IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Omissis

determina

Art. 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 (pianificazione del bilancio idrico), è concesso alla Soc. I.C.O. s.r.l. con sede legale a Pescara, di derivare acqua dal subalveo del Fiume Pescara tramite n. 2 pozzi nei pressi della Via Tiburtina nel Comune di San Giovanni Teatino, in misura non superiore a l/s. 1,74 da utilizzare per uso industriale, con un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti dal processo produttivo.

Art. 2

La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 1995, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 010 del 9.02.2004 e salvo provvedimenti regionali che dovranno essere adottati ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 citato in premessa.

Art. 3

Oltre i canoni arretrati, indicati al successivo art. 5, la Ditta concessionaria, corrisponderà alla Regione Abruzzo anticipatamente di anno in anno e non oltre il mese di febbraio l’annuo canone di Euro 1.549,37 (Euro millecinquecentoquarantanove/37) pari al minimo stabilito dall’art. 18 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, anche se non possa o non voglia far uso in tutta o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della Legge 18 ottobre 1942 n. 1434. Il pagamento predetto dovrà essere effettuato mediante versamento su ccp. n. 40205379 intestato a: Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico”, con la seguente causale: “Canone annualità ……. - Cap. 12103” e gli estremi della presente Determina.

Omissis

Chieti, 04.03.2004

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

f.to Ing. Carlo Cristini

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ESTRATTO DEL DISCIPLINARE n. 010 DEL 9.02.2004

Omissis

Art. 1

QUANTITÀ ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE

La quantità d’acqua da derivare dal subalveo del Fiume Pescara nei pressi di Via Tiburtina del Comune di S. Giovanni Teatino, a mezzo di n. 2 pozzi di cui uno esistente, è fissata in misura non superiore a l/sec. 1,74.

L’acqua è utilizzata in conformità del progetto a firma del Geom Cacciagrano Elio. L’uso è prettamente industriale, di conseguenza la quantità d’acqua in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a l/sec. 1,74.

Art. 2

LUOGO E MODO DI PRESA DELL’ACQUA

Il pozzo esistente, come d’altronde il secondo realizzato, ha una profondità compresa tra 38 e 45 m., ha un rivestimento con tubi sfinestrati di diametro di 250 mm., l’intercapedine fra foro e i tubi è stata utilizzata per la messa in opera di ghiaino con funzione di filtro, cementato in superficie e al di sopra dell’orizzonte ghiaioso al fine di evitare di drenare le falde sospesa superficiali, munita infine di una pompa per il prelievo. I due pozzi sono ubicati ad una distanza dall’alveo del Fiume Pescara di circa m. 1.600, mentre fra di loro distano non meno di 150 m. L’ opera è stata eseguita in conformità del progetto pari data, a firma del Geom. Cacciagrano Elio.

Art. 3

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d’acqua maggiore della concessa, è fatto obbligo alla Ditta richiedente l’installazione di apposita strumentazione (misuratori di portata) per la misurazione della quantità di acqua prelevata, tenuta costantemente in buona efficienza e a disposizione delle autorità preposte al controllo, inviando annualmente la comunicazione relativa ai prelievi, ai sensi della L. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

CANALI DI SCARICO

Non esistono canali di scarico considerato che la Ditta riusa le acque a ciclo chiuso reimpiegando le stesse risultanti dal processo produttivo.

Art. 5

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le, opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili sia per la difesa della proprietà e del buon regime del fiume Pescara in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario ha l’obbligo di evitare con ogni accorgimento che si instaurino condizioni favorevoli allo sviluppo dell’anofelismo o di eventuali altri insetti vettori.

La quantità d’acqua concessa è commisurata alla possibilità di risparmio riutilizzo o riciclo della risorsa.

La Ditta concessionaria deve tener conto della necessità di assicurare l’equilibrio complessivo tra il prelievo e la capacità di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quantaltro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

La Ditta concessionaria è in oltre tenuta, con scadenza annuale coincidente con l’annualità del canone, a comunicare al Servizio Attività Tecniche Territoriali i quantitativi d’acqua prelevati per l’uso industriale, nonché i livelli statici dell’acqua relativi ai pozzi, rilevati con cadenza quadrimestrale a partire dal mese di aprile.

Omissis

Art. 7

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 10.04.1995, inizio della derivazione a sanatoria.

Qualora al termine della concessione persistono ancora i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso d’acqua si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell’alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d’acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell’alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Omissis

Chieti, 09.02.2004

per la I.C.O. s.r.l.

f. to Lancia Leonida

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

f.to Ing. Carlo Cristini