il dirigente del servizio

Omissis

dispone

Per i motivi specificati in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1.   Di concedere, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. 27.12.2001, n. 84, in favore dell’Associazione dei Comuni di Gessopalena, Montenerodomo, Roccascalegna e Torricella Peligna (capofila) (CH) il contributo semestrale costante in conto rata posticipata, per la durata di venti anni, di Euro 19.335,58, pari al 3,8671161403% della quota di mutuo di Euro 500.000,00, concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A. – pos. 4426399 00 - e contenuto nei limiti della spesa massima ammissibile a finanziamento, per il completamento della rete di distribuzione del gas metano nei territori dei Comuni dell’Associazione, destinata a servire n. 210 utenze convenzionali ed alla realizzazione di una condotta di collegamento (feeder) di ml.1650.

2.   Di corrispondere il contributo regionale di cui sopra direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa DD.PP. S.p.A., mediante semestralità costanti, comprensive di capitali ed interessi, per l’intera durata del mutuo, fissata in venti anni, ed alle scadenze previste nel relativo piano di ammortamento.

3.   Che la copertura finanziaria della somma di Euro 38.671,16, quale rata di ammortamento annuale del mutuo ventennale di Euro 500.000,00 al tasso del 4,65%, è assicurata nell’ambito dello stanziamento di cui all’art. 18 della L.R. n. 84/01 citata.

4.   Che il presente provvedimento non comporta nuovo impegno di spesa ai sensi dell’art. 51 della L.R. 81/77, come integrato dall’art. 3 della L.R. 13/99, in quanto il relativo onere trova capienza nell’impegno n. 2 assunto sul cap. 152360 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 6363 del 21.12.95.

5.   Di autorizzare il Servizio Affari Finanziari e Ragioneria ad effettuare i pagamenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento.

6.   Gli impegni assunti come sopra, ai sensi dell’art. 51, comma 5 della L.R. n. 81/77 come integrato dall’art. 3 della L.R. n. 13/99, sono estesi per tanti esercizi quanto sono le annualità da pagare, sugli stanziamenti del pertinente capitolo di bilancio di previsione e degli esercizi successivi.

7.   Di autorizzare gli ulteriori provvedimenti con la prescrizione che l’importo delle spese tecniche e generali, indagini e relazione geologica e responsabile del procedimento venga ricondotto nell’ambito dell’aliquota del 14% dell’importo lordo dei lavori, ai sensi dell’art. 3, lett. c), comma 1 della L.R. n. 84/01.

8.   I lavori devono iniziare entro due anni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento di approvazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 84/01, e quindi entro la data dell’8 novembre 2004.

La quota definitiva del contributo regionale sarà determinata, ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della L.R. n. 84/01, in base ai parametri di cui all’art. 4 della stessa L.R. n. 84/01 ed alla spesa effettiva dell'intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, in applicazione dell'art. 9 comma 3 della L.R. n. 25/95 sulla base delle spese sostenute di cui sarà stata prodotta la relativa documentazione.

La deliberazione comunale che approva il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione deve essere trasmessa al competente Servizio regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 25/95, come modificato dall’art. 8 comma 5 della L.R. n. 141/2000, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori.

Il presente provvedimento è pubblicato, per estratto, sul B.U.R.A. ed ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE

dott. arch. Francesco D’Ascanio