il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di approvare, ai sensi del D.Lgs. 05.02.1997 n. 222 art. 27 (autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti), L.R. 28.04.2000 n. 83 art. 25 (impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata), il progetto presentato dal Comune di Treglio relativo ad un impianto di compostaggio di comunità, identificabile al N.C.T. del medesimo Comune particelle 431 e 25, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa;

2)   di autorizzare il Comune di Treglio (CH) a realizzare l’impianto di cui al precedente punto 1), ai sensi degli art. 27 del D.Lgs. n. 22/97 e 25 della L.R. n. 83/2000;

3)   di autorizzare il Comune di Treglio (CH) ad esercitare l’impianto di cui sopra ai sensi degli artt. 28 (autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero) e 29 (autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione) del D.Lgs. n. 22/97 e 26 (impianti di sperimentazione e ricerca) della L.R. n. 83/2000;

4)   di stabilire la validità della autorizzazione di cui al punto 2) in mesi 12 (dodici) dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge, secondo le procedure previste all’art. 24 della L.R. n. 83/2000 alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;

5)   di stabilire la validità temporale della autorizzazione di cui al punto 3) in mesi 12 (dodici), salvo proroghe ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 29 del DLgs. n. 22/97, con le modalità previste al citato art. 24 della L.R. n. 83/2000;

6)   di stabilire, come sottoindicato, le tipologie di rifiuto e le potenzialità dell’impianto in oggetto:

1.   rifiuti consistenti in avanzi di cibo raccolti nel centro urbano;

2.   rifiuti consistenti in scarti ligneo/cellulosici selezionati.

per un quantitativo di 0.4 tonnellate/giorno e complessivi 120 tonnellate/annue.

7)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8)   di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 2) è subordinata al rispetto delle modalità di attuazione della soluzione impiantistica sperimentale necessaria alla produzione del compost, evitando:

- inquinamento da rumore;

- esalazioni dannose o moleste,

-    sviluppo di larve, ratti ed insetti.

Inoltre il compost prodotto, prima del conferimento a terzi, dovrà rispettare i limiti previsti dall’allegato 1C della L. 748/84 (come modificati dal Decreto 27.03.1998) ed essere giudicato idoneo all’utilizzo agricolo tramite Test di Fitotossicità.

9)   di fare salvi gli esiti delle verifiche concernenti le attività sperimentali oggetto del presente provvedimento, in merito alle quali l’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente- Dipartimento Provinciale di Chieti provvederà a relazionare ed esprimere apposito parere tecnico di competenza; dette verifiche saranno comunque propedeutiche all’esame di eventuali proroghe della autorizzazione indicata al precedente punto 5);

10) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

11) di richiamare il Comune autorizzato, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

12) di obbligare il Comune beneficiario della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomila euro/ 00 centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A -Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;

14) di notificare ai sensi di Legge copia del presente provvedimento al Comune di Treglio (CH) - 66030 TREGLIO (CH);

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento e ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

il dirigente del servizio

vacante

il direttore regionale

Dott. Franco Costantini