il presidente della giunta regionale

Omissis

decreta

-    sono legittimate nel possesso, con contestuale affrancazione, le terre civiche site nel Comune di Archi a favore delle 15 Ditte indicate nell’allegato “A” (elenco n. 1) datato Pescara 13.07.2004 formato da n. 4 facciate;

-    di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” (elenco n. 1) datato Pescara 13.07.2004 nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Comune di Archi ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e delle Ditte del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L’Aquila lì 29 ottobre 2004

il presidente

On Giovanni Pace

 

 

Segue allegato