Il DIRETTORE REGIONALE

Omissis

dETERMINA

1)   di Rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 - l'autorizzazione regionale n. 1447 del 30.06.1999, per l'attività di autodemolizione dei veicoli a motore e rimorchi, a favore della Ditta S.D.A S.n.c. di LIBERTINI ELENA GINA e SERTA DOMENICO - Via Sandro Pertini n. 151 - 67051 AVEZZANO (AQ); impianto ubicato nel Comune di Avezzano (AQ), in adiacenza al nucleo industriale dello stesso, sulla strada provinciale Avezzano - Trasacco, contraddistinta al N.C.T. delle particelle 86 e 350 del foglio 54, della superficie complessiva autorizzata di mq 4.025,68 - area classificata nel P.R.G. in zona D2 (artigianale/industriale), con raccolta e trattamento di rifiuti derivanti da operazioni di demolizione degli autoveicoli a fine vita dell'ordine di 2.000 macchine l'anno;

2)   di stabilire che l'autorizzazione indicata al punto 1) è rilasciata per i seguenti codici CER:

3)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28, comma 03, del D.Lgs. n. 22/97, la proroga dell’autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 05 della L.R. 83/2000, fatti salvi gli esiti dell'esame del Piano di Adeguamento di cui in premessa;

4)   di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-      deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-      deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-      devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

-      che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-      è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;

6)   di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al servizio Ecologico Provinciale di L'Aquila e all'Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L'Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

7)   di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all'originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;

8)   di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nel precedente provvedimento;

9)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all'Amministrazione Prov.le di L'Aquila, all' A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L'Aquila, al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico di Avezzano e all'Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L'Aquila;

10) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta S.D.A S.n.c. di LIBERTINI ELENA GINA e SERTA DOMENICO - Via Sandro Pertini n. 151 - 67051 AVEZZANO (AQ);

11) di disporre alla pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il direttore regionale

Dott. Franco Costantini