ancora in graduatoria progetti istruiti favorevolmente e non ammessi a finanziamento per carenza di fondi ai sensi del Precedente Programma per il triennio 2001 – 2003, le Comunità Montane, senza emettere nuovi bandi, devono finanziare i progetti compresi nelle suddette graduatorie. A tal fine le istruttorie già eseguite da parte degli uffici forestali regionali devono essere adeguate al principio della non sostenibilità economica dell’intervento secondo le previsioni delle Procedure Amministrative generali dello stesso Piano e, pertanto, il contributo pubblico deve essere pari alla differenza fra spese e ricavi. L’adeguamento del procedimento istruttorio verrà eseguito dagli stessi uffici regionali su richiesta del beneficiario.”

 

3.   di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste, demanio Civico ed Armentizio ad adottare atti e provvedimenti successivi ed attuativi della medesima D.G.R.A.;

4.   di autorizzare il servizio BURA alla pubblicazione della presente D.G.R.A. nonché della D.G.R.A. n. 481/P del 22.06.2004 nella forma completa degli emendamenti approvati con il presente provvedimento.

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Deliberazione 22 giugno 2004, n. 481/P

L.R. 12.04.1994, n. 28 “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale”, modifica ed integrata con L.R. 31.12.1994, n. 106 e con L.R. 9.2.2000, n. 6 – PIANO triennio 2004/2006 – Obiettivi, Direttive e procedure per l’attuazione – Approvazione ed invio Commissione Consiliare Agricoltura. –

 

La Giunta Regionale

Vista la L.R. 12.04.1994, n. 28 ‘Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale’, modificata con L.R. 31.12.1994, n. 106, nonché con L.R. 9.2.2000, n. 6;

Visto l’art. 14 della L.R. 6/2000 che sopprime e sostituisce i commi 1 e 3 dell’art. 2 bis della L.R. 106/1994, e dispone che la Giunta Regionale, sentita la 3a Commissione Consiliare per l’Agricoltura, definisca ed approvi programmi triennali per gli interventi previsti dalle Leggi 28/1994 e 106/1994, individuando obiettivi, aree, interventi, priorità di spesa nel rispetto dei criteri indicati dalle leggi citate;

Viste, altresì, le LL.RR. n. 72/1998 e 11/1999, nonché la D.G.R.A. n. 1070 del 12.12.2002, recante per oggetto: “LL.RR. 72/98 e 11/99 - Deliberazione di G.R. n. 592 dell’1.08.2002. Individuazione e ripartizione tra Regione Abruzzo e Comunità Montane dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite - Agricoltura: art. 56, commi 5 e 6”;

Preso atto del Verbale della Seduta della Conferenza Permanente Regionale - EE.LL., svoltasi in data 20.05.2004;

Visto il programma delle attività forestali predisposto per il triennio 2004/2006 dalla Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo rurale Alimentazione Caccia e Pesca - Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, denominato “Piano per il triennio 2004/2006 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE”,costituito da n. 67 (sessantasette) facciate dattiloscritte;

Rilevato che il suddetto programma è stato redatto nel rispetto delle citate leggi ed, in particolare, con l’indicazione dei criteri di priorità della spesa;

Vista la L.R. 5 giugno 1996, n. 32;

Ritenuto di dover sentire la 3a Commissione Consiliare per l’Agricoltura;

Ritenuto che, in caso di parere favorevole della 3a Commissione Consiliare per l’Agricoltura in merito al Piano di cui trattasi, il presente atto sia da ritenersi definitivo e, pertanto, il Servizio Foreste sia autorizzato, in tal caso, ad eseguire tutti gli atti e gli adempimenti successivi necessari all’attuazione del Piano di cui trattasi;

Vista, inoltre la L.R.77/1999 - art. 5;

Rilevata la competenza del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio ad adottare atti e provvedimenti successivi ed attuativi del programma;

Dato atto che il Direttore della Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca ed il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, apponendo le proprie firme in calce al presente provvedimento, ciascuno per le proprie competenze, hanno attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;

Udito il Relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

delibera

1)   di approvare il PIANO per il triennio 2004/2006 di ‘Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale’, redatto dalla Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo rurale Alimentazione Caccia e Pesca - Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, e costituito da n. 67 (sessantasette) facciate dattiloscritte;

2)   di sentire la 3a Commissione Consiliare per l’Agricoltura;

3)   di ritenere definitivo il presente atto in caso di parere favorevole della 3 a Commissione Consiliare per l’Agricoltura in merito al medesimo, e di autorizzare, in tal caso, il Servizio Foreste ad eseguire tutti gli atti e gli adempimenti successivi necessari all’attuazione del Piano di cui trattasi;

4)   il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio è competente ad adottare atti e provvedimenti successivi ed attuativi del programma;

5)   di ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto il Programma denominato “Piano per il triennio 2004/2006 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE” costituito da n. 67 (sessantasette) facciate dattiloscritte;