COMUNE DI CORROPOLI
PROVINCIA DI TERAMO
STATUTO COMUNALE
SOMMARIO
Art. |
DESCRIZIONE |
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TITOLO I |
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DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 |
Comune |
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Art. 2 |
Sede |
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Art. 3 |
Stemma e Gonfalone |
“ |
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Art. 4 |
Territorio |
“ |
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Art. 5 |
Albo pretorio e informazioni |
“ |
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Art. 6 |
Funzioni del Comune |
“ |
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Art. 7 |
Promozione culturale e sociale |
“ |
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Art. 8 |
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico |
“ |
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Art. 9 |
Tutela della salute e delle persone handicappate |
“ |
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Art. 10 |
Valorizzazione delle associazioni del volontariato |
“ |
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TITOLO II |
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ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE |
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CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI |
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Art. 11 |
Organi |
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CAPO II |
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CONSIGLIO COMUNALE |
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Art. 12 |
Elezione, composizione e durata in carica |
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Art. 12 bis |
Decadenza dei consiglieri per assenze |
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Art. 13 |
Competenze |
“ |
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Art. 14 |
Sessioni del Consiglio |
“ |
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Art. 15 |
Convocazione |
“ |
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Art. 16 |
Funzionamento |
“ |
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Art. 16 bis |
Linee Programmatiche di mandato |
“ |
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Art. 17 |
Commissioni Consiliari |
“ |
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Art. 18 |
Esercizio della potestà regolamentare |
“ |
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Art. 19 |
Astensione dei Consiglieri |
“ |
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Art. 20 |
Presidenza delle sedute consiliari |
“ |
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Art. 21 |
Votazione e funzionamento del Consiglio |
“ |
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Art. 22 |
Pubblicazione delle Deliberazioni |
“ |
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Art. 23 |
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta |
“ |
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Art. 24 |
La Giunta comunale |
“ |
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Art. 25 |
Composizione e presidenza |
“ |
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Art. 26 |
Assessori extraconsiliari |
“ |
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Art. 27 |
Incompatibilità |
“ |
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Art. 28 |
Divieto di incarichi e consulenze |
“ |
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Art. 29 |
Durata in carica della Giunta |
“ |
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Art. 30 |
Mozione di sfiducia |
“ |
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Art. 31 |
Cessazione dalla carica di Assessore |
“ |
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Art. 32 |
Funzionamento della Giunta |
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Art. 33 |
Competenze della Giunta |
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Art. 34 |
Deliberazioni d’urgenza della Giunta |
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Art. 35 |
Pubblicazione delle Deliberazioni della Giunta |
“ |
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Art. 36 |
Il Sindaco |
“ |
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Art. 36 bis |
Divieto di incarichi e consulenze |
“ |
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Art. 37 |
Competenze del Sindaco attribuzioni di amministrazione, vigilanza, organizzazione |
“ |
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Art. 37 bis |
Sostituzione del Sindaco |
“ |
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Art. 38 |
Delegazioni del Sindaco |
“ |
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Art. 39 |
Soppresso |
“ |
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Art. 40 |
Soppresso |
“ |
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Art. 41 |
Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo |
“ |
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TITOLO III |
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ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE |
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Art. 42 |
Partecipazione dei cittadini |
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Art. 43 |
Riunioni e assemblee |
“ |
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Art. 44 |
Istanze, petizioni, proposte |
“ |
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Art. 45 |
Referendum |
“ |
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Art. 46 |
Effetti del referendum consultivo |
“ |
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Art. 47 |
Disciplina del referendum |
“ |
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Art. 48 |
Diritto di accesso e di informazioni dei cittadini |
“ |
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Art. 49 |
Difensore civico - istituzione |
“ |
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Art. 50 |
Elezione del Difensore civico |
“ |
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Art. 51 |
Durata in carica e revoca del Difensore civico |
“ |
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Art. 52 |
Funzioni e attribuzioni del Difensore civico |
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TITOLO IV |
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ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA |
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Art. 53 |
Svolgimento dell’azione amministrativa |
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Art. 54 |
Servizi pubblici comunali |
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Art. 55 |
Gestione diretta dei servizi |
“ |
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Art. 56 |
Aziende speciali ed istituzioni |
“ |
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Art. 56 bis |
Società per azioni o a responsabilità limitata |
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Art. 57 |
Forme associative e di cooperazione - convenzioni |
“ |
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Art. 58 |
Consorzi |
“ |
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Art. 59 |
Unioni di Comuni |
“ |
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Art. 60 |
Accordi di programma |
“ |
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TITOLO V |
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UFFICI E PERSONALE |
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Art. 61 |
Organizzazione degli Uffici e del Personale |
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Art. 62 |
Regolamento degli Uffici e dei Servizi |
“ |
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Art. 62 bis |
Responsabili di area e Servizi/Uffici |
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Art. 63 |
Collaborazioni esterne |
“ |
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Art. 64 |
Responsabilità disciplinare del personale |
“ |
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Art. 64 bis |
Controllo interno |
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Art. 65 |
Segretario comunale |
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Art. 65 bis |
Vice Segretario comunale |
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Art. 65 ter |
Direttore Generale |
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TITOLO VI |
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RESPONSABILITA’ |
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Art. 66 |
Responsabilità verso il Comune |
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Art. 67 |
Responsabilità verso i terzi |
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Art. 68 |
Responsabilità dei contabili |
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Art. 69 |
Prescrizione dell’azione di responsabilità |
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Art. 70 |
Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni |
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TITOLO VII |
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FINANZA E CONTABILITA’ |
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Art. 71 |
Ordinamento |
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Art. 72 |
Attività finanziaria del Comune |
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Art. 73 |
Amministrazione dei beni comunali |
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Art. 74 |
Contabilità comunale: il Bilancio |
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Art. 75 |
Contabilità comunale: il Conto consuntivo |
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Art. 76 |
Attività contrattuale |
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Art. 77 |
Revisione economico finanziaria |
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Art. 78 |
Tesoreria |
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TITOLO VIII |
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DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE |
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Art. 79 |
Modificazioni e abrogazione dello Statuto |
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Art. 80 |
Soppresso |
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Art. 81 |
Entrata in vigore |
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TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Comune
1. Il Comune di Corropoli è ente autonomo nell'ambito
dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano
le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può
essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della
Costituzione.
Art. 2
Sede
1. Il Comune ha sede legale nel Capoluogo. Gli
organi del Comune possono riunirsi anche in sede diversa da quella comunale.
Art. 3
Stemma e
Gonfalone
1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo
stemma che è di azzurro, al castello d’oro, murato di nero, munito di tre
svelte torri, rastremate, con i segmenti basamentali combacianti, la torre
centrale più alta e più larga, merlate alla guelfa, la torre centrale di
quattro, quelle laterali di tre, esse torri unite da due bassi muriccioli, il
castello chiuso di nero, finestrato dello stesso di cinque, tre finestre nelle
torri, due nel corpo del castello, fondato sulla pianura diminuita di verde.
Ornamenti esteriori da Comune.
2. Il Comune fa’ uso, nelle cerimonie ufficiali,
del gonfalone riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data
28/11/2003.
Art. 4
Territorio
1. Il Comune di Corropoli comprende la parte del
suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di
Statistica.
Art. 5
Albo
Pretorio e informazioni
1. Le attività del Comune si svolgono nel
rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Il Comune ha un Albo Pretorio per la
pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze e degli atti che devono
essere portati a conoscenza del pubblico.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini
un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori
forme di pubblicità con apposito regolamento.
Art. 6
Funzioni
del Comune
1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita,
altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o
delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per
quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo
sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al
soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per
rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
4. Il Comune recepisce integralmente i principi
posti alla base dello statuto dei diritti del contribuente approvato con legge
27/07/2000 n. 212.
Art. 7
Promozione
culturale e sociale
1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio
culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni
locali.
1. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie
funzioni l'Amministrazione Comunale si impegna a superare le discriminazioni di
fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive,
condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative
necessarie a consentire alla donna di godere pienamente dei diritti di
cittadinanza sociale.
2. Il Comune opera per stabilire forme e canali
di cooperazione e di scambi con Enti Locali di altri Paesi e con organizzazioni
europee e internazionali.
3. L'Amministrazione Comunale nell'ambito dei
propri poteri e delle proprie funzioni opera per la soluzione dei problemi dei
giovani e della terza età, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, il
turismo sociale e l'attività di gruppo.
Art. 8
Tutela
del patrimonio naturale, storico ed artistico
1. Il Comune adotta le misure necessarie a
conservare e difendere l'ambiente, regola l'uso corretto ed equilibrato del territorio
al fine di tutelare i beni paesaggistici.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed
archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
Art. 9
Tutela
della salute e delle persone handicappate
1. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle
sue competenze il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo
effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della
sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e
della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente
servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai
minori, agli inabili e invalidi.
3. Il Comune, per il raggiungimento dei fini previsti
dall'articolo 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attua gli interventi
sociali e sanitari diretti all'assistenza, all'integrazione sociale e alla tutela
dei diritti delle persone handicappate, mediante gli accordi di programma di
cui all'articolo 34 della legge 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi
di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
4. Per l'attuazione degli interventi sociali e
sanitari di cui al precedente comma gli organi comunali, nell'ambito delle
rispettive competenze, provvederanno a coordinare gli interventi, anche previe
intese, acquisizioni di pareri e stipulazioni di apposite convenzioni, con i
servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio
comunale .
Art. 10
Valorizzazione
delle associazioni e del volontariato
1. Il Comune riconosce la pari dignità di enti,
associazioni e società anche private, che operano nello spirito del presente
Statuto, sostiene le loro iniziative e collabora con essi.
2. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato così come determinata dalla legge 11 agosto 1991
n. 266.
3. Possono essere stipulate convenzioni con gli enti,
le associazioni e le società e stabiliti programmi di Comune intesa al fine di favorire
lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.
TITOLO
II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo
1
ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 11
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale,
la Giunta e il Sindaco.
Capo
2
Consiglio Comunale
Art. 12
Elezione,
composizione e durata in carica
1. La composizione, l'elezione, le cause di
ineleggibilità, incompatibilità e la decadenza dei consiglieri sono stabiliti
dalla legge. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo e alla vigilanza del Comune.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla
elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, limitandosi dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti ed improrogabili.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto
dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni
ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
5. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni
il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la
condizione degli eletti a norma delle vigenti disposizioni di legge e dichiarare
le ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause
ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.
5-bis. L'esame della condizione degli eletti, ai
sensi e per gli effetti del precedente comma, comprende anche il Sindaco.
5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida
degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione
degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
Per le cause sopravvenute di ineleggibilità o incompatibilità si applicano le
disposizioni del capo II del titolo III del Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali.
6. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli
uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso
dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge.
7. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni
questione da sottoporre alla deliberazione del Consiglio. La proposta, è
trasmessa al Sindaco, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta
utile del Consiglio Comunale dopo avere acquisito i pareri di cui all'art. 49 del
D.lgs 18.08.2000 n. 267.
8. I Consiglieri hanno inoltre diritto di formulare
interrogazioni, interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo e di ottenere
la relativa risposta scritta dal Sindaco o dall' assessore da esso delegato entro
trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo. Ulteriori modalità e forme
di presentazione di tali atti e delle relative risposte saranno disciplinate
dal regolamento consiliare.
9. Ai sensi e per gli eventuali effetti di legge,
riveste la qualifica di consigliere anziano colui che fra gli eletti ha
riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
Art. 12
bis
Decadenza
dei Consiglieri per assenze
1. I consiglieri decadono dalla loro carica,
dopo tre assenze consecutive e ingiustificate.
2. Il Sindaco, ai fini della disposizione di cui
al precedente comma, convoca il consigliere che sia stato assente dal Consiglio
comunale per almeno tre sedute consecutive e ne ascolta le ragioni.
3. Il Sindaco può proporre al Consiglio comunale
la dichiarazione della decadenza del consigliere, ovvero esauriente
argomentazione sulle assenze ingiustificate e proporne la riconferma.
4. La proposta del Sindaco è portata
all’approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva,all’audizione
di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale delibera la decadenza
del consigliere, ovvero la sua riconferma in carica, a maggioranza assoluta dei
componenti assegnati.
Art. 13
Competenze
1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti
atti fondamentali:
a) lo statuto dell'ente e delle aziende
speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi limitatamente
agli indirizzi generali.
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori
pubblici,i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti
consuntivi,i piani territoriali ed urbanistici,i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi,i pareri da rendere nelle
dette materie;
c) soppresso
d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra
il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme
associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme
sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
f) l'assunzione diretta o la concessione
dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la
partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante
convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi,
con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle
aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti
obbligazionali;
l) le spese che impegnino i bilanci per esercizi
successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le
relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni
e servizi di competenza della Giunta e del Segretario Comunale o di altri funzionari;
n) la definizione degli indirizzi per la nomina
e la designazione (da parte del Sindaco) dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio
presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla
legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di
cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri
organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno
sottoposte a ratifica nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 14
Sessioni
del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie
e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie sono fissate secondo i termini
voluti dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo.
Art. 15
Convocazione
1. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal
Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ed in ogni caso, in un
termine non superiore ai venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri,
inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del
messo comunale.
3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi
entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza
dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con
l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno
cinque giorni prima, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello
stabilito per la prima adunanza.
5. Tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso
con il relativo elenco sia consegnato ventiquattr'ore prima, ma in questo caso,
qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione
può essere differita al giorno seguente.
6. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di
oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di
una determinata seduta.
7. L'elenco degli oggetti da trattarsi deve essere
pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito
per la prima adunanza.
Art. 16
Funzionamento
1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato
da apposito regolamento . Il Consiglio Comunale non può deliberare se non
interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune senza
computare a tal fine il sindaco; però in seconda convocazione che avrà luogo in
altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno cinque
membri, sempre senza computare a tal fine il sindaco.
2. Non concorrono a determinare la validità
delle adunanze gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del
Consiglio.
3. Nel caso siano introdotte proposte, le quali non
erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere
poste in discussione, se non ventiquattr'ore dopo averne dato avviso a tutti i
consiglieri.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo
i casi in cui si discute di questioni relative a qualità personali di
determinati soggetti.
5. Alle sedute del Consiglio Comunale possono
partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori esterni componenti della Giunta
Comunale.
Art.16
bis
Linee
programmatiche di mandato
1. Entro tre mesi dalla prima seduta del
Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta consegna,ai capigruppo consiliari, il
programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato.
2. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio
esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
3. Il Consiglio definisce annualmente le linee
programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica,del
bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo
dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee,con
adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
4. La verifica da parte del Consiglio
dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni
anno,contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di
bilancio previsto dall’art.193 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.
Art. 17
Commissioni
Consiliari
1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio
può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio
proporzionale, garantendo comunque la rappresentanza della minoranza.
2. Le commissioni, distinte in: permanenti e
temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di
pubblicità dei lavori da apposito regolamento. Per quanto riguarda le commissioni
aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai
consiglieri appartenenti al gruppo o ai gruppi di opposizione.
Art. 18
Esercizio
della potestà regolamentare
1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà
regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti
per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale
a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. I regolamenti, divenuti esecutivi sono
ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in
vigore il primo giorno successivo alla scadenza della ripubblicazione.
Art. 19
Astensione
dei Consiglieri
1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte
alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune
e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua
amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o
di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado
civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente
o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti
di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione
o tutela.
Art. 20
Presidenza
delle sedute consiliari
1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito
di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei
regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere
l'adunanza. Può nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti,
ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco,
il Consiglio Comunale è presieduto dal vice Sindaco.
4. In caso di contemporanea assenza o
impedimento del Sindaco e del vice-Sindaco, alla convocazione ed alla presidenza
del Consiglio Comunale provvede, nei casi di urgenza l'assessore comunale.
Art. 21
Votazione
e funzionamento del Consiglio
1. Nessuna deliberazione è valida se non viene
adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni
concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le
nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Terminate le
operazioni di voto, il Presidente, con l’assistenza di tre scrutatori, ne accerta
l’esito e lo proclama .
4. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio
presso enti, aziende ed istituzioni di cui al precedente articolo 13 comma 2°,
lettera n) ultima parte, si applica, in deroga al disposto del comma primo del
presente articolo, il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero
ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa
che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato i maggiori voti.
Art. 22
Pubblicazione
delle deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sottoscritte
dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario Comunale, devono
essere pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo
specifiche disposizioni di Legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
Art. 23
Elezione
del Sindaco e nomina della Giunta
1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a
suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è
membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra
cui un viceSindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione.
3. soppresso
Art. 24
La
Giunta Comunale
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione
del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione
che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco del segretario o
dei funzionari, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali
del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e
svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 25
Composizione
e presidenza
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che
la presiede e da un numero massimo di sei assessori di cui uno con le funzioni
di viceSindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede
il viceSindaco.
Art. 26
Assessori
extraconsiliari
1. Possono essere nominati assessori anche
cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
2. La presenza degli assessori di cui al primo
comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al
comma primo dell'articolo precedente.
3. Il numero degli assessori extraconsiliari non
può eccedere la metà degli assessori di cui la Giunta è composta.
4. Il Consiglio Comunale procede
all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli
assessori extraconsiliari.
ART. 27
Incompatibilità
1. La legge prevede le cause di incompatibilità
ad assessore comunale. In ogni caso non possono far parte della Giunta comunale
il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo
grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del
Comune.
ART. 28
Divieto
di incarichi e consulenze
2. Agli assessori comunali è vietato ricoprire
incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
ART. 29
Durata
in carica della Giunta
1. La Giunta rimane in carica fino alla elezione
del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco .
2. In caso di dimissioni, impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si
procede allo scioglimento del Consiglio .
3. Fino alle nuove elezioni si applica il
disposto del 1° comma e le funzioni del Sindaco sono svolte dal viceSindaco.
4. Il voto contrario del Consiglio su una
proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
ART. 30
Mozione
di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica
in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio . La mozione di sfiducia
deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede
allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle
leggi vigenti .
ART. 31
Cessazione
dalla carica di Assessore
1. Gli assessori cessano dalla carica per morte,
dimissioni, revoca e decadenza nei casi previsti dalla legge .
2. Le dimissioni dalla carica di assessore sono
presentate al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori
dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. In tutti i casi di cessazione dalla carica di
assessore, il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva.
Art. 32
Funzionamento
della Giunta
1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme
restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo
quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa
gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige, e coordina l'attività
della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la
collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento della
maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Il Segretario Comunale partecipa alle
riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere
sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario
stesso.
Art. 33
Competenze
della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco
nell’amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs.267/2000, nelle funzioni degli organi di governo,che
non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al
Sindaco, al segretario comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi
comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale,da’
attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare,nell’esercizio
delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti
b) approva i progetti, i programmi
esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli
stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal
regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e
predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del
Consiglio;
d) assume attività di iniziativa,di
impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe,mentre elabora e
propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina la delegazione trattante di parte
pubblica ed i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del
responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione
di sovvenzioni,contributi,sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad
enti e persone;
h) approva i regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio;
i) nomina e revoca il direttore generale o
autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
j) dispone l’accettazione od il rifiuto
di lasciati e donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per
i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso
l’accertamento della regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei
costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e
Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro
Organo;
m) approva gli accordi di contrattazione
decentrata;
n) dispone in materie di liti,
transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in
giudizio;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli
accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro
per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;
p) determina,sentiti i revisori dei
conti,i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di
gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
q) approva il P.E.G. su proposta del
direttore generale, se nominato.
Art. 34
Deliberazioni
d'urgenza della Giunta
1. 1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la
propria responsabilità, assumere deliberazioni attinenti alle variazioni di
bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre
a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o
modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei
riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle
deliberazioni non ratificate o modificate.
Art. 35
Pubblicazione
delle deliberazioni della Giunta
1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono
pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni
consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Si applica alle deliberazioni di Giunta il
disposto dell'art. 22 del presente statuto.
Art. 36
Il
Sindaco
1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed
Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore
con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della
spalla destra.
3. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al
Consiglio comunale .
4. La Legge stabilisce le conseguenze
dell'omesso o ritardato giuramento.
ART. 36
bis
Divieto
di incarichi e consulenze
1. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti
al controllo e alla vigilanza del Comune.
Art. 37
Competenze
del Sindaco
Attribuzioni di amministrazione, vigilanza, organizzazione
1. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo
responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato
connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al
segretario comunale, al direttore se nominato, ed ai responsabili degli uffici
in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione
degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli
dalle leggi,dallo statuto,dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle
funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e
poteri di indirizzo,di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e
delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio,provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Il Sindaco e’ inoltre competente, sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri
indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce
di popolazione interessate, con particolare riquadro alle esigenze delle
persone che lavorano.
5. Al Sindaco,oltre alle competenze di
legge,sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale
organo di amministrazione,di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze
connesse all’ufficio.
6. Il Sindaco ha la rappresentanza generale
dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o
consiglieri ed e’ l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune;in particolare
il Sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica e
amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli
assessori;
b) promuove ed assume iniziative per
concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla
legge,sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum
previsti dall’art.8 del D.Lgs.267/2000;
d) esercita altresì le altre funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge;
e) rappresenta il Comune in giudizio, sia
attore o convenuto; promuove davanti all’autorità giudiziaria,salvo a riferire
alla Giunta nella prima seduta,i provvedimenti cautelativi.
f) emana le ordinanze contingibili e urgenti
nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale, nonché nei casi di emergenza di cui all’art.50, commi 5-6 del
D.Lgs.267/2000;
g) nomina il segretario comunale, scegliendolo
nell’apposito albo;
h) conferisce e revoca al segretario
comunale,se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale,
le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione
con altri comuni per la nomina del direttore;
i) nomina i responsabili degli uffici e dei
servizi,attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
7. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni
di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le
informazioni e gli atti,anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti,
documenti ed informazioni presso le aziende speciali,le istituzioni e le
società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali
delle stesse,informandone il Consiglio comunale.
8. Egli compie gli atti conservativi dei diritti
del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del segretario comunale o
del direttore se nominato,le indagini e le verifiche amministrative sull’intera
attività del Comune.
9. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte
ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi
indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi
dalla Giunta.
10. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di
organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine
del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo
presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta e’ formulata da un
quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle
adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal
Sindaco presieduti,nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in
Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da
sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
ART. 37
bis
Sostituzione
del Sindaco
1. Oltre che nei casi previsti dal precedente
art. 29, il ViceSindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di
impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della
funzione adottata ai sensi dell'art. 59, Dlgs 267/2000.
ART. 38
Delegazioni
del Sindaco
1. Il Sindaco, quando particolari motivi lo
esigano, può delegare ad assessori o a consiglieri comunali l'esercizio di
funzioni amministrative di sua competenza .
2. Le delegazioni e le eventuali modificazioni e
revoche devono essere fatte per iscritto.
Art. 39
Soppresso
Art. 40
Sopresso
Art. 41
Competenze
del Sindaco quale Ufficiale del Governo
1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo,
sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e
di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono
attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, di sanità e di igiene pubblica.
c) allo svolgimento, in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa
interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
TITOLO
III
Istituti di partecipazione
Art. 42
Partecipazione
dei Cittadini
1. Il Comune garantisce l'effettiva
partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa,
economica e sociale della comunità. Considera a tal fine, con favore il
costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico
alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella
formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la
partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni
sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente
l'amministrazione comunale favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti
consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in
ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di tutti i gruppi ed
organismi.
5. La partecipazione dei cittadini all'attività
politico-amministrativa è disciplinata da regolamento in sintonia col dettato
della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art. 43
Riunioni
e assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee
in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi
sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche
delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. Per la copertura delle spese può essere
richiesto il pagamento di un corrispettivo.
3. L'amministrazione comunale può convocare
assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria
sociale:
a) per la formazione di comitati e
commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi,
consuntivi, deliberazioni.
4. La convocazione di cui al precedente comma è
disposta dalla Giunta che ne determina anche le modalità di svolgimento e gli
eventuali relativi costi da porsi a carico del Comune.
Art. 44
Istanze,
petizioni e proposte
1. Gli elettori del Comune possono rivolgere
istanze e petizioni al Consiglio Comunale con riferimento ai problemi di
rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono
ricevute dai Consiglio Comunale che provvede a deliberare in merito entro 60 giorni.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze,
le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno del dieci per
cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Art. 45
Referendum
1. Il referendum su materie di esclusiva
competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che
maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei
limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi.
La indizione è fatta quando lo richieda il dieci per cento degli elettori
iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Sull'ammissibilità del referendum decide
il Consiglio entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
Art. 46
Effetti
del referendum consultivo
1. Il quesito sottoposto a referendum è
dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa
non siano inferiori alla maggioranza dei votanti.
2. Per essere ritenute valide alla consultazione
dovrà partecipare la maggioranza degli elettori iscritti.
3. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è
tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro novanta giorni dalla
proclamazione dei risultati, le deliberazioni sull'oggetto del quesito
sottoposto a referendum.
Art. 47
Disciplina
del referendum
1. Le norme per l'attuazione del referendum
consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 48
Diritto
di accesso e di informazioni dei cittadini
1. Con apposito regolamento è assicurato ai
cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti
amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie previo pagamento dei soli
costi.
2. Il regolamento inoltre:
a) individua, con norme di organizzazione
degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai
cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine
di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c) assicura il diritto dei cittadini di
accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso
l'amministrazione;
d) assicura agli enti, alle
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture
ed ai servizi, ai fini di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini
all'attività amministrativa.
e) possono essere sottratti alle
consultazioni gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano
riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
Art. 49
Difensore
Civico - istituzione
1. E’ istituito nel Comune l'ufficio del
difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della
tempestività dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad
alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è
tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
Art. 50
Elezione
del Difensore Civico
1. Il difensore civico è eletto con
deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il difensore civico deve essere in possesso
dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere
comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza,
diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e
competenza giuridico amministrativa.
4. L'incarico di difensore civico è
incompatibile con ogni altra carica elettiva e con l'esercizio di qualsiasi
attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio e
professione.
5. L'incompatibilità, originaria o
sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se
l'interessato non fa’ cessare la relativa causa entro venti giorni dalla
contestazione.
6. Il titolare dell'ufficio di difensore civico
ha l'obbligo di residenza nel Comune.
7. Al difensore civico spetta un'indennità
mensile fissata contestualmente all'atto di nomina.
Art. 51
Durata
in carica e revoca del Difensore Civico
1. Il difensore civico dura in carica quanto il
Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola
volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati
fino all'entrata in carica del successore.
3. Il difensore civico può essere revocato, con
deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle
sue funzioni.
Art. 52
Funzioni
e attribuzioni del Difensore Civico
1. Spetta al difensore civico curare, a
richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di
associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso
l'Amministrazione Comunale e gli enti e le aziende dipendenti.
2. Il difensore civico agisce d'ufficio,
qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti
situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo
intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o
disorganizzazioni.
3. Il difensore civico invia entro il 31 marzo
di ogni anno al Consiglio Comunale la relazione sull'attività svolta l'anno
precedente segnalando i casi in cui si sono verificate irregolarità o ritardi e
formulando osservazioni e suggerimenti. Il Consiglio Comunale, esaminata la
relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
4. Il funzionamento dell'ufficio del difensore
civico è disciplinato dal regolamento.
5. Il difensore civico esercita il controllo
sulle deliberazioni comunali di cui all’art.127, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
secondo le modalità previste dall’art.127, comma 2, del medesimo D.Lgs.
267/2000.
TITOLO
IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 53
Svolgimento
dell'azione amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività
amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità
delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei
servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i
dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze
degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge
sull'azione amministrativa.
3. Il Comune nell'ambito delle sue competenze
gestisce servizi pubblici.
4. Il Comune, per lo svolgimento di funzioni in
ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e
con la provincia.
Art. 54
Servizi
pubblici comunali
1. Il Comune può assumere l'impianto e la
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico
e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di
privativa sono stabiliti dalla Legge.
Art. 55
Gestione
diretta dei servizi
1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione
dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti
forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni
o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una
istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano
ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la
gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di
servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a
responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo
della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuno, in relazione
alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti
pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzione con associazioni e
società, riservando priorità alle cooperative di giovani, consorzi, accordi di
programma, unione dei comuni nonché in ogni altra forma consentita della legge
.
Art. 56
Aziende
speciali ed istituzioni
1. Il Consiglio Comunale delibera la
costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia
gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la
costituzione di "istituzioni", organismi dotati di sola autonomia
gestionale.
3. Organi dell'azienda e della istituzione sono
:
a) il Consiglio di amministrazione, i cui
componenti sono nominati fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a
consigliere comunale e una specifica competenza tecnica o amministrativa per
studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private,
per uffici ricoperti;
b) il Presidente, per la cui nomina sono
richiesti gli stessi requisiti previsti per i componenti il Consiglio di
amministrazione;
c) il Direttore, al quale compete la
responsabilità gestionale.
3-bis. Alla nomina dei soggetti di cui alle lettere
a) e b) del precedente comma, provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi
definiti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lettera
n), del presente statuto.
3-ter. Il Direttore è nominato per concorso pubblico
per titoli ed esami.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle
aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti;
quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da
regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di
dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti
fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura
degli eventuali costi sociali.
Art. 56
bis
Società
per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio Comunale può approvare la
partecipazione dell’Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per
la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di
quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni
caso essere garantito la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi
di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra
soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli
atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa
all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.
5. Il Consiglio Comunale provvede a verificare
annualmente l’andamento della società per azioni od a responsabilità limitata
ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato
nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.
Art. 57
Forme
associative e di cooperazione - convenzioni
1. Il Consiglio comunale, su proposta della
Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni
statali, altri Enti pubblici o con privati, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la
durata, le forme di consultazione e degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune esercita, attraverso la Provincia,
le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa
al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria
con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.
4. La compatibilità degli strumenti di
pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano
territoriale e di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in
questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
5. Il Comune collabora con la Provincia per la
realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante
interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e
turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.
Art. 58
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione
di consorzi per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme
previste dall'articolo precedente in quanto compatibili ed in conformità
all’art. 31 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva,
a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente
articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a
carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del
consorzio stesso.
4. Il Sindaco o suo delegato fa’ parte
dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 59
Unione di
Comuni
1. Il Comune può costituire una unione con altri
Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento
dell'unione sono approvati con un'unica deliberazione consiliare, a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio, la Giunta ed il presidente
dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con
popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
4. Il regolamento dell'unione:
a) può prevedere che il Consiglio dell'unione
stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;
b) contiene l'indicazione degli organi e
dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed
ai rapporti finanziari con i Comuni.
Art. 60
Accordi
di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere,
di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti
pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del
Comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza
tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime
delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto
del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici,
l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale
entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma,
prevista dall'art. 34 D.Lgs. 267/2000 e dal presente articolo si applica a
tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere,
interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.
TITOLO
V
UFFICI E PERSONALE
Art. .61
Organizzazione
degli Uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la
dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente
statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della
distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio
comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa
attribuita al direttore generale, al segretario comunale,ed ai responsabili
degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i
principi di autonomia,trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità,
economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base
della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la
propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la
rispondenza ai bisogni e l’economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico
vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 62
Regolamento
degli Uffici e dei Servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento di
organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il
funzionamento degli uffici e,in particolare,le attribuzioni e le responsabilità
di ciascuna struttura organizzativa,i rapporti reciproci tra uffici e servizi e
tra questi,il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio
secondo cui agli organi di governo e’ attribuita la funzione politica di
indirizzo e di controllo,intesa come potestà di stabilire in piena autonomia
obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di
verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili
spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati,il compito di definire,congruamente
con i fini istituzionali,gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa,tecnica
e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L’organizzazione del Comune si articola in
unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture
progressivamente più ampie,come disposto all’apposito regolamento anche
mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi
collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera
organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze
sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e
contrattuali in vigore.
ART. 62
bis
Responsabili
di area e Servizi/Uffici.
I
Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi
assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale (o dal
Direttore qualora nominato) e secondo le direttive impartite dal Sindaco e
dalla Giunta Comunale.
Essi
nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività
dell’Ente ed attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal
Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
I
Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’Ente i
contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure
di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi
compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
Provvedono
altresì al rilascio della autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le
seguenti funzioni:
a) Presiedono le commissioni di gara e di
concorso per le posizioni non apicali dell’Ente, assumono le responsabilità dei
relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b) Rilasciano le attestazioni e le
certificazioni;
c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le
diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di
conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di
pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) Provvedono alle autenticazioni ed alle
legalizzazioni;
e) Pronunciano le ordinanze di demolizione
dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di
pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni
accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) Pronunciano le ordinanze previste da norme
di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art.50 del D.Lgs.
267/2000;
h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei
confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e
con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle
deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal
Sindaco, dal Segretario o qualora dal Direttore se nominato;
j) Forniscono al Direttore se nominato, nei
termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione
della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) Autorizzano le prestazioni di lavoro
straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente
secondo le direttive impartite dal Segretario, dal Direttore se nominato e dal Sindaco;
l) Rispondono, nei confronti del Direttore
Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
I
Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che
precedono al personale ad essi sottoposti, pur rimanendo completamente
responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
Art. 63
Collaborazioni
esterne
1. Il regolamento del personale può prevedere
collaborazioni esterne al alto contenuto di professionalità per obiettivi
determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento
degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione
devono stabilirne:
a) la durata che, comunque, non potrà essere
superiore alla durata del programma;
b) i criteri per la determinazione del relativo
trattamento economico;
c) la natura privatistica del rapporto.
Art. 64
Responsabilità
disciplinare del personale
1. Il regolamento del personale disciplinerà
secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità,
le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e
la riammissione in servizio.
2. La Commissione di disciplina è composta dal
Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un
dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo
le modalità previste dal regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del
dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni
dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.
Art.. 64
BIS
Controllo
interno
1. Il Comune istituisce ed attua i controlli
interni previsti dall’art. 147 del D.lgs.267/2000, la cui organizzazione è
svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art.1comma2
D.lgs.286/99.
2. Spetta al regolamento di contabilità ed al
regolamento sull’ordinamento agli uffici e dei servizi, per i rispettivi di
competenza,la disciplina di funzionamento degli strumenti di controllo interno
nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.
Art. 65
Segretario
Comunale
1. Il segretario comunale e’ nominato dal
Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la
stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile
dell’ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento
economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle
direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del
Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
5. Il segretario comunale partecipa alle
riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme
al Sindaco.
6. Il segretario sovrintende allo svolgimento
delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’ attività, salvo quando ai sensi e
per gli effetti del comma 1 dell’ art. 108 il sindaco abbia nominato il
direttore generale.
7. Il segretario comunale può partecipare a
commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e,con l’autorizzazione del
Sindaco,a quelle esterne;egli,su richiesta,formula i pareri ed esprime valutazioni
di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli
assessori e ai consiglieri.
8. Il segretario comunale riceve dai consiglieri
le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a
controllo eventuale del difensore civico.
9. Egli presiede l’ufficio comunale per le
elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le
dimissioni del Sindaco,degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di
revoca e la mozione di sfiducia.
10. Il segretario comunale roga i contratti del
Comune,nei quali l’ente e’ parte,quando non sia necessaria l’assistenza di un
notaio,ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse
dell’ente,ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o
dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
Art. 65
BIS
Vice
Segretario Comunale
1. La dotazione organica del personale potrà
prevedere un vice segretario comunale.
2. Il vice segretario comunale collabora con il
segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce
in caso di assenza o impedimento.
Art. 65
TER
Direttore
Generale
1) Il Sindaco, previa stipula di convenzione con
altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti, può
nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con
contratto a tempo determinato. In tale caso il Direttore Generale provvede
anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
Il Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale
provvede a disciplinare i rapporti tra Segretario Comunale e Direttore
Generale. Quando non risulti stipulata la convenzione in parola, le funzioni di
direzione generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio
provvedimento formale, al Segretario Comunale, che le assomma a quelle proprie,
come delineate all’articolo precedente del presente statuto.
2) Il Direttore Generale provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, il Direttore Generale
provvede:
a) alla predisposizione del piano dettagliato
di obiettivi, previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’art.40 del D.Lgs.
n.77/95;
b) alla proposta di piano esecutivo di
gestione, previsto dall’art.11 del predetto decreto.
A tali fini, al Direttore Generale
rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei
servizi, ad eccezione del Segretario comunale.
3) Il Direttore Generale esercita funzioni
d’impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e
del personale, ed in particolare organizza il personale e le risorse
finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la
realizzazione degli obiettivi o dei programmi, e verifica, avvalendosi del
nucleo di valutazione, l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e
del personale ad essi preposto.
4) Il Direttore Generale per l’esercizio delle
sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.
TITOLO
VI
RESPONSABILITA'
Art. 66
Responsabilità
verso il comune
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali
sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi
di servizio.
2. 2. Gli amministratori ed i dipendenti
predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti
alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in
materia.
Art. 67
Responsabilità
verso terzi
1. 1. Gli amministratori ed i dipendenti
comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai
regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati
a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo
l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale
contro agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. è danno ingiusto, agli effetti della comma 1,
quello derivante da ogni violazione dei diritti di terzi che l'amministratore o
il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità
più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. 4. La responsabilità personale
dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del
diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto
se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di
operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati
per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata
da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in
solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto
od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto
constare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 68
Responsabilità
dei contabili
1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che
abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni
comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, del maneggio
del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla
giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste
dalle leggi vigenti.
Art. 69
Prescrizione
dell'azione di responsabilità
1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione
dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e
di inestensibilità agli eredi.
Art. 70
Pareri
sulle proposte ed attuazione di deliberazioni
1. Il responsabile del servizio interessato e il
responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei
pareri sulle proposte di deliberazioni .
TITOLO
VII
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 71
Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza del Comune è
riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune
è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e
trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha
un proprio demanio e patrimonio.
Art. 72
Attività
finanziaria del Comune
1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad
imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura
patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre imposte.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i
servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i
servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano
la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla
legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e
tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto
possibile,al costo dei relativi servizi.
4. L’attività finanziaria del Comune si
armonizza con le leggi finanziarie statali.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto
delle capacità contributive dei soggetti passivi secondo i principi di
progressività stabiliti dalla costituzione ed applica le tariffe in modo da
privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 73
Amministrazione
dei beni comunali
1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto
inventario dei beni demaniali e patrimoniali; esso viene rivisto in conformità
alle vigenti disposizioni di legge.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di
regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso
con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di
beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da
investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nei modi e nelle forme
previste dalla legge.
Art. 74
Contabilità
comunale: il Bilancio
1. L'ordinamento contabile è riservato alla
legge dello stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge
in base al bilancio redatto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla
legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi,
servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi
che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Art. 75
Contabilità
comunale: il Conto Consuntivo
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante
contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del
bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal
Consiglio Comunale entro il trenta giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo
una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui
all'art. 77 del presente statuto.
Art. 76
Attività
contrattuale
1. La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
2. La determinazione deve indicare: a) il fine
che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del
contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. In rappresentanza del Comune nella
stipulazione dei contratti interviene il dirigente responsabile.
4. Il Segretario Comunale può rogare i contratti
nell'esclusivo interesse del Comune.
Art. 77
Revisione
economico finanziaria
1. Il Consiglio Comunale affida la revisione
economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza dei suoi membri e
scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli
albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è
rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza.
3. Il revisore collabora con il Consiglio
Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo
apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del
conto consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il
revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed
economicità della gestione.
6. Il Consiglio Comunale può affidare al
revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni.
Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce
immediatamente al Consiglio.
Art. 78
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che
comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate di
pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste
di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) il pagamento delle spese ordinate mediante
mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di
cassa disponibili;
c) il pagamento, anche in mancanza dei
relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi
previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono
regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché dalla stipulanda
convenzione.
TITOLO
VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 79
Modificazioni
e abrogazione dello Statuto
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e
sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate
dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e’
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche
allo statuto sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione
totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione
di nuovo statuto in sostituzione di quello precedente, fino all'entrata in vigore
delle nuove norme statutarie si applicano le vecchie.
3. Una iniziativa di revisione o di abrogazione,
respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non siano
trascorsi due anni dalla data della deliberazione di non accoglimento.
Art. 80
Soppresso
Art. 81
Entrata
in vigore
1. Il presente statuto, dopo l'esecutività della
deliberazione di approvazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio
comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per
essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.
3. Il Segretario del Comune appone in calce
all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.