IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Omissis

DETERMINA

Art. 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 (pianificazione del bilancio idrico), è concessa in sanatoria al Soc. DEL VERDE s.r.l. con sede legale a Fara San Martino in Loc. Zona Industriale di derivare acqua dal subalveo del Fiume Verde tramite n. 4 pozzi, in misura non superiore l/s 7,00 da utilizzare per uso industriale, con restituzione delle colature.

Art. 2

La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 1994, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nei citati disciplinari nn. 1078 del 2.11.2000 e 002 del 14.11.2003 salvo provvedimenti regionali che dovranno essere adottati ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 citato in premessa.

Art. 3

Oltre i canoni arretrati, indicati al successivo art. 5, la Ditta concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo anticipatamente di anno in anno e non oltre il mese di febbraio l'annuo canone di Euro 1.549,37 (Euro millecinquecentoquarantanove/37)

Omissis

Chieti, 26.01.2004

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Dott. Ing. Carlo Cristini


ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

N 1078 di Repertorio                               Chieti, 02.11.2000

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO URBANISTICA BENI AMBIENTALI PARCHI

POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO

UFFICIO DI CHIETI

(ex Genio Civile)

Omissis

Art. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d’acqua da derivare dal subalveo del Fiume Verde in località Zona Industriale del Comune di Fara San Martino è fissata in misura non superiore a lt/sec. 7. L’uso è prettamente industriale, cioè raffreddamento del tunnel di essiccazione, condizionamento aria, impianti antincendio e produzione di pasta alimentare. Di conseguenza la quantità d'acqua in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a lt/sec. 7.

Art. 2

LUOGO E MODO DI PRESA DELL’ACQUA

L’acqua viene prelevata in località Zona Industriale del Comune di Fara San Martino dal subalveo del Fiume Verde tramite quattro pozzi trivellati e ubicati sulle due sponde. Tali opere sono state attuate in conformità del progetto datato 2.05.1994 a firma dell’arch. Carlo Rotunno, che fa parte integrante del presente Disciplinare.

Art. 3

LIMITAZIONE DEI QUANTITATIVI

Affinché la quantità di acqua prelevata non superi quella concessa, su ogni pozzo dovrà essere installato idoneo strumento per la misurazione dei quantitativi d'acqua da prelevare.

Art. 6

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del fiume Verde in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno delle dette opere venga accertato dopo i lavori già eseguiti.

Ove il Servizio Tecnico del Territorio Ufficio di Chieti riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza, possa o meno attuarsi la derivazione.

Art. 8

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 2.05.1994. Qualora al termine della concessione persistono i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modifiche che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso d’acqua, si rendessero necessarie. In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell’alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d’acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Omissis

Chieti, 02.11.2000

F.to Pietro Falco Rotunno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Luciano Di Biase


ESTRATTO DELL 'INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE

N.002 di Repertorio                                                             del 14.11.2003

PROVINCIA DI CHIETI

Settore n. 3

 

Viabilità -Trasporti - Protezione Civile - Funzioni Delegate

SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE TERRITORIALI

Via Asinio Herio, 75 - 66100 Chieti - tel. n. 087141281 - fax n.0871402387

 

INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI CUI DOVRA' ESSERE VINCOLATA LA CONCESSIONE A SANATORIA DELLA DERIVAZIONE DI LT./SEC. 7 D'ACQUA DAL SUBALVEO DEL FIUME VERDE IN AGRO DEL COMUNE DI FARA SAN MARTINO, PER USO INDUSTRIALE CON RESTITUZIONE DELLE COLATURE, CHIESTA DALLA SOC. DEL VERDE S.R.L. CON SEDE IN FARA SAN MARTINO ZONA INDUSTRIALE CON ISTANZA DEL 2.05.1994.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

DISPONE

Art.1

Per mero errore di trascrizione all'intestazione del Disciplinare n.1078 di Repertorio del 2.11.2000, registrato in pari data all'Ufficio del Registro di Chieti al n.3131, è stato omesso che la derivazione d'acqua si intende a sanatoria, pertanto dopo le parole: “LA CONCESSIONE” deve essere aggiunta la dicitura “IN SANATORIA”;

Art.2

All'art. 1 del Disciplinare di cui al precedente art. 1 dopo il secondo comma, si deve aggiungere il seguente terzo comma: “Ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici - 18 marzo 1936 n. 11827: Istruzioni sull'applicazione del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, l'uso per le derivazioni ad uso promiscuo è considerato prettamente industriale perché ricorrono le tre condizioni specificate ai punti a), b) e c) dell'art. 19 della citata Circolare”.

Art.3

All'art. 8 del citato Disciplinare alla fine del primo comma la data del 2.05.1994 deve essere cambiata in 1°.01.1994.

Art.5

All'art. 11 del citato Disciplinare, dopo il primo ed unico comma, si deve aggiungere il seguente: “Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che ciò risulti economicamente sostenibile. Bisogna tener conto, inoltre, della necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque”.

Fermo il resto

per la DEL VERDE S.p.a.

Francesco Tamma

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Dott. Ing. Carlo Cristini