Il dirigente del servizio

Omissis

dETERMINA

l)    di prorogare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83, l'autorizzazione regionale n. 1849 del 13.08.1999 concernente: "Esercizio di un Centro di Trasferimento di rifiuti urbani prodotti nei Comuni della Comunità Montana, ubicato nel territorio del Comune di Monteferrante (CH)" identificabile nel N.C.T. dello stesso al foglio n. 1 particelle nn. 499 - 500;

2)   di stabilire che in conformità a quanto previsto dal D .Lgs. n. 22/97 la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque, dalla data di adozione del presente provvedimento;

3)   di confermare, altresì, le prescrizioni riportate nel dispositivo della D.G.R. n. 1849 del 13.08.1999 per quanto applicabili;

4)   di dare atto, che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità e dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

5)   di obbligare la Comunità Montana Valsangro - Zona "S" - Villa S. Maria (CH), al pieno rispetto dei divieti contenuti negli artt. 28 e 29 della L.R n. 83/2000;

6)   di stabilire che, quanto prescritto dall'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti - sia realizzato nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

7)   di stabilire che, al termine delle realizzazioni prescritte dall'A.R.T.A - Agenzia Regionale Tutela Ambiente -Dipartimento Provinciale di Chieti - la Comunità Montana Valsangro - Zona "S" - Villa S. Maria (CH), provveda a dare comunicazione all'A.R.T.A. dell'avvenuto completamento e che l'A.R.T.A. relazioni in merito alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti;

8)   di obbligare la Comunità Montana Valsangro - Zona "S" - 66047 Villa Santa Maria (CH) - beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti – Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all'originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari ad Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;

9)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Monteferrante (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti e all'Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;

10) di notificare ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Comunità Montana Valsangro - Zona "S" - 66047 VILLA SANTA MARIA (CH);

11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il dirigente del servizio

Vacante

Il direttore regionale

Dott. Franco Costantini