Il dirigente del servizio

Omissis

DISPONE

l.    Di reimpegnare la somma di €.10.522,04, perente ai fini amministrativi, sul Cap. 156360/C/04, quale 1^ rata annua del contributo regionale assegnato al Comune di Bugnara, in favore della società Italgas S.p.A. (Società Italiana per il Gas), quale concessionaria per la costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas metano del Comune di Bugnara, come da contratto di convenzione citato in premessa.

2.   Di concedere, ai sensi della L.R. 03.04.1995, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, al Comune di Bugnara (AQ) il contributo annuo, di durata quindicennale, dell'importo di € 10.522,04 pari all'8% della spesa di €.131.525,56, inferiore a quella di €.132.151,46 ammessa a finanziamento con deliberazione della Giunta Regionale n. 4929 del 27.12.1996, per la realizzazione, in concessione di costruzione e gestione, del servizio di distribuzione del gas, destinato a servire un numero di utenze convenzionali, determinato secondo i parametri di cui all'art. 3, comma 4, della L.R. n. 25/95, pari a n. 68.

3.   Di liquidare, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma della L.R. n. 25/95, la somma di €.10.522,04 in favore della società Italgas S.p.A. (Società Italiana per il Gas), quale concessionaria del Comune di Bugnara, con imputazione della spesa sul Cap. 156360/C/04.

4.   Di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad effettuare il pagamento della somma di € 10.522,04 in favore della società Italgas S.p.A. con sede a Torino, con accredito presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Torino, c/c n. 000000009400 - CIN T, ABI n. 05608, CAB n. 01000.

5.   Di dare atto che l'impegno di spesa costituisce quota parte dello stanziamento non coperto da mutui regionali.

Le successive erogazioni verranno disposte ed effettuate, senza riconoscimento di eventuali interessi legali o di mora, annualmente su certificazione dell'Ente concedente attestante il regolare andamento dei lavori per un avanzamento di spesa almeno pari al beneficio regionale da corrispondere o la loro ultimazione nonché il regolare andamento della gestione dell'impianto e salvo conguaglio in diminuzione conseguente alla minor spesa riconosciuta in sede di collaudo delle opere.

La quota definitiva del contributo regionale sarà determinata, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.R. 25/95, in base al numero delle utenze convenzionali di cui all'art. 3, comma 4, della L.R. 25/95 e comunque nel limite della spesa effettiva dell'intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di collaudo da approvare e trasmettere al Servizio competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. 25/95 come modificato dall' art. 8, comma 4 della L.R. 23.12.1999 n. 141, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori.

Il presente provvedimento è pubblicato, per estratto, sul B.U.R.A. ed ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vacante

il direttore regionale

Dott. Arch. Francesco D’Ascanio