Il
dirigente del servizio
Omissis
DISPONE
l. Di reimpegnare la somma di €.10.522,04,
perente ai fini amministrativi, sul Cap. 156360/C/04, quale 1^ rata annua del
contributo regionale assegnato al Comune di Bugnara, in favore della società
Italgas S.p.A. (Società Italiana per il Gas), quale concessionaria per la
costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas metano del Comune
di Bugnara, come da contratto di convenzione citato in premessa.
2. Di concedere, ai sensi della L.R. 03.04.1995,
n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, al Comune di Bugnara (AQ) il
contributo annuo, di durata quindicennale, dell'importo di € 10.522,04 pari
all'8% della spesa di €.131.525,56, inferiore a quella di €.132.151,46 ammessa
a finanziamento con deliberazione della Giunta Regionale n. 4929 del
27.12.1996, per la realizzazione, in concessione di costruzione e gestione, del
servizio di distribuzione del gas, destinato a servire un numero di utenze
convenzionali, determinato secondo i parametri di cui all'art. 3, comma 4,
della L.R. n. 25/95, pari a n. 68.
3. Di liquidare, ai sensi dell'art. 3, ultimo
comma della L.R. n. 25/95, la somma di €.10.522,04 in favore della società
Italgas S.p.A. (Società Italiana per il Gas), quale concessionaria del Comune
di Bugnara, con imputazione della spesa sul Cap. 156360/C/04.
4. Di autorizzare il Servizio Ragioneria e
Credito ad effettuare il pagamento della somma di € 10.522,04 in favore della
società Italgas S.p.A. con sede a Torino, con accredito presso la Banca
Popolare di Novara, filiale di Torino, c/c n. 000000009400 - CIN T, ABI n.
05608, CAB n. 01000.
5. Di dare atto che l'impegno di spesa costituisce
quota parte dello stanziamento non coperto da mutui regionali.
Le
successive erogazioni verranno disposte ed effettuate, senza riconoscimento di
eventuali interessi legali o di mora, annualmente su certificazione dell'Ente
concedente attestante il regolare andamento dei lavori per un avanzamento di
spesa almeno pari al beneficio regionale da corrispondere o la loro ultimazione
nonché il regolare andamento della gestione dell'impianto e salvo conguaglio in
diminuzione conseguente alla minor spesa riconosciuta in sede di collaudo delle
opere.
La
quota definitiva del contributo regionale sarà determinata, ai sensi dell'art.
3, comma 8, della L.R. 25/95, in base al numero delle utenze convenzionali di
cui all'art. 3, comma 4, della L.R. 25/95 e comunque nel limite della spesa
effettiva dell'intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del
certificato di collaudo da approvare e trasmettere al Servizio competente, ai
sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. 25/95 come modificato dall' art. 8, comma
4 della L.R. 23.12.1999 n. 141, entro cinque anni dalla data di inizio dei
lavori.
Il
presente provvedimento è pubblicato, per estratto, sul B.U.R.A. ed ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso
ricorso al TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica
nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione,
notificazione o piena conoscenza dello stesso.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante
il
direttore regionale
Dott.
Arch. Francesco D’Ascanio