GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la propria deliberazione n. 700 del 09/08/2004, concernente Direttiva provvisoria in ordine al servizio di assistenza specialistica scolastica ed extrascolastica per portatori di handicap, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni;
Rilevato che, per mero errore materiale, all’art.
4 – Operatori, della Direttiva Provvisoria, allegata alla citata
deliberazione, è stato indicato “… un corso di qualificazione attinente al servizio di assistenza
scolastica ed extrascolastica per portatori di handicap di almeno 450 ore”, in
luogo di “... 400 ore”;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla necessaria rettifica, sostituendo la locuzione errata con l’esatta indicazione del numero di ore;
Dato
atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Qualità della Vita,
Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, in ordine alla
presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a)
della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni,
con la firma in calce al presente provvedimento;
a voti
unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le
motivazioni rappresentate in narrativa, di
1)
prendere
atto che, per mero errore materiale, all’art. 4 - Operatori, della Direttiva
Provvisoria, allegata alla citata deliberazione, è stato indicato “... un
corso di qualificazione attinente al servizio di assistenza scolastica ed
extrascolastica per portatori di handicap di almeno 450 ore”, in luogo di “...
400 ore”;
2)
rettificare
il citato art. 4 della Direttiva Provvisoria, allegata alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 700 del 09/08/2004, che risulta così riformulato:
Art. 4 - Operatori
In
attesa della definizione del profilo professionale dell’operatore scolastico
specializzato per portatori di handicap, i servizi di cui al precedente
articolo 3 possono continuare ad essere assicurati, da parte dei soggetti
eroganti, avvalendosi di personale che, alla data di entrata in vigore della
presente Direttiva, risulti essere già stato impiegato in tali servizi per un
periodo non inferiore a tre anni scolastici, certificato da apposita
dichiarazione rilasciata dal soggetto alle cui dipendenze è stato prestato il
servizio stesso, con esplicita indicazione della durata del rapporto di lavoro
instaurato e degli estremi del provvedimento di assunzione o di conferimento di
incarico, ovvero di personale che sia stato impiegato nei medesimi servizi per
un periodo non inferiore ad un anno scolastico, certificato dal possesso della
predetta documentazione, e che abbia inoltre frequentato un corso di
qualificazione attinente al servizio di assistenza scolastica ed
extrascolastica per portatori di handicap di almeno 400 ore;
3)
disporre
la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURA.