ESTRATTO
Determina n. 13 del 13.01.2004
PROVINCIA
DI CHIETI
Settore n. 3
Viabilità -Trasporti -Protezione Civile -Funzioni Delegate
SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE TERRITORIALI
Via Asinio Herio n. 75 -66100 Chieti -Tel. 0871/41281
Oggetto:T.U. 1775/1993 e successive modifiche ed
integrazioni – Ditta Isidoro LUCIANO. – Fiume Arielli – Comune di Crecchio loc.
Villa Tucci – Determina Dirigenziale di concessione, uso irriguo, di
derivazione di l/s. 30,00 d’acqua n. 13 del 13.01.2004.
IL
DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Omissis
DETERMINA
Art. 1
Salvo
i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi
eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 11
maggio 1999 n. 152 così come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258
(pianificazione del bilancio idrico), è concesso alla Ditta LUCIANO Isidoro con
sede legale a Francavilla al Mare in Viale Alcione n. 111 di derivare acqua dal
subalveo del Fiume Arielli tramite pompa fissa, in misura non superiore a l/s.
30,00 da utilizzare per uso irriguo.
Art. 2
La
concessione è accordata per anni 40 (quaranta) successivi e continui decorrenti
dal 1999, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato
disciplinare n. 001 del 14.11.2003 registrato all'Agenzia delle Entrate di
Chieti il 21.11.2003 al n. 3194
e salvo provvedimenti regionali che dovranno essere adottati ai sensi dell'art.
22 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 citato in premessa.
Art. 3
Oltre
i canoni arretrati già versati, la Ditta concessionaria corrisponderà alla
Regione Abruzzo anticipatamente di anno in anno e non oltre il mese di febbraio
l'annuo canone di Euro 12,02 (Euro dodici/02)
Omissis
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
F.to
Dott. Ing. Carlo Cristini
ESTRATTO
DEL DISCIPLINARE
N. 001 di Repertorio Chieti, 14.11.2003
PROVINCIA
DI CHIETI
Settore n° 3
Viabilità -Trasporti -Protezione Civile -Funzioni Delegate
SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE TERRITORIALI
Via Asinio Herio n. 75 -66100 Chieti -Tel. 0871/41281
Omissis
ART.1
QUANTITÀ ED
USO DELL'ACQUA DA DERIVARE
La
quantità d'acqua da derivare dal subalveo del Fiume Arielli in località Villa
Tucci nel Comune di Crecchio, a mezzo di una pompa fissa, è fissata in misura
non superiore a lt/sec.30. L'uso è prettamente irriguo, di conseguenza la
quantità d'acqua in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a lt/sec.
30.
ART.2
LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA
L'opera
di presa dell'acqua in Località Villa Tucci del Comune di Crecchio ed eseguite in conformità del progetto 08.01.1999
a firma dell'Arch. Roberto Guetti ed integrato da un progetto di variante
09.07.2001 a firma dell'Ing. Sandro Antonucci, consiste in una tubatura di
presa diam 300 mm attraversante n. 2 anelli in cemento di decantazione per poi
confluire nella stazione di pompaggio; a ridosso degli anelli di decantazione
sarà sistemato il misuratore di
prelievo.
ART.3
REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Affinchè
la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella
derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, è fatto
obbligo per la Ditta richiedente l'installazione di apposita strumentazione
(misuratori di flusso) per la misurazione della quantità di acqua prelevata,
tenuta costantemente in buona efficienza e a disposizione delle autorità
preposte al controllo, inviando annualmente la comunicazione relativa ai
prelievi, ai sensi della L. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 5
GARANZIE DA OSSERVARSI
La
Ditta assume l'impegno affinchè le opere riguardanti la derivazione non
interferiscano sul buon regime idraulico del Fiume Arielli nel tratto interessato, saranno a
carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere
necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per
la difesa della proprietà e del buon regime del Fiume Arielli in dipendenza
della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca
prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.Il concessionario avrà
l'obbligo di evitare con ogni accorgimento che si instaurino condizioni
favorevoli allo sviluppo dell' anofelismo o di eventuali altri insetti vettori.
Ove il Servizio Attività Tecniche Territoriali di Chieti riconosca la necessità
di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere un
termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza, possa o
meno attuarsi la derivazione. La quantità d'acqua concessa è commisurata alla
possibilità di risparmio, di riutilizzo o riciclo della risorsa. Il provvedimento
di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi
di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo
deflusso costante vitale. La Ditta concessionaria è tenuta all'installazione di
idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in
corrispondenza del punto di prelievo. Il tutto secondo quanto stabilito
dall'art. 8 del D. Lgs. 275/1993. Le modalità di installazione devono essere
concordate con l'Ufficio Idrografico e Mareografico di Pescara.
ART. 8
DURATA DELLA CONCESSIONE
Salvo casi di
rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni
40 (quaranta) successivi e continui decorrenti dalla data di effettivo
esercizio della concessione -anno 1999 -. Qualora al termine della concessione
persistono i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico
interesse, essa sarà rinnovata con quelle modifiche che, per le variate
condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessarie. In
mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, lo Stato ha
il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle
sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a
rimuoverle e ad eseguire a proprie spese lavori per il ripristino dell'alveo,
delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico
interesse.
Omissis
F.to
Isidoro Luciano
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
F.to
Dott. Ing. Carlo Cristini