Il COmmissario straordinario

Omissis...

DELibera

1)      aggiungere all’art. 3.3.1 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente il seguente comma:

[6] Nelle aree, per le quali non sono stati approvati gli strumenti urbanistici esecutivi (P.P. -P.E.E.P. -P.I.P. - P. di L. -P. di R. - P.P.U. - Programma Integrato d’Intervento - Programma di recupero urbano) previsti dal P.R.G. vigente quale presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, sono consentiti anche quelli di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, così come definiti all’art. 3, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. 380/01 nel testo vigente, che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25% le destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso di costruire si impegni, con atto trascritto a favore del Comune e a cura e spese dell’interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione”;

2)      stabilire che le N.T.A. delle singole zone, la cui attuazione è rinviata alla formazione ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, nonché tutte le schede d’ambito (N1, N2, N3, N4), allegate alle N.T.A. del P.R.G., debbano considerarsi automaticamente adeguate, senza ulteriore atto deliberativo, in conformità con quanto riportato al precedente punto;

3)      dichiarare il presente atto, a termini dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Commissario Straordinario

Dr. Salvatore Marino

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giuseppe D'Urbano