Il
DIRETTORE REGIONALE
Omissis
dETERMINA
1) di Rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del
D.Lgs. 22/97 - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 - l'autorizzazione regionale n.
1447 del 30.06.1999, per l'attività di autodemolizione dei veicoli a motore e rimorchi,
a favore della Ditta S.D.A S.n.c. di LIBERTINI ELENA GINA e SERTA DOMENICO - Via
Sandro Pertini n. 151 - 67051 AVEZZANO (AQ); impianto ubicato nel Comune di
Avezzano (AQ), in adiacenza al nucleo industriale dello stesso, sulla strada
provinciale Avezzano - Trasacco, contraddistinta al N.C.T. delle particelle 86
e 350 del foglio 54, della superficie complessiva autorizzata di mq 4.025,68 - area
classificata nel P.R.G. in zona D2 (artigianale/industriale), con raccolta e trattamento
di rifiuti derivanti da operazioni di demolizione degli autoveicoli a fine vita
dell'ordine di 2.000 macchine l'anno;
2) di stabilire che l'autorizzazione indicata al punto 1) è rilasciata per i seguenti codici CER:
3) di stabilire che, in conformità a quanto
previsto dall’art. 28, comma 03, del D.Lgs. n. 22/97, la proroga
dell’autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque
dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste
dall'art. 24 comma 05 della L.R. 83/2000, fatti salvi gli esiti dell'esame del
Piano di Adeguamento di cui in premessa;
4) di prescrivere che nell'impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
5) di precisare che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere
evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la
sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere
garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio
di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni
inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere
salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente
e del paesaggio;
- che le
attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai
requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono
impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed
adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno
essere smaltite secondo la normativa vigente;
- è vietata la
miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno
stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili
e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;
6) di richiamare la Ditta autorizzata, agli
obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con
cadenza trimestrale, al servizio Ecologico Provinciale di L'Aquila e all'Agenzia
Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L'Aquila, di una
comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e
la loro destinazione;
7) di obbligare la Ditta beneficiaria della
presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo,
Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica
del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo
(n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all'originale) a copertura
di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi);
la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;
8) di confermare, inoltre, condizioni e
prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nel precedente provvedimento;
9) di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all'Amministrazione Prov.le di
L'Aquila, all' A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione
Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento
Provinciale di L'Aquila, al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico di
Avezzano e all'Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti
presso la c/o Camera di Commercio di L'Aquila;
10) di notificare, ai sensi di legge, copia del
presente provvedimento alla Ditta S.D.A S.n.c. di LIBERTINI ELENA GINA e SERTA
DOMENICO - Via Sandro Pertini n. 151 - 67051 AVEZZANO (AQ);
11) di disporre alla pubblicazione, limitatamente
all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
L'inosservanza
delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione
dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il direttore regionale
Dott.
Franco Costantini