Il
dirigente del servizio
Omissis
dETERMINA
l) di prorogare, ai sensi dell'art. 28 del
D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83,
l'autorizzazione regionale n. 1849 del 13.08.1999 concernente: "Esercizio
di un Centro di Trasferimento di rifiuti urbani prodotti nei Comuni della
Comunità Montana, ubicato nel territorio del Comune di Monteferrante (CH)"
identificabile nel N.C.T. dello stesso al foglio n. 1 particelle nn. 499 - 500;
2) di stabilire che in conformità a quanto
previsto dal D .Lgs. n. 22/97 la
presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque, dalla data di
adozione del presente provvedimento;
3) di confermare, altresì, le prescrizioni
riportate nel dispositivo della D.G.R. n. 1849 del 13.08.1999 per quanto applicabili;
4) di dare atto, che il presente provvedimento e
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità e dannosità
dell'attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 28, comma 4, del
D.Lgs. n. 22/97;
5) di obbligare la Comunità Montana Valsangro - Zona
"S" - Villa S. Maria (CH), al pieno rispetto dei divieti contenuti negli
artt. 28 e 29 della L.R n. 83/2000;
6) di stabilire che, quanto prescritto dall'A.R.T.A.
- Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti - sia
realizzato nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento;
7) di stabilire che, al termine delle
realizzazioni prescritte dall'A.R.T.A - Agenzia Regionale Tutela Ambiente
-Dipartimento Provinciale di Chieti - la Comunità Montana Valsangro - Zona
"S" - Villa S. Maria (CH), provveda a dare comunicazione all'A.R.T.A.
dell'avvenuto completamento e che l'A.R.T.A. relazioni in merito alla Regione
Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti;
8) di obbligare la Comunità Montana Valsangro -
Zona "S" - 66047 Villa Santa Maria (CH) - beneficiaria della presente
autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti – Direzione Turismo,
Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica
del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo
(n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all'originale) a copertura
di eventuali danni ambientali pari ad Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi);
la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;
9) di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Monteferrante (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti,
all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara
all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di
Chieti e all'Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti
presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;
10) di notificare ai sensi di legge, copia del
presente provvedimento alla Comunità Montana Valsangro - Zona "S" -
66047 VILLA SANTA MARIA (CH);
11) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il dirigente del servizio
Vacante
Il direttore regionale
Dott.
Franco Costantini