la giunta regionale

Vista la L.R. 28.04.200, n. 83 avente per oggetto “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti”;

Richiamato l’art. 19, della predetta L.R., avente per oggetto “Requisiti tecnici degli impianti”, nel quale si dispone quanto segue:

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di progressiva riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti mediante la promozione dell’utilizzazione delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, realizzazione ed esercizio degli impianti, la Giunta regionale emana direttive vincolanti per l’esercizio delle funzioni amministrative relative all’approvazione dei progetti e al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni.

2. La Giunta regionale inoltre, per ciascuna tipologia degli impianti previsti dal piano provinciale, può definire specifiche tecniche inerenti i criteri progettuali e gestionali cui i soggetti titolari dovranno ottemperare, incluse le operazioni di monitoraggio ambientale durante l’esercizio e, per le discariche, i criteri per la redazione del piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura.

3. I nuovi impianti sono ubicati nell’ambito delle zone previste dal piano provinciale di gestione dei rifiuti nell’osservanza dei criteri di localizzazione indicati dal piano regionale.

4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore dei piani provinciali la Regione e le province, secondo le rispettive competenze adottano i provvedimenti di chiusura, di messa in sicurezza o di bonifica degli impianti localizzati in aree non idonee ai sensi del piano provinciale. Qualora detti impianti possano essere trasformati o riconvertiti al fine di renderli compatibili con le prescrizioni del piano provinciale la regione e le province, secondo le rispettive competenze, invitano il titolare a presentare il progetto di trasformazione o riconversione assegnandogli un termine non superiore a sei mesi. Nel caso in cui il titolare non ottemperi ovvero in caso di mancata approvazione del progetto, la regione o le province dispongono la chiusura, la messa in sicurezza o la bonifica degli impianti.”

Dato atto che:

-    con delibera n. 837/C del 07.10.03 questa Giunta ha licenziato la proposta di nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti altresì sottoponendolo all’approvazione del Consiglio Regionale;

-    in ordine ai criteri di localizzazione, il nuovo Piano si ispira al principio di sicurezza intrinseca degli impianti che, attraverso l’adozione della miglior tecnologia di settore nelle fasi della progettazione, della realizzazione e dell’esercizio, garantisce la protezione della salute umana e dell’ambiente nelle aree interne ed esterne agli impianti, anche in territori caratterizzati dalla elevata presenza di vincoli morfologici, geografici, paesaggistici, antropici etc., contribuendo d’altro lato a rendere possibile l’effettiva attuazione delle scelte di pianificazione;

-    l’applicazione del principio in parola è altresì favorita dalla normativa di matrice comunitaria, tra cui la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche, recentemente introdotta nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

Considerato che, al fine di rendere omogenea la disciplina sulla gestione dei rifiuti, è opportuno dettare dei criteri di sicurezza intrinseca anche per gli impianti di trattamento dei rifiuti diversi dalle discariche attualmente in fase di realizzazione e/o di esercizio ed alle loro varianti sostanziali già inoltrate per il rilascio delle previste autorizzazioni regionali, anche nei casi in cui non si sia concluso l’iter istruttorio previsto dalla vigente normativa in materia;

Visto l’allegato “A” al presente provvedimento, nel il quale si definiscono le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, come meglio identificati qui di seguito:

A.  IMPIANTI DI VALORIZZAZIONE DI FLUSSI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI TIPO SECCO;

B.  IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA;

C.  IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DEL VERDE E DELLA F.O.R.S.U.;

Ritenuto di accogliere integralmente il contenuto del predetto allegato, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di renderlo parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e di approvarlo al fine di dettare le direttive, a carattere vincolante, indicate in oggetto;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo Ambiente Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e, altresì, in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Vista la Legge n. 77 del 14/9/99 “Nome in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELibERA

1.   di approvare il contenuto dell’allegato “A” al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, concernente Caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;

2.   di stabilire che, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 28.04.2000, n. 83 il presente provvedimento costituisce direttiva a carattere vincolante relativamente agli impianti di trattamento dei rifiuti, diversi dalle discariche indicati nel citato allegato “A”, attualmente in fase di realizzazione e/o di esercizio, alle loro varianti sostanziali già inoltrate per il rilascio delle previste autorizzazioni regionali, anche nei casi in cui non si sia concluso l’iter istruttorio previsto dalla vigente normativa in materia;

3.   di obbligare i titolari degli impianti esistenti, debitamente autorizzati, siano essi in fase di costruzione e/o di esercizio, rientranti nelle disposizioni di cui sopra, ad esclusione delle discariche per le quali è stata emanata la specifica disciplina di cui al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, devono presentare un piano di adeguamento conforme ai requisiti di sicurezza di cui al citato allegato entro sei mesi dalla richiesta che verrà appositamente diramata dall’Ufficio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale; detti piani saranno esaminati e licenziati dalla Regione nelle forme adottate per le discariche in attuazione del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

4.   di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 

Segue allegato