la giunta regionale

Premesso che il D.Lgs. n. 277/91, all’art. 55, aveva previsto che i medici che avessero comunque svolto l’attività di medico del lavoro per almeno 4 anni potevano essere autorizzati, dagli Assessorati Regionali alla Sanità, territorialmente competenti, ad esercitare la funzione di medico competente;

Tenuto conto che il Ministero della Sanità, con circolare n. 3 dell’8.02.1992, aveva emanato le Linee guida, al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale i comportamenti delle Regioni, contenenti i criteri di valutazione della documentazione che gli interessati avrebbero dovuto produrre per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della funzione di medico competente;

Tenuto conto che con delibera n. 4173 del 10.08.1994 la Giunta Regionale, prendendo visione dei verbali della Commissione Tecnica, aveva recepito il parere espresso dalla stessa e aveva deliberato di non accogliere l’istanza del dott. Antonio Parogna intesa ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare la funzione di medico competente;

Visto il ricorso al TAR Abruzzo proposto dal Dott. Antonio Parogna per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera di diniego n. 4173 del 10.08.1994 della Giunta Regionale;

Vista l’ordinanza n. 586/94 con la quale il TAR Abruzzo respinge la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di diniego per la quale il ricorrente ha proposto Appello al Consiglio di Stato;

Vista la ordinanza n. 1574/94 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensiva richiesta dal ricorrente Dott. Antonio Parogna;

Vista la sentenza TAR n. 586/04 del 7.05.2004 con la quale il TAR Abruzzo, ha accolto il ricorso del Dott. Antonio Parogna ed annullato la deliberazione della Giunta Regionale n. 4173 del 10.08.1994;

Vista la nota prot. n. 12305/4 del 1.07.2004 della Direzione Sanità Servizio Assistenza Distrettuale Riabilitativa e Medicina Sociale Ufficio R.S.A. e Medicina Sociale e la Comunicazione prot. n. 8619 del 20.08.2004 dell’Avvocatura Regionale;

Ritenuto che non vi siano motivi per una sua impugnazione;

Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DElIbera

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate

1.   di dare esecuzione alla sentenza TAR Abruzzo n. 586/04 del 7.05.2004 e pertanto di autorizzare il Dott. Antonio Parogna nato a Pietracamela (TE) il 15/06/1949 ivi residente in via Vittorio Veneto n. 9 all’esercizio dell’attività di medico competente ex art. 55 del D.Lgs. n. 277/91;

2.   di trasmettere copia del presente atto all’interessato;

3.   di pubblicare integralmente la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.