IL
DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Omissis
determina
Art. 1
Salvo
i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi
eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 11
maggio 1999 n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258
(pianificazione del bilancio idrico), è concesso alla Soc. I.C.O. s.r.l. con
sede legale a Pescara, di derivare acqua dal subalveo del Fiume Pescara tramite
n. 2 pozzi nei pressi della Via Tiburtina nel Comune di San Giovanni Teatino,
in misura non superiore a l/s. 1,74 da utilizzare per uso industriale, con un
riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti dal processo
produttivo.
Art. 2
La
concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti
dal 1995, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato
disciplinare n. 010 del 9.02.2004 e salvo provvedimenti regionali che dovranno
essere adottati ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 citato in
premessa.
Art. 3
Oltre
i canoni arretrati, indicati al successivo art. 5, la Ditta concessionaria,
corrisponderà alla Regione Abruzzo anticipatamente di anno in anno e non oltre
il mese di febbraio l’annuo canone di Euro 1.549,37 (Euro
millecinquecentoquarantanove/37) pari al minimo stabilito dall’art. 18 della
Legge 5 gennaio 1994 n. 36, anche se non possa o non voglia far uso in tutta o
in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della Legge
18 ottobre 1942 n. 1434. Il pagamento predetto dovrà essere effettuato mediante
versamento su ccp. n. 40205379 intestato a: Regione Abruzzo - Gestione Demanio
Idrico”, con la seguente causale: “Canone annualità ……. - Cap. 12103” e gli
estremi della presente Determina.
Omissis
Chieti,
04.03.2004
IL
DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
f.to
Ing. Carlo Cristini
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ESTRATTO DEL DISCIPLINARE n. 010 DEL 9.02.2004
Omissis
Art. 1
QUANTITÀ
ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE
La
quantità d’acqua da derivare dal subalveo del Fiume Pescara nei pressi di Via
Tiburtina del Comune di S. Giovanni Teatino, a mezzo di n. 2 pozzi di cui uno
esistente, è fissata in misura non superiore a l/sec. 1,74.
L’acqua
è utilizzata in conformità del progetto a firma del Geom Cacciagrano Elio.
L’uso è prettamente industriale, di conseguenza la quantità d’acqua in base
alla quale è stabilito il canone sarà pari a l/sec. 1,74.
Art. 2
LUOGO
E MODO DI PRESA DELL’ACQUA
Il
pozzo esistente, come d’altronde il secondo realizzato, ha una profondità
compresa tra 38 e 45 m., ha un rivestimento con tubi sfinestrati di diametro di
250 mm., l’intercapedine fra foro e i tubi è stata utilizzata per la messa in
opera di ghiaino con funzione di filtro, cementato in superficie e al di sopra
dell’orizzonte ghiaioso al fine di evitare di drenare le falde sospesa superficiali,
munita infine di una pompa per il prelievo. I due pozzi sono ubicati ad una
distanza dall’alveo del Fiume Pescara di circa m. 1.600, mentre fra di loro
distano non meno di 150 m. L’ opera è stata eseguita in conformità del progetto
pari data, a firma del Geom. Cacciagrano Elio.
Art. 3
REGOLAZIONE
DELLA PORTATA
Affinché
la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella
derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d’acqua maggiore della
concessa, è fatto obbligo alla Ditta richiedente l’installazione di apposita
strumentazione (misuratori di portata) per la misurazione della quantità di
acqua prelevata, tenuta costantemente in buona efficienza e a disposizione
delle autorità preposte al controllo, inviando annualmente la comunicazione
relativa ai prelievi, ai sensi della L. 319/1976 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 4
CANALI
DI SCARICO
Non
esistono canali di scarico considerato che la Ditta riusa le acque a ciclo
chiuso reimpiegando le stesse risultanti dal processo produttivo.
Art. 5
GARANZIE
DA OSSERVARSI
Saranno
a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le, opere
necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili sia per
la difesa della proprietà e del buon regime del fiume Pescara in dipendenza
della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca
prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.
Il
concessionario ha l’obbligo di evitare con ogni accorgimento che si instaurino
condizioni favorevoli allo sviluppo dell’anofelismo o di eventuali altri
insetti vettori.
La
quantità d’acqua concessa è commisurata alla possibilità di risparmio
riutilizzo o riciclo della risorsa.
La
Ditta concessionaria deve tener conto della necessità di assicurare
l’equilibrio complessivo tra il prelievo e la capacità di ricarica
dell’acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate
o inquinate, e quantaltro sia utile in funzione del controllo del miglior
regime delle acque.
La
Ditta concessionaria è in oltre tenuta, con scadenza annuale coincidente con
l’annualità del canone, a comunicare al Servizio Attività Tecniche Territoriali
i quantitativi d’acqua prelevati per l’uso industriale, nonché i livelli
statici dell’acqua relativi ai pozzi, rilevati con cadenza quadrimestrale a
partire dal mese di aprile.
Omissis
Art. 7
DURATA
DELLA CONCESSIONE
Salvo
i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un
periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del
10.04.1995, inizio della derivazione a sanatoria.
Qualora
al termine della concessione persistono ancora i fini della derivazione e non
ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle
modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso d’acqua si
rendessero necessarie.
In
mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, lo Stato ha
il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell’alveo, sulle
sponde e sulle arginature del corso d’acqua o di obbligare il concessionario a
rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell’alveo,
delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico
interesse.
Omissis
Chieti,
09.02.2004
per
la I.C.O. s.r.l.
f. to
Lancia Leonida
IL
DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
f.to
Ing. Carlo Cristini