IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta S.A.M.A. S.p.a., con sede legale in via Camozzi n. 124 di Bergamo, è autorizzata alla coltivazione della cava di terra e argilla sita in località “Collelungo” del Comune di Turrivalignani (PE) individuata in Catasto al foglio n. 6 particelle nn. 173, 174, 181, 182 e 318(parte) e al foglio n. 7 particelle nn. 79 e 80:

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza di Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 20 (venti) dalla data di notifica del provvedimento. L'attività estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta data; per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denuncia di esercizio dei lavori, con l'idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.L.vo n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/1959, al Servizio Attività estrattive e minerarie. Qualora entro i suddetti termini non pervenga al predetto Servizio la denuncia di Inizio dei lavori la presente determina s'intende decaduta.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) è stato effettuato con polizza fideiussoria n. 1580754 emessa in data 30.06.2004 dalla Società Viscontea Coface S.p.a. con sede in Milano -Agenzia di Brescia (cod. ag. 022/000).

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-      L'accessibilità e la transitabilità ai lotti interclusi a seguito dell'eliminazione del tratto della strada provinciale deve essere garantita prima dell'inizio dei lavori;

-    La ripulitura dei canali e dei pozzetti di decantazione per la raccolta dei sedimenti di accumulo derivanti dallo scolo delle acque meteoriche deve essere sempre garantita;

-    La prescrizione contenuta nella nota dell'ENEL n. 698 del 26.11.2003, in merito allo spostamento della linea di M.T., deve essere rispettata:

-    Il Nulla-osta dei BB.AA. deve essere rinnovato ogni 5 anni a cura della Ditta.

-    La polizza fideiussoria deve essere adeguata ogni due anni in base alla variazione dell'indice ISTAT.

Art. 7

La Ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività estrattive e minerarie lo ritiene necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 62.000 e complessivamente di mc. 1.240.000 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Art. 10

La Ditta, circa le modalità della sistemazione ambientale, è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, allegato "E" ai sensi dell'art. 6 della L.R .n. 67/1987.

Art. 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta