IL DIRETTORE REGIONALE
Omissis
DETERMINA
1) di volturare a favore della Ditta Napolitano Alessio la titolarità dell'autorizzazione regionale D.G.R. n. 1446 del 30.06.1999, già intestata alla Ditta Napolitano Antonio;
2) di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, l'autorizzazione reg.le n. 1446 del 30.06.1999 avente per oggetto "Autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e per il deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi", nell'area individuata al Foglio 12 Particelle catastali 139-181 su una superficie impegnata per la suddetta attività pari a 1800 m2, per una potenzialità annua dell'impianto pari a 500 tonnellate;
3) di stabilire che, come anticipato in premessa, relativamente all'attività di autodemolizione. i rifiuti ammissibili all'impianto sono identificati dall'elenco riportato nell'Allegato A alla presente determinazione mentre, per quanto attiene all'attività di deposito preliminare di rifiuti Speciali non pericolosi e pericolosi i relativi codici CER sono elencati nell' Allegato B; i suddetti allegati sono da ritenersi parti integranti e sostanziali alla presente determinazione direttoriale;
4) di precisare che, attualmente, è in corso d'istruttoria la valutazione, da parte del Gruppo di Lavoro incaricato, del Piano di Adeguamento presentato dalla Ditta in oggetto ai sensi del D. Lgs. 209/03;
5) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, fatti salvi gli esiti della valutazione del Piano di Adeguamento ai sensi del D. Lgs. 209/03, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al punto 2) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall' art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
6) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell' attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.
8) di richiamare la Ditta autorizzata agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n° 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all'Amm.ne Prov.le di Chieti - Settore n° 6 Servizio Ecologia T.A. Energia - e all'A.R.T.A. Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Prov.le di Chieti -, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
9) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all'originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari ad Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;
10) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;
11) di stabilire che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall' art. 28 del D. Lgs. 22/97;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Torrevecchia Teatina (CH), all'Amministrazione Prov.le di Chieti - Settore n° 6 Servizio Ecologia T.A. Energia, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, all'Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la Camera di Commercio di L'Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) di Chieti;
13) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta NAPOLITANO ALESSIO - Via Aia n. 26 - 66010 Torrevecchia Teatina (CH);
14) di disporre la pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il dirigente del servizio
Vacante
Il direttore regionale
Dott. Franco Costantini