il dirigente del 3° settore

Omissis

determina

Art. 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 (pianificazione del bilancio idrico), è concesso alla Soc. REXAM BEVERAGE CAN ITALIA s.r.l. con sede legale a Novara (VR) di derivare acqua dal subalveo del Torrente “La Vesola di S. Lucia” tramite n. 4 pozzi, in misura non superiore a l/s. 5,00 da utilizzare per uso industriale, con restituzione delle colature.

Art. 2

La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 1993, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 011 del 9.02.2004 e salvo provvedimenti regionali che dovranno essere adottati ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 citato in premessa.

Art. 3

Oltre ai canoni arretrati, indicati al successivo art. 5, la ditta concessionaria corrisponderà alla Regione abruzzo anticipatamente di anno in anno e non oltre il mese di febbraio l’annuo canone di €. 1.549,37 (Euro millecinquecentoquarantanove/37) pari al minimo stabilito dall’art. 18 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, anche se non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della Legge 18 ottobre 1942 n. 1434. Il pagamento predetto dovrà essere effettuato mediante versamento su ccp. n. 40205379 intestato a : “Regione Abruzzo – Gestione Demanio Idrico”, con la seguente causale: “Canone annualità ........ – Cap. 120103” e gli estremi della presente Determina.

Omissis

Chieti, 24.02.2004

il dirigente del 3° settore

f.to Ing. Carlo Cristini


 

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE N. 011 DEL 9.02.2004

Omissis

Art. 1

QUANTITA’ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE DA CUI STABILIRE IL CANONE

La quantità d’acqua da derivare dal subalveo del Torrente “La Vesola di S. Lucia” in località caporosso del Comune di Guardiagrele è fissata in misura non superiore a lt/sec. 5.

L’acqua verrà utilizzata, in conformità del progetto di variante redatto in data 24.09.2001 a firma dell’Ing. Giuseppe Alimonti, per uso industriale. Di conseguenza la quantità d’acqua in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a lt/sec. 5.

Art. 2

LUOGO E MODO DI PRESA DELL’ACQUA

Le opere di presa dell’acqua dal Torrente “La Vesola di S. Lucia” consistono in un pozzetto in cls in località Caporosso nel Comune di Guardiagrele, in conformità al progetto di variante datato 24.09.2001 a firma dell'Ing. Giuseppe Alimonti, che fa parte integrante del presente disciplinare.

Art. 3

PRELIEVO DELL'ACQUA E MODALITA'

L'opera di presa è costituita da un piccolo manufatto in c.l.s. ubicato 'n alveo del Torrente "La Vesola di S. Lucia" in loc. Caporosso del Comune di Guardiagrele;

Lo stesso risulta completamente interrato e ricoperto di pietrame, l'afflusso di acqua è facilitato da un tubo drenante e, al fine di evitare occlusioni di vario genere, sia il drenaggio sia l'opera di presa sono protetti con idoneo strato di tessuto, risultando completamente ricoperti di materiale lapideo identico a quello presente in alveo. La condotta di collegamento è realizzata con tubo in polietilene di diametro 125 mm P.N. 10, posto in superficie a margine dell'alveo del torrente ed opportunamente ancorato, il tutto per limitare al massimo l'eventuale impatto ambientale. In corrispondenza del pozzetto di attingimento sarà installato un apposito misuratore di prelievo. L'acqua prelevata nel modo descritto è inviata ad una vasca di accumulo realizzata in prossimità dello stabilimento, da essa l'acqua viene immessa, attraverso pompe elettriche, nel sistema di lavorazione. Il tutto eseguito in conformità del citato progetto di variante a firma dell'Ing. Giuseppe Alimonti, avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, che eventualmente saranno indicate dall' Amministrazione, per il buon andamento del regime delle acque.

Omissis

Art. 5

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del Torrente Vesola in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. In particolare si prescrive quanto segue: “pozzo di raccolta deve, essere munito di chiusura in ferro, i cavi elettrici di alimentazione devono essere protetti, la vasca di accumulo deve essere dotata di tubazione di scarico di troppopieno, sia la vasca di accumulo che quella di scarico devono essere protette da idonee recinzioni.

La Ditta Concessionaria è inoltre tenuta, con scadenza annuale coincidente con l'annualità del canone erariale, a comunicare al Servizio Attività Tecniche Territoriali della Provincia di Chieti i quantitativi d'acqua prelevati per l'uso industriale, nonchè i livelli statici dell'acqua relativi al pozzetto rilevato con cadenza quadrimestrale a partire dal mese di aprile, nonchè ad inviare, con cadenza stabilita dagli organi preposti alla vigilanza sugli scarichi, la documentazione che consente l'esercizio della stessa.

Il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale.

La Ditta concessionaria deve tener conto della necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

Omissis

Art. 7

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 1°.01.1993, inizio della derivazione in sanatoria.

Qualora al termine della concessione persistono i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la Regione Abruzzo ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Omissis

Chieti, 09.02.2004

Per la REXAM BEVERAGE CAN ITALIA s.r.l.

f.to Cesare Maffei

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

f.to Ing. Carlo Cristini