P.ci San Bernardino – L’Aquila

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2001 N. 25

4° Bando – Anno 2004

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1136 del 22.11.2004 “Legge Regionale 6 luglio 2001 n. 25 - Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa.”.

L’articolo 145 della L.R. n. 15 del 26.04.2004 “Modifica ed integrazioni alla L.R. 25/01” ha apportato le seguenti modifiche:

1.   il contributo è concesso ai soggetti che stipulano contratto di acquisto e di mutuo nel corso dell’anno a cui il bando fa riferimento;

2.   per gli anni successivi al 2001 il matrimonio deve essere contratto nel corso dell’anno a cui il bando fa riferimento;

3.   per le agevolazioni a favore dei Comuni sismici: si privilegiano quelli inseriti nelle categorie 1 e 2 nell’allegato a O.P.C.M. del 20.03.2003 n. 3274;

4.   la priorità per le famiglie al cui interno vi è un portatore di handicap grave.

Tutte le notizie inerenti le modalità di presentazione delle domande sono contenute nel Regolamento 21 novembre 2002 n. 4 che ad ogni buon fine si ripubblica per maggior facilità di lettura dei concorrenti e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1136 del 22.11.2004.

Il Regolamento ed i modelli di domanda possono essere consultati e scaricati dal sito internet della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it o su quello della FIRA S.p.a www.fira.it o direttamente presso gli Uffici del Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane – Portici San Bernardino n. 25 L’Aquila e presso gli Uffici della FIRA – Via Parini, 21 Pescara.

Le domande redatte esclusivamente sui modelli allegato A (giovani coppie), allegato B (acquisto alloggio), allegato C (costruzione o interventi su edifici destinati ad abitazione), allegato D (interventi su edifici non destinati ad abitazione) devono essere presentate alla FIRA S.P.A. Via Parini, 21 – 65123 - Pescara – a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre 30 giorni (fa fede la data del timbro postale) a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) della delibera della Giunta Regionale n. 1136 del 22.11.2004.

il dirigente del servizio

Dott. Dario Bafile

Segue Allegato


ALLEGATO

 

REGOLAMENTO 21 NOVEMBRE 2002, n. 4:

Abrogazione e sostituzione integrale del regolamento n. 3 del 23 ottobre 2001: Regolamento di attuazione della legge regionale n. 25 del 6 luglio 2001.

 

Visto l’art. 121 della Costituzione come modificato dall’art. 1 della Legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1;

Vista la Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3;

Vista la L.R. 6 Luglio 2001, n. 25 recante “Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa”;

Visto il Regolamento n. 3 del 23 ottobre 2001 emanato in attuazione della suddetta legge regionale n. 25/2001;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 925 del 13.11.2002;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il presente regolamento:

Art. 1

Finalità

1.   Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell’art. 4 della legge regionale n. 25 del 6 luglio 2001 Pubblicata sul BURA n. 15 del 1° agosto 2001 recante “Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa”.

2.   La Regione concede contributi in conto interesse con abbattimento di quattro punti sul tasso praticato sui mutui stipulati in data non anteriore al 1 gennaio 2001 per i seguenti interventi:

a)          acquisto alloggi da terzi

b)          costruzione alloggi

c)          interventi su edifici destinati ad abitazione

d)          interventi su edifici anche non destinati ad abitazione.

Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) deve trattarsi di prima abitazione.

3.   Il contributo in conto interesse può essere convertito in contributo in conto capitale scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interesse, al tasso ufficiale della BCE vigente al momento della erogazione ovvero al 5% se il tasso di riferimento è superiore a tale percentuale.

4.   Ai fini di ottenere le migliori condizioni di tasso, la FIRA S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere apposita convenzione, con le banche disponibili, secondo lo schema allegato “E”.

Art. 2

Modalità di Calcolo del Contributo

1.   Il contributo è calcolato sull’importo massimo dell’intervento di 77.468,53 Euro facendo riferimento, a seconda dei casi, alla somma indicata sul computo metrico o sull’atto notarile o sul contratto di muto.

2.   Nel caso che il proponente sia un’impresa di costruzione, il contributo, concedibile nel solo conto capitale, deve essere erogato direttamente all’acquirente finale in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4.

3.   Nel caso che il proponente sia una cooperativa edilizia, il contributo sarà erogato ai soci in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 alla data iniziale di presentazione delle domande.

4.   Il contributo spettante all’acquirente da Impresa di costruzione o al socio di Cooperativa non può in ogni caso superare l’importo massimo calcolato ai sensi del comma 1

Art. 3

Priorità nella destinazione dei finanziamenti

1.   Fermo restando la riserva di finanziamento per le giovani coppie stabilita all’art. 3 della L.R. n. 25 del 6 luglio 2001, la restante somma stanziata annualmente sul Capitolo 262415 del Bilancio Regionale è così ripartita:

a)     il 45% per gli interventi attuati nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

b)    il 35% per gli interventi attuati nei Comuni dichiarati sismici;

c)     il 20% per gli interventi realizzati nei rimanenti Comuni.

2.   La riserva di finanziamento destinata alle giovani coppie, da confermare annualmente con atto della Giunta Regionale, ai sensi del 2° comma dell’art. 3 della L.R. 25/2001, opera con le medesime ripartizioni indicate ai punti a), b) e c) del comma precedente.

3.   Ogni richiedente può partecipare ad una sola tipologia delle localizzazioni indicate al punto 1.

4.   Per poter beneficiare della riserva di finanziamento di cui al comma 1, le giovani coppie debbono aver contratto matrimonio nel biennio precedente la data di inizio di presentazione delle domande o lo contrarranno entro il 31 dicembre dell’anno stesso

Art. 4

Requisiti per accedere ai contributi

1.   I requisiti generali per accedere ai contributi, sono quelli stabiliti all’art. 10 della legge regionale 16 settembre 1982, n. 82 e cioè:

a)          cittadinanza in uno degli Stati dell’Unione Europea (il cittadino straniero è ammesso soltanto se tali agevolazioni sono riconosciute in condizioni di reciprocità da Convenzioni o Trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge attività lavorativa debitamente autorizzata);

b)          residenza attuale o che sarà trasferita entro tre mesi dalla fine della realizzazione dell’intervento ovvero attività lavorativa nel Comune di realizzazione dell’intervento stesso;

2.   In relazione alla tipologia dell’intervento, sono altresì necessari i seguenti requisiti:

I. ACQUISTO ALLOGGIO

a)   non essere proprietari, su tutto il territorio nazionale, né il richiedente, né i componenti del proprio nucleo familiare, di altro alloggio adeguato ai sensi dell’art. 2 L.R. 25 ottobre 96 n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)   l’alloggio per il quale si richiede l’agevolazione deve avere una superficie massima di 110 mq. utili calcolati con le modalità di cui al D.M. 3 ottobre 1975;

c)   non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento;

d)   avere acquistato l’alloggio in data non anteriore al 1/1/2001

e)   l’acquisto degli immobili, già ultimati o in fase di costruzione per il quale è stato stipulato contratto di acquisto o preliminare, deve avvenire da terzi, con esclusioni di quelli acquistati da parenti in linea retta entro il quarto grado;

II. COSTRUZIONE

a)   non essere proprietari, su tutto il territorio nazionale, né il richiedente, né i componenti del proprio nucleo familiare, di altro alloggio adeguato ai sensi dell’art. 2 L.R. 25 ottobre 96 n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)   l’alloggio per il quale si richiede l’agevolazione deve avere una superficie massima di 110 mq. utili calcolati con le modalità di cui al D.M. 3 ottobre 1975;

c)   non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;

d)   aver contratto il mutuo in data non anteriore al 1/1/2001 (per coloro che hanno già il mutuo in essere);

e)   possesso del titolo abilitativo a costruire ovvero copia della richiesta presentata al Comune e dichiarazione del progettista di conformità delle opere alla strumentazione urbanistica;

f)    l’impresa esecutrice dei lavori deve essere in regola con le norme relative alla contribuzione, alle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile nonché con quelle in materia di sicurezza;

g)   i lavori non devono essere ultimati alla data di presentazione della domanda;

III. INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI DESTINATI AD ABITAZIONE

a)   non essere proprietari, su tutto il territorio nazionale, né il richiedente, né i componenti del proprio nucleo familiare, di altro alloggio adeguato ai sensi dell’art. 2 L.R. 25 ottobre 96 n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)   non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;

c)   aver contratto il mutuo in data non anteriore al 1/1/2001 (per coloro che hanno già il mutuo in essere);

e)   possesso del titolo abilitativo all’intervento ovvero copia della richiesta di quanto sopra presentata al Comune e dichiarazione del progettista di conformità delle opere alla strumentazione urbanistica;

f)    l’impresa esecutrice dei lavori deve essere in regola con le norme relative alla contribuzione, alle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile nonché con quelle in materia di sicurezza;

g)   i lavori non devono essere ultimati alla data di presentazione della domanda;

h)   per gli interventi su condomini la richiesta va presentata dall’Amministratore con regolare autorizzazione da parte dell’assemblea;

i)    anno di costruzione dell’immobile antecedente al 1970;

j)    essere proprietario dell’immobile oggetto di intervento;

IV. INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI NON DESTINATI AD ABITAZIONE

a)   non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per le stesse opere;

b)   aver contratto il mutuo in data non anteriore al 1/1/2001(per coloro che hanno già il mutuo in essere);

c)   possesso del titolo abilitativo all’intervento ovvero copia della richiesta presentata al Comune e dichiarazione del progettista di conformità alla strumentazione urbanistica;

d)   essere proprietario/amministratore dell’immobile oggetto dell’intervento;

e)   l’edificio oggetto dell’intervento non deve subire la modifica di destinazione d’uso per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di ammissione al beneficio;

f)    l’impresa esecutrice dei lavori deve essere in regola con le norme relative alla contribuzione, alle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile nonché con quelle in materia di sicurezza;

g)   i lavori non devono essere ultimati alla data di presentazione della domanda.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda

1.   La domanda redatta in carta libera esclusivamente sui moduli Allegato A (giovani coppie), Allegato B (acquisto alloggio), Allegato C (costruzione o interventi su edifici destinati ad abitazione), Allegato D (interventi su edifici non destinati ad abitazione) deve essere presentata alla FIRA S.p.A., Via Silvio Pellico, 28/1 - 65123 Pescara- a mezzo raccomandata A.R., entro e non oltre 30 giorni (fa fede la data del timbro postale) a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) della relativa delibera della Giunta Regionale di cui al comma 1 del successivo art. 11.

2.   Sulla busta deve essere indicato: “Domanda L.R. 25/2001”.

3.   Ciascun richiedente o componente lo stesso nucleo familiare non può presentare più di una domanda di agevolazione.

4.   Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 8, il richiedente utilmente collocato in graduatoria per il contributo in conto interesse deve presentare alla FIRA S.p.A. per mezzo raccomandata A.R., la delibera di concessione del mutuo da parte della Banca prescelta ovvero il contratto di mutuo se già stipulato.

5.   Le giovani coppie che non hanno ancora contratto matrimonio al momento della presentazione della domanda dovranno dimostrare, prima dell’erogazione del contributo, di aver contratto matrimonio entro il 31 dicembre dell’anno relativo alla data di inizio di presentazione delle domande.

6.      Costituiscono causa di esclusione:

a)     la spedizione della domanda prima o dopo il termine stabilito;

b)    la mancanza della documentazione richiesta, compreso la delibera della Banca di concessione del mutuo nel caso di richiesta contributo in conto interessi;

c)     la compilazione della domanda su moduli diversi da quelli allegati al presente Regolamento

d)    la mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente.

Art. 6

Documenti da allegare alla domanda

1.   Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1.1 Acquisto

a)          fotocopia di un documento di identità valido del richiedente/i;

b)          preliminare di compravendita o rogito notarile;

c)          planimetria dell’immobile;

d)          dichiarazione di un tecnico abilitato qualora nell’immobile acquistato sono state realizzate opere di cui all’art. 8, comma 2 lettera a) del presente Regolamento;

1.2 Costruzione

a)          fotocopia di un documento di identità valido del richiedente (o richiedenti) e del progettista

b)    titolo abilitativo o copia della richiesta inoltrata al Comune e dichiarazione del progettista di conformità delle opere alla strumentazione urbanistica;

c)          computo metrico con dichiarazione del progettista di aver utilizzato il prezzario della Regione

Abruzzo ultima edizione o analisi dei prezzi per le voci non ricomprese;

d)    se i lavori sono già iniziati:

d 1)     una dichiarazione del direttore dei lavori circa la regolarità della sicurezza di cantiere

d 2)     una dichiarazione dell’impresa di essere in regola con le norme relative alla contribuzione nonché i dati relativi alle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile

d 3)     una dichiarazione del direttore dei lavori che i lavori sono tuttora in corso

e)     se socio di cooperativa, copia del verbale assegnazione alloggio

f)          planimetria dell’immobile;

g)          dichiarazione del progettista qualora sono previste opere di cui all’art. 8, comma 2, lettera a) del presente Regolamento;

1.3 Interventi su edifici esistenti

a)          fotocopia di un documento di identità valido del richiedente (o richiedenti) e del progettista;

b)    titolo abilitativo ovvero copia della richiesta presentata al Comune e dichiarazione del progettista di conformità delle opere alla strumentazione urbanistica;

c)          computo metrico con dichiarazione del progettista di aver utilizzato il prezzario regionale ultima edizione o analisi dei prezzi per le voci non ricomprese;

d)          dichiarazione del Comune circa la destinazione d’uso dell’edificio da ristrutturare (per gli edifici non destinati ad abitazione);

e)     se i lavori sono già iniziati:

e 1)     una dichiarazione del direttore dei lavori circa la regolarità della sicurezza di cantiere;

e 2)     una dichiarazione dell’impresa di essere in regola con le norme relative alla contribuzione nonché i dati relativi alle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile;

e 3)     una dichiarazione del direttore dei lavori che i lavori sono tuttora in corso;

f)     se socio di cooperativa, copia del verbale assegnazione alloggio;

g)          dichiarazione del progettista qualora sono previste opere di cui all’art. 8, comma 2, lettera a) del presente Regolamento;

 

2.   La Regione attiva i debiti controlli a campione su quanto dichiarato.

Art. 7

Mutuo

1.   Il mutuo acceso o da accendere deve essere relativo all’edificio, unità immobiliare o alloggio per il quale si chiede l’agevolazione;

2.   I contratti di mutuo sono stipulati nel rispetto delle norme vigenti in materia di credito fondiario ed edilizio. La Regione non offre garanzie aggiuntive o sostitutive a quelle offerte dai beneficiari aventi diritto all’agevolazione;

3.   Qualora il mutuo acceso o da accendere sia di importo superiore a 77.468,53 Euro e/o per un periodo superiore a dieci anni e/o a tasso variabile, il contributo sarà contabilizzato sulla base di un piano di ammortamento simulato della durata decennale per un importo di 77.468,53 Euro a tasso fisso (IRS /10 anni + spread 1,00);

4.   Il decennio è calcolato a decorrere dalla data di scadenza del primo pagamento effettuato dal beneficiario, con contributo regionale. Su richiesta del beneficiario, il contributo decennale può essere corrisposto, per un massimo di 3 anni, in preammortamento; il restante periodo di agevolazione, fino alla decorrenza del decennio, in fase di ammortamento. La cadenza temporale delle rate potrà essere liberamente contrattata tra beneficiario ed Istituto; la FIRA liquiderà comunque il contributo con cadenza semestrale al 30 giugno e 31 dicembre, relativamente alle rate pagate nel semestre considerato;

5.   Il beneficiario che abbia già acceso un mutuo alla data di presentazione della domanda, avrà diritto all’agevolazione, per il periodo residuo del piano di ammortamento del mutuo e comunque non oltre il decennio.

Art. 8

Graduatoria e concessione delle agevolazioni

1.   E’ istituita presso la FIRA S.p.A. una Commissione presieduta dal Direttore Regionale della Direzione Opere Pubbliche e Protezione Civile, o suo delegato, con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo dell’attività istruttoria relativa alle domande presentate, e composta da:

a)     n. 2 Dipendenti Regionali della Direzione Opere Pubbliche e Protezione Civile nominati dal Direttore stesso;

b)    n. 2 rappresentanti della FIRA S.p.A..

 

2.   Entro 120 giorni dal termine previsto per la scadenza della presentazione delle domande la FIRA S.p.A., previo acquisizione del parere da parte della Commissione di cui al punto precedente, procede alla formazione di graduatorie in relazione alla priorità nella destinazione dei finanziamenti di cui al precedente art. 3, secondo i seguenti criteri:

a)          prioritariamente saranno inserite in ogni graduatoria, secondo l’ordine di spedizione, (fa fede la data del timbro postale) le domande relative a tutti gli interventi di cui all’art. 1 comma 2 in cui sono state previste o realizzate opere atte all’incremento della sicurezza sismica rispetto al grado di sismicità del Comune ove è previsto l’intervento, o almeno 2 interventi tesi al risparmio energetico di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell’art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o interventi per il superamento delle barriere architettoniche;

b)    le altre domande saranno inserite secondo l’ordine di spedizione (fa fede la data del timbro postale);

3.   Le domande di cui alle precedenti lettere a) e b) spedite nel medesimo giorno saranno inserite in graduatoria secondo l’ordine di estrazione a sorte di ognuna di esse. L’estrazione avverrà in forma pubblica, a cura della FIRA S.p.A, il 20° giorno lavorativo successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande alle ore 10,00 presso la sede della FIRA S.p.A. o altra sede da essa indicata.

4.   In caso di insufficienza delle risorse finanziarie qualora il fabbisogno relativo all’ultima domanda agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso sarà pari alla somma disponibile.

5. Eventuali disponibilità di risorse relative ad una delle graduatorie verranno ripartite tra le altre graduatorie secondo le medesime percentuali di assegnazione dei fondi e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

6.   Le graduatorie hanno validità nell’anno di riferimento del finanziamento regionale.

7.   Per la costruzione o interventi su edifici esistenti i cui lavori sono iniziati in data antecedente al 01.01.2001, le spese ammissibili sono quelle effettuate successivamente alla data del 01.01.2001.

8.   Le graduatorie saranno, a cura della FIRA S.p.A., pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA).

9.   L’acquisto dell’alloggio o l’inizio dei lavori deve avvenire, pena esclusione del beneficio, entro 90 giorni dalla data della suddetta pubblicazione.

10. L’alloggio acquistato, costruito o ristrutturato non può essere alienato se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo regionale.

11. Ai componenti regionali della Commissione di cui al punto 1 del presente articolo è corrisposto il solo trattamento di missione.

Art. 9

Documentazione per l’erogazione del contributo

1.   Per ottenere la erogazione del contributo a saldo deve essere presentata alla FIRA entro 36 mesi dalla data di pubblicazione sul BURA delle graduatorie, la seguente documentazione:

A) Costruzione o interventi su edifici esistenti

a)          certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell’opera oggetto di finanziamento firmato dal Direttore dei Lavori nel quale tra l’altro devono essere specificati gli estremi del titolo abilitativo dell’intervento;

b)          computo metrico a consuntivo redatto sulla base dell’ultimo prezzario regionale, firmato dal Direttore dei Lavori;

c)          dichiarazione della regolarità dei versamenti INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’impresa esecutrice dei lavori;

d)    copie delle fatture quietanzate con l’esatta indicazione dell’immobile oggetto dell’intervento;

e)          eventuale contratto di mutuo con il relativo piano di ammortamento dal quale si evinca la percentuale di contributo;

f)     gli estremi del c/c bancario su cui accreditare il contributo.

B) Acquisto alloggio

a)     il contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento dal quale si evinca la percentuale di contributo (nel caso sia stato stipulato contratto di mutuo);

b)    copia del rogito notarile dal quale risulti il costo dell’immobile;

c)     gli estremi del c/c bancario su cui accreditare il contributo.

 

2.   Qualora non vi è coincidenza tra l’importo del mutuo e quello della spesa sostenuta per l’acquisto dell’alloggio, il contributo è calcolato sulla minore somma tra la spesa rendicontata ed il mutuo stipulato.

Art. 10

Abrogazione di norme

1.   Il regolamento 23 ottobre 2001 n. 3 “Regolamento di attuazione della L.R. n. 25 del 6 luglio 2001” è abrogato.”

2.   I procedimenti amministrativi attivati ai sensi del predetto regolamento n. 3/2001, ed ancora pendenti, sono definiti nel rispetto delle norme di cui al regolamento medesimo.

Art. 11

Disposizioni finali

1.   La data di presentazione delle domande per gli anni successivi al 2001, è fissata con provvedimento della Giunta Regionale.

2.   La Giunta Regionale è autorizzata altresì a modificare le percentuali di ripartizione dei fondi di cui all’art. 3 del presente regolamento, in relazione al monitoraggio degli interventi dell’anno precedente.

3.   Il presente regolamento, con i relativi allegati, può essere consultato sul sito Internet della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it o su quello della FIRA S.P.A. www.fira.it .

4.   Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

Dato a L’Aquila, addì 21 Novembre 2002

PACE