IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Omissis

DETERMINA

Art. 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 (pianificazione del bilancio idrico), è concesso alla Soc. CO.IN.TRA. s.r.l. con sede legale a Guardiagrele (CH) C.da Colle Barone 58a, di derivare acqua dal subalveo del Fiume Aventino, in loc. Vicenne del Comune di Casoli, tramite pozzo artesiano, in misura non superiore a l/s 10,00 da utilizzare per uso industriale, con restituzione delle colature.

Art. 2

La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 1995, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 009 del 9.02.2004 e salvo provvedimenti regionali che dovranno essere adottati ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 citato in premessa.

Art. 3

Oltre i canoni arretrati, indicati al successivo art. 5, la Ditta concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo anticipatamente di anno in anno e non oltre il mese di febbraio l'annuo canone di Euro 1.549,37 (Euro millecinquecentoquarantanove/37) pari al minimo stabilito dall'art. 18 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, anche se non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della Legge 18 ottobre 1942 n. 1434. Il pagamento predetto dovrà essere effettuato mediante versamento su ccp. n. 40205379 intestato a: “Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico”, con la seguente causale: “Canone annualità……….. Cap. 12103” e gli estremi della presente Determina.

Art. 4

La Società concessionaria è tenuta a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno, la portata che l'Autorità competente riterrà necessaria per garantire il minimo deflusso costante vitale, ai sensi dell'art. 3 – lett. i) -della Legge 18.05.1989 n. 183.

Omissis

Chieti, 04/03/04

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Ing. Carlo Cristini


PROVINCIA DI CHIETI

Settore n° 3

 

VIABILITA' – TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE - FUNZIONI

DELEGATE ATTIVITA' TECNICHE TERRITORIALI - CHIETI

(ex Genio Civile)

 

Estratto del disciplinare n.009 del 09.02.2004

 

Art. 1

QUANTITÀ ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE

La quantità d’acqua da derivare dal subalveo del Fiume Aventino in località Vicenne del Comune di Casoli, a mezzo di pozzo artesiano alimentato da un canale derivatore, è fissata in misura non superiore a l/s. 10. L’acqua è utilizzata, in conformità del progetto a firma dell’Ing. Giuseppe Alimonti, per uso prettamente industriale con restituzione delle colature al fiume stesso; di conseguenza la quantità d’acqua in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a l/s. 10.

Art. 2

LUOGO E MODO DI PRESA DELL’ACQUA

L’opera di presa dell’acqua, già esistente, è stata eseguita in conformità del progetto pari data, a firma dell’Ing. Giuseppe Alimonti, che fa parte integrante del presente disciplinare, e consiste in un pozzo artesiano del diametro utile di 400 mm e di una profondità di m. 10, ubicato a circa m. 6,00 dall’argine destro del fiume e protetto da un argine della lunghezza di m. 15,00, costituito da massi di notevoli dimensioni, la testa di tale pozzo è corredata da un apposito pozzetto in c.l.s. armato accessibile a mezzo di chiusino carrabile in ghisa. In tale pozzetto sono istallate le pompe per il reintegro dell'acqua del ciclo.

Art. 3

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, è fatto obbligo alla Ditta richiedente la buona tenuta nell'apposita strumentazione (misuratori di portata) per la misurazione della quantità di acqua prelevata, inviando annualmente alle Autorità preposte al controllo la comunicazione relativa ai prelievi, ai sensi della L. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.

Omissis

Art. 5

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie,sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili,sia per la difesa della proprietà e del buon regime del fiume Aventino in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. La Ditta concessionaria è inoltre tenuta, con scadenza annuale coincidente con l'annualità del canone erariale, a comunicare al Servizio Attività Tecniche Territoriali della Provincia di Chieti i quantitativi d'acqua prelevati per l'uso industriale, nonché i livelli statici dell'acqua relativi al pozzo, e quindi ad inviare, con cadenza stabilita dagli organi preposti alla vigilanza sugli scarichi, la documentazione che consente l'esercizio della stessa. Il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale e se non vi è possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane. La quantità di acqua concessa è commisurata alla possibilità di risparmio, di riutilizzo o riciclo della risorsa. La Ditta concessionaria deve tener conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

Omissis

Art. 7

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 1°.01.1995. Qualora al termine della concessione persistono i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessarie. In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la Regione Abruzzo ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Omissis

Art. 11

Chieti 09.12.2004

per la CO.IN.TRA. S.R.L.

f.to Carmine Garzarella

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Ing. Carlo Cristini