COMUNE DI CORROPOLI

PROVINCIA DI TERAMO

 

STATUTO COMUNALE

 

SOMMARIO

 

Art.

 

DESCRIZIONE

 

Pag.

 

 

TITOLO I

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

 

 

 

Art. 1

Comune

 

Art. 2

Sede

 

Art. 3

Stemma e Gonfalone

 

Art. 4

Territorio

 

Art. 5

Albo pretorio e informazioni

Art. 6

Funzioni del Comune

 

Art. 7

Promozione culturale e sociale

Art. 8

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

 

Art. 9

Tutela della salute e delle persone handicappate

 

Art. 10

Valorizzazione delle associazioni del volontariato

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

 

 

 

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

 

 

 

Art. 11

Organi

 

CAPO II

 

 

CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

 

Art. 12

Elezione, composizione e durata in carica

Art. 12 bis

Decadenza dei consiglieri per assenze

 

Art. 13

Competenze

 

Art. 14

Sessioni del Consiglio

Art. 15

Convocazione

Art. 16

Funzionamento

Art. 16 bis

Linee Programmatiche di mandato

Art. 17

Commissioni Consiliari

Art. 18

Esercizio della potestà regolamentare

 

Art. 19

Astensione dei Consiglieri

Art. 20

Presidenza delle sedute consiliari

Art. 21

Votazione e funzionamento del Consiglio

 

Art. 22

Pubblicazione delle Deliberazioni

Art. 23

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

Art. 24

La Giunta comunale

 

Art. 25

Composizione e presidenza

 

Art. 26

Assessori extraconsiliari

 

Art. 27

Incompatibilità

 

Art. 28

Divieto di incarichi e consulenze

 

Art. 29

Durata in carica della Giunta

 

Art. 30

Mozione di sfiducia

 

Art. 31

Cessazione dalla carica di Assessore

 

Art. 32

Funzionamento della Giunta

 

 

Art. 33

Competenze della Giunta

 

 

Art. 34

Deliberazioni d’urgenza della Giunta

 

 

Art. 35

Pubblicazione delle Deliberazioni della Giunta

 

Art. 36

Il Sindaco

 

Art. 36 bis

Divieto di incarichi e consulenze

 

Art. 37

Competenze del Sindaco attribuzioni di amministrazione, vigilanza, organizzazione

 

Art. 37 bis

Sostituzione del Sindaco

 

Art. 38

Delegazioni del Sindaco

 

Art. 39

Soppresso

 

Art. 40

Soppresso

 

Art. 41

Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

 

 

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

 

 

Art. 42

Partecipazione dei cittadini

 

Art. 43

Riunioni e assemblee

 

Art. 44

Istanze, petizioni, proposte

 

Art. 45

Referendum

 

Art. 46

Effetti del referendum consultivo

 

Art. 47

Disciplina del referendum

 

Art. 48

Diritto di accesso e di informazioni dei cittadini

 

Art. 49

Difensore civico - istituzione

Art. 50

Elezione del Difensore civico

Art. 51

Durata in carica e revoca del Difensore civico

 

Art. 52

Funzioni e attribuzioni del Difensore civico

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

 

 

 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

 

 

 

Art. 53

Svolgimento dell’azione amministrativa

 

Art. 54

Servizi pubblici comunali

 

Art. 55

Gestione diretta dei servizi

 

Art. 56

Aziende speciali ed istituzioni

 

Art. 56 bis

Società per azioni o a responsabilità limitata

 

 

Art. 57

Forme associative e di cooperazione - convenzioni

 

Art. 58

Consorzi

 

Art. 59

Unioni di Comuni

 

Art. 60

Accordi di programma

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

 

 

UFFICI E PERSONALE

 

 

 

Art. 61

Organizzazione degli Uffici e del Personale

 

Art. 62

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

 

Art. 62 bis

Responsabili di area e Servizi/Uffici

 

 

Art. 63

Collaborazioni esterne

 

Art. 64

Responsabilità disciplinare del personale

 

Art. 64 bis

Controllo interno

 

 

Art. 65

Segretario comunale

 

 

Art. 65 bis

Vice Segretario comunale

 

 

Art. 65 ter

Direttore Generale

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI

 

 

 

RESPONSABILITA’

 

 

 

 

 

 

 

Art. 66

Responsabilità verso il Comune

 

 

Art. 67

Responsabilità verso i terzi

 

 

Art. 68

Responsabilità dei contabili

 

 

Art. 69

Prescrizione dell’azione di responsabilità

 

 

Art. 70

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VII

 

 

 

FINANZA E CONTABILITA’

 

 

 

 

 

 

 

Art. 71

Ordinamento

 

 

Art. 72

Attività finanziaria del Comune

 

 

Art. 73

Amministrazione dei beni comunali

 

 

Art. 74

Contabilità comunale: il Bilancio

 

 

Art. 75

Contabilità comunale: il Conto consuntivo

 

 

Art. 76

Attività contrattuale

 

 

Art. 77

Revisione economico finanziaria

 

 

Art. 78

Tesoreria

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VIII

 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

 

Art. 79

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

 

 

Art. 80

Soppresso

 

 

Art. 81

Entrata in vigore

 

 


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Comune

1.   Il Comune di Corropoli è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

2.   Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2

Sede

1.   Il Comune ha sede legale nel Capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sede diversa da quella comunale.

Art. 3

Stemma e Gonfalone

1.   Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma che è di azzurro, al castello d’oro, murato di nero, munito di tre svelte torri, rastremate, con i segmenti basamentali combacianti, la torre centrale più alta e più larga, merlate alla guelfa, la torre centrale di quattro, quelle laterali di tre, esse torri unite da due bassi muriccioli, il castello chiuso di nero, finestrato dello stesso di cinque, tre finestre nelle torri, due nel corpo del castello, fondato sulla pianura diminuita di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

2.   Il Comune fa’ uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 28/11/2003.

Art. 4

Territorio

1.   Il Comune di Corropoli comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 5

Albo Pretorio e informazioni

1.   Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2.   Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

3.   Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

Art. 6

Funzioni del Comune

1.   Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.   Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3.   Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

4.   Il Comune recepisce integralmente i principi posti alla base dello statuto dei diritti del contribuente approvato con legge 27/07/2000 n. 212.

Art. 7

Promozione culturale e sociale

1.   Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

1.   Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'Amministrazione Comunale si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alla donna di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.

2.   Il Comune opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambi con Enti Locali di altri Paesi e con organizzazioni europee e internazionali.

3.      L'Amministrazione Comunale nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni opera per la soluzione dei problemi dei giovani e della terza età, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, il turismo sociale e l'attività di gruppo.

Art. 8

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1.   Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, regola l'uso corretto ed equilibrato del territorio al fine di tutelare i beni paesaggistici.

2.   Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 9

Tutela della salute e delle persone handicappate

1.   Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2.   Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi.

3.   Il Comune, per il raggiungimento dei fini previsti dall'articolo 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attua gli interventi sociali e sanitari diretti all'assistenza, all'integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle persone handicappate, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 34 della legge 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

4.   Per l'attuazione degli interventi sociali e sanitari di cui al precedente comma gli organi comunali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno a coordinare gli interventi, anche previe intese, acquisizioni di pareri e stipulazioni di apposite convenzioni, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio comunale .

Art. 10

Valorizzazione delle associazioni e del volontariato

1.   Il Comune riconosce la pari dignità di enti, associazioni e società anche private, che operano nello spirito del presente Statuto, sostiene le loro iniziative e collabora con essi.

2.   Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato così come determinata dalla legge 11 agosto 1991 n. 266.

3.   Possono essere stipulate convenzioni con gli enti, le associazioni e le società e stabiliti programmi di Comune intesa al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo 1
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 11

Organi

1.   Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

Capo 2
Consiglio Comunale

Art. 12

Elezione, composizione e durata in carica

1.   La composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e la decadenza dei consiglieri sono stabiliti dalla legge. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

2.   Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3.   I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4.   I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

5.   Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle vigenti disposizioni di legge e dichiarare le ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.

5-bis.      L'esame della condizione degli eletti, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, comprende anche il Sindaco.

5.   L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Per le cause sopravvenute di ineleggibilità o incompatibilità si applicano le disposizioni del capo II del titolo III del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali.

6.   I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

7.   I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre alla deliberazione del Consiglio. La proposta, è trasmessa al Sindaco, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo avere acquisito i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267.

8.   I Consiglieri hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo e di ottenere la relativa risposta scritta dal Sindaco o dall' assessore da esso delegato entro trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo. Ulteriori modalità e forme di presentazione di tali atti e delle relative risposte saranno disciplinate dal regolamento consiliare.

9.   Ai sensi e per gli eventuali effetti di legge, riveste la qualifica di consigliere anziano colui che fra gli eletti ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 12 bis

Decadenza dei Consiglieri per assenze

1.   I consiglieri decadono dalla loro carica, dopo tre assenze consecutive e ingiustificate.

2.   Il Sindaco, ai fini della disposizione di cui al precedente comma, convoca il consigliere che sia stato assente dal Consiglio comunale per almeno tre sedute consecutive e ne ascolta le ragioni.

3.   Il Sindaco può proporre al Consiglio comunale la dichiarazione della decadenza del consigliere, ovvero esauriente argomentazione sulle assenze ingiustificate e proporne la riconferma.

4.   La proposta del Sindaco è portata all’approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva,all’audizione di cui al precedente comma 2.

5.   Il Consiglio comunale delibera la decadenza del consigliere, ovvero la sua riconferma in carica, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 13

Competenze

1.   Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2.   Il Consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a)     lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi limitatamente agli indirizzi generali.

b)    i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici,i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi,i piani territoriali ed urbanistici,i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi,i pareri da rendere nelle dette materie;

c)          soppresso

d)    le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e)          l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f)          l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g)          l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h)     gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i)      la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionali;

l)      le spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m)    gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta e del Segretario Comunale o di altri funzionari;

n)     la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione (da parte del Sindaco) dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3.   Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14

Sessioni del Consiglio

1.   Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2.   Le sessioni ordinarie sono fissate secondo i termini voluti dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Art. 15

Convocazione

1.   La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ed in ogni caso, in un termine non superiore ai venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2.   La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

3.   La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

4.   L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

5.   Tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato ventiquattr'ore prima, ma in questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6.   Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7.   L'elenco degli oggetti da trattarsi deve essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Art. 16

Funzionamento

1.   Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento . Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il sindaco; però in seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno cinque membri, sempre senza computare a tal fine il sindaco.

2.   Non concorrono a determinare la validità delle adunanze gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

3.   Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in discussione, se non ventiquattr'ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

4.   Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui si discute di questioni relative a qualità personali di determinati soggetti.

5.   Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori esterni componenti della Giunta Comunale.

Art.16 bis

Linee programmatiche di mandato

1.   Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta consegna,ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2.   Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

3.   Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica,del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee,con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

4.   La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno,contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art.193 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 17

Commissioni Consiliari

1.   Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, garantendo comunque la rappresentanza della minoranza.

2.   Le commissioni, distinte in: permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti al gruppo o ai gruppi di opposizione.

Art. 18

Esercizio della potestà regolamentare

1.   Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2.   I regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3.   I regolamenti, divenuti esecutivi sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della ripubblicazione.

Art. 19

Astensione dei Consiglieri

1.   I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2.   Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 20

Presidenza delle sedute consiliari

1.   Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

2.   Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Può nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

3.   In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio Comunale è presieduto dal vice Sindaco.

4.   In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del vice-Sindaco, alla convocazione ed alla presidenza del Consiglio Comunale provvede, nei casi di urgenza l'assessore comunale.

Art. 21

Votazione e funzionamento del Consiglio

1.   Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2.   Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3.   Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l’assistenza di tre scrutatori, ne accerta l’esito e lo proclama .

4.   Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni di cui al precedente articolo 13 comma 2°, lettera n) ultima parte, si applica, in deroga al disposto del comma primo del presente articolo, il principio della maggioranza relativa.

5.   In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato i maggiori voti.

Art. 22

Pubblicazione delle deliberazioni

1.   Le deliberazioni del Consiglio Comunale sottoscritte dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario Comunale, devono essere pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.

2.   Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 23

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1.   Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2.   Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un viceSindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3.   soppresso

Art. 24

La Giunta Comunale

1.   La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.   La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco del segretario o dei funzionari, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 25

Composizione e presidenza

1.   La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di sei assessori di cui uno con le funzioni di viceSindaco.

2.   In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il viceSindaco.

Art. 26

Assessori extraconsiliari

1.   Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2.   La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma primo dell'articolo precedente.

3.   Il numero degli assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli assessori di cui la Giunta è composta.

4.   Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari.

ART. 27

Incompatibilità

1.   La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale. In ogni caso non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

ART. 28

Divieto di incarichi e consulenze

2.   Agli assessori comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 29

Durata in carica della Giunta

1.   La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco .

2.   In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio .

3.   Fino alle nuove elezioni si applica il disposto del 1° comma e le funzioni del Sindaco sono svolte dal viceSindaco.

4.   Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

ART. 30

Mozione di sfiducia

1.   Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio . La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti .

ART. 31

Cessazione dalla carica di Assessore

1.   Gli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca e decadenza nei casi previsti dalla legge .

2.   Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto.

3.   Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4.   In tutti i casi di cessazione dalla carica di assessore, il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 32

Funzionamento della Giunta

1.   L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2.   La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3.   Il Sindaco dirige, e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4.   La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5.   Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6.   Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario stesso.

Art. 33

Competenze della Giunta

1.   La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs.267/2000, nelle funzioni degli organi di governo,che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.

2.   La Giunta opera in modo collegiale,da’ attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.   La Giunta, in particolare,nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)          propone al Consiglio i regolamenti

b)          approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c)          elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d)          assume attività di iniziativa,di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)          modifica le tariffe,mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f)     nomina la delegazione trattante di parte pubblica ed i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g)          propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni,contributi,sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

h)          approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i)      nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

j)          dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciati e donazioni;

k)    fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l)          esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;

m)          approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n)          dispone in materie di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;

o)    fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

p)          determina,sentiti i revisori dei conti,i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q)          approva il P.E.G. su proposta del direttore generale, se nominato.

Art. 34

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1.   1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, assumere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2.   Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3.   Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 35

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1.   Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2.   Si applica alle deliberazioni di Giunta il disposto dell'art. 22 del presente statuto.

Art. 36

Il Sindaco

1.   Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed Ufficiale di Governo.

2.   Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3.   Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale .

4.   La Legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

ART. 36 bis

Divieto di incarichi e consulenze

1.   Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 37

Competenze del Sindaco
Attribuzioni di amministrazione, vigilanza, organizzazione

1.   Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

2.   Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi,dallo statuto,dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo,di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3.   Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4.   Il Sindaco e’ inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riquadro alle esigenze delle persone che lavorano.

5.   Al Sindaco,oltre alle competenze di legge,sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione,di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

6.   Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed e’ l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune;in particolare il Sindaco:

a)     dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b)          promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge,sentito il Consiglio comunale;

c)          convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.8 del D.Lgs.267/2000;

d)          esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e)          rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all’autorità giudiziaria,salvo a riferire alla Giunta nella prima seduta,i provvedimenti cautelativi.

f)     emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all’art.50, commi 5-6 del D.Lgs.267/2000;

g)     nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

h)          conferisce e revoca al segretario comunale,se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

i)      nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

7.   Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti,anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali,le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse,informandone il Consiglio comunale.

8.   Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato,le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

9.   Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

10. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a)          stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta e’ formulata da un quinto dei consiglieri;

b)          esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti,nei limiti previsti dalle leggi;

c)          propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d)    riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 37 bis

Sostituzione del Sindaco

1.   Oltre che nei casi previsti dal precedente art. 29, il ViceSindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59, Dlgs 267/2000.

ART. 38

Delegazioni del Sindaco

1.   Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad assessori o a consiglieri comunali l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza .

2.   Le delegazioni e le eventuali modificazioni e revoche devono essere fatte per iscritto.

Art. 39

Soppresso

Art. 40

Sopresso

Art. 41

Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1.   Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovraintende:

a)     alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b)          all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.

c)     allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d)    alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

TITOLO III
Istituti di partecipazione

Art. 42

Partecipazione dei Cittadini

1.   Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2.      Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3.   Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4.      L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di tutti i gruppi ed organismi.

5.   La partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa è disciplinata da regolamento in sintonia col dettato della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 43

Riunioni e assemblee

1.   Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2.   Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

3.      L'amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a)     per la formazione di comitati e commissioni;

b)    per dibattere problemi;

c)     per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

4.   La convocazione di cui al precedente comma è disposta dalla Giunta che ne determina anche le modalità di svolgimento e gli eventuali relativi costi da porsi a carico del Comune.

Art. 44

Istanze, petizioni e proposte

1.   Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2.   Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dai Consiglio Comunale che provvede a deliberare in merito entro 60 giorni.

3.   Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno del dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 45

Referendum

1.   Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2.   Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3.   Sono ammessi soltanto referendum consultivi. La indizione è fatta quando lo richieda il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4.      Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 46

Effetti del referendum consultivo

1.   Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti.

2.   Per essere ritenute valide alla consultazione dovrà partecipare la maggioranza degli elettori iscritti.

3.   Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati, le deliberazioni sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 47

Disciplina del referendum

1.   Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 48

Diritto di accesso e di informazioni dei cittadini

1.   Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.

2.   Il regolamento inoltre:

a)          individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b)    detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;

c)          assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d)          assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, ai fini di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

e)          possono essere sottratti alle consultazioni gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

Art. 49

Difensore Civico - istituzione

1.   E’ istituito nel Comune l'ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività dell'azione amministrativa.

2.   Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 50

Elezione del Difensore Civico

1.   Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.   La votazione avviene per schede segrete.

3.   Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.

4.   L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio e professione.

5.      L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa’ cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

6.   Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

7.   Al difensore civico spetta un'indennità mensile fissata contestualmente all'atto di nomina.

Art. 51

Durata in carica e revoca del Difensore Civico

1.   Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2.   I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3.   Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 52

Funzioni e attribuzioni del Difensore Civico

1.   Spetta al difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli enti e le aziende dipendenti.

2.   Il difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

3.   Il difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio Comunale la relazione sull'attività svolta l'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificate irregolarità o ritardi e formulando osservazioni e suggerimenti. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

4.   Il funzionamento dell'ufficio del difensore civico è disciplinato dal regolamento.

5.   Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art.127, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, secondo le modalità previste dall’art.127, comma 2, del medesimo D.Lgs. 267/2000.

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 53

Svolgimento dell'azione amministrativa

1.   Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2.   Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3.   Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

4.   Il Comune, per lo svolgimento di funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 54

Servizi pubblici comunali

1.   Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.   I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

Art. 55

Gestione diretta dei servizi

1.   Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a)     in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b)    in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c)     a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d)    a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e)     a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f)     a mezzo di convenzione con associazioni e società, riservando priorità alle cooperative di giovani, consorzi, accordi di programma, unione dei comuni nonché in ogni altra forma consentita della legge .

Art. 56

Aziende speciali ed istituzioni

1.   Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2.   Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismi dotati di sola autonomia gestionale.

3.   Organi dell'azienda e della istituzione sono :

a)     il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti;

b)    il Presidente, per la cui nomina sono richiesti gli stessi requisiti previsti per i componenti il Consiglio di amministrazione;

c)     il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3-bis.   Alla nomina dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lettera n), del presente statuto.

3-ter.   Il Direttore è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4.      L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.

5.   Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 56 bis

Società per azioni o a responsabilità limitata

1.   Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2.   L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantito la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3.   Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4.   Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

5.   Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 57

Forme associative e di cooperazione - convenzioni

1.   Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2.   Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione e degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3.   Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.

4.   La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale e di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

5.   Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 58

Consorzi

1.   Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'articolo precedente in quanto compatibili ed in conformità all’art. 31 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

2.   A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3.   La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4.   Il Sindaco o suo delegato fa’ parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59

Unione di Comuni

1.   Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2.   L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con un'unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3.   Il Consiglio, la Giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4.   Il regolamento dell'unione:

a)     può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;

b)          contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 60

Accordi di programma

1.   Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2.   A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3.   L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4.   Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5.   La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 D.Lgs. 267/2000 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. .61

Organizzazione degli Uffici e del personale

1.   Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, al segretario comunale,ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2.   Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia,trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.   I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4.   Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 62

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1.   Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e,in particolare,le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa,i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi,il direttore e gli organi amministrativi.

2.   I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo e’ attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo,intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati,il compito di definire,congruamente con i fini istituzionali,gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa,tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.      L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie,come disposto all’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4.   Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 62 bis

Responsabili di area e Servizi/Uffici.

I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale (o dal Direttore qualora nominato) e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente ed attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

Provvedono altresì al rilascio della autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a)   Presiedono le commissioni di gara e di concorso per le posizioni non apicali dell’Ente, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b)   Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c)   Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d)      Provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e)      Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f)    Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g)      Pronunciano le ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art.50 del D.Lgs. 267/2000;

h)      Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i)      Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario o qualora dal Direttore se nominato;

j)    Forniscono al Direttore se nominato, nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k)   Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario, dal Direttore se nominato e dal Sindaco;

l)      Rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposti, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 63

Collaborazioni esterne

1.   Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne al alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2.   Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

a)     la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

b)    i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c)     la natura privatistica del rapporto.

Art. 64

Responsabilità disciplinare del personale

1.   Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2.   La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3.   La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

Art.. 64 BIS

Controllo interno

1.   Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del D.lgs.267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art.1comma2 D.lgs.286/99.

2.   Spetta al regolamento di contabilità ed al regolamento sull’ordinamento agli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza,la disciplina di funzionamento degli strumenti di controllo interno nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

Art. 65

Segretario Comunale

1.   Il segretario comunale e’ nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2.   Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3.   Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4.   Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

5.   Il segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

6.   Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’ attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’ art. 108 il sindaco abbia nominato il direttore generale.

7.   Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e,con l’autorizzazione del Sindaco,a quelle esterne;egli,su richiesta,formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri.

8.   Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

9.   Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco,degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

10. Il segretario comunale roga i contratti del Comune,nei quali l’ente e’ parte,quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio,ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente,ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 65 BIS

Vice Segretario Comunale

1.   La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice segretario comunale.

2.   Il vice segretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 65 TER

Direttore Generale

1)   Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso il Direttore Generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. Il Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale provvede a disciplinare i rapporti tra Segretario Comunale e Direttore Generale. Quando non risulti stipulata la convenzione in parola, le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario Comunale, che le assomma a quelle proprie, come delineate all’articolo precedente del presente statuto.

2)   Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, il Direttore Generale provvede:

a)     alla predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’art.40 del D.Lgs. n.77/95;

b)    alla proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall’art.11 del predetto decreto.

A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei servizi, ad eccezione del Segretario comunale.

3)   Il Direttore Generale esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale, ed in particolare organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi o dei programmi, e verifica, avvalendosi del nucleo di valutazione, l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto.

4)   Il Direttore Generale per l’esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.

TITOLO VI
RESPONSABILITA'

Art. 66

Responsabilità verso il comune

1.   Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.

2.   2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Art. 67

Responsabilità verso terzi

1.   1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2.   Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale contro agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3.   è danno ingiusto, agli effetti della comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti di terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4.   4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5.   Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 68

Responsabilità dei contabili

1.   Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, del maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 69

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1.   La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 70

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1.   Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazioni .

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 71

Ordinamento

1.      L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2.   Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3.   Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 72

Attività finanziaria del Comune

1.   La finanza del Comune è costituita da:

a)          imposte proprie;

b)          addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c)     tasse e diritti per servizi pubblici;

d)          trasferimenti erariali;

e)          trasferimenti regionali;

f)     altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g)     risorse per investimenti;

h)     altre imposte.

2.   I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3.   Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile,al costo dei relativi servizi.

4.   L’attività finanziaria del Comune si armonizza con le leggi finanziarie statali.

5.   Il Comune applica le imposte tenendo conto delle capacità contributive dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 73

Amministrazione dei beni comunali

1.   Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali; esso viene rivisto in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

2.   I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3.   Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Art. 74

Contabilità comunale: il Bilancio

1.      L'ordinamento contabile è riservato alla legge dello stato.

2.   La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio redatto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.   Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4.   I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 75

Contabilità comunale: il Conto Consuntivo

1.   I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2.   Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il trenta giugno dell'anno successivo.

3.   La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 77 del presente statuto.

Art. 76

Attività contrattuale

1.   La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

2.   La determinazione deve indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

3.   In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il dirigente responsabile.

4.   Il Segretario Comunale può rogare i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

Art. 77

Revisione economico finanziaria

1.   Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2.   Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza.

3.   Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4.   Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5.   Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

6.   Il Consiglio Comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7.   Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 78

Tesoreria

1.   Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a)     la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b)    il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c)     il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2.   I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché dalla stipulanda convenzione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 79

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1.   Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e’ ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche allo statuto sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.   La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di nuovo statuto in sostituzione di quello precedente, fino all'entrata in vigore delle nuove norme statutarie si applicano le vecchie.

3.   Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non siano trascorsi due anni dalla data della deliberazione di non accoglimento.

Art. 80

Soppresso

Art. 81

Entrata in vigore

1.   Il presente statuto, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2.   Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

3.   Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.