IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 24.06.2003, n. l0 (BURA n. 21 del 25.07.03), recante “Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati da fauna selvatica”;

Visto l'art. 3 della citata legge regionale che delega alle Amministrazioni Provinciali le funzioni risarcitorie in materia di danni provocati dalla fauna selvatica alla produzione agricole ed alla zootecnia a decorrere dal 1.1.2003;

Visto, in particolare, l'art. 7, L.R. 10/03 che ha istituito il capitolo di spesa n. 102341 (UPB 07 02 006 - Tit. 2, categoria 3, voce economica 3, aggr. economico 3, sett. l0) a favore delle Province per far fronte all'onere derivante dall' applicazione della medesima legge;

Constatato che con l'art. 29 della Legge Regionale n. 20 del 19.11.2003 di “Modifica ed integrazione alla L.R. 17.04.03, n. 7” (Legge Regionale Finanziaria 2003 - pubblicata sul BURA ordinario n. 36 del 05.12.2003), si è provveduto alla dotazione finanziaria effettiva del capitolo di spesa n. 102341 denominato “Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica” per l'importo di Euro 620.000,00;

Considerato che l'art. 4 della L.R 10/03, ha demandato ad un Regolamento regionale, sentite le amministrazioni provinciali, la determinazione dei “criteri di riparto degli stanziamenti annuali tra le province”;

Visto il Regolamento di attuazione del predetto art. 4 della L.r. 10/03 recante “Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica”, approvato con verbale del Consiglio Regionale n. 139/11 del 20.07.2004 ed emanato con Decreto n. 1 del Presidente della Giunta Regionale del 5.08.2004 (BURA speciale agricoltura n. 103 dell'8.10.2004);

Vista, altresì, la propria Determinazione DH 18/64 del 09.12.2003 di impegno del suddetto stanziamento a favore delle province;

Rilevato che a norma dell'art. 1, comma 1 e 2, del Regolamento, il 20% delle disponibilità è accantonato per essere ripartito tra le Province in funzione del maggior onere risarcitorio sopportato per l'anno medesimo;

Dato Atto che per il 2003 l'accantonamento ammonta ad Euro 124.000,00;

Ritenuto pertanto di ripartire l'ammontare residuo del fondo pari ad Euro 496.000,00, in conformità ai criteri di Regolamento, distribuendo tra le Province in conformità al seguente Prospetto:

Provincia %

%

IMPORTO

L’AQUILA

67

Euro 332.320,00

PESCARA

10

Euro 49.600,00

CHIETI

10

Euro 49.600,00

TERAMO

13

Euro 64.480,00

Totale

100

Euro 496.000,00

Ritenuto altresì di procedere con propria Determinazione alla liquidazione e pagamento delle risorse come sopra individuate e ripartite;

Vista la L.R. 14/9/99 n. 77 e s.m.i.;

DISPONE

a)   di accantonare la somma di Euro 124.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, c. 2,del Regolamento emanato con decreto n. 1 del 5.08.2004 del Presidente della Giunta Regionale, demandandone il riparto, la liquidazione ed il pagamento a successiva Determinazione;

b)   di ripartire, per le motivazioni espresse in narrativa, le residue risorse stanziate nel capitolo n. 102341 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, pari a complessivi Euro 496.000,00, a favore delle Province di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, in conformità a quanto stabilito in premessa;

c)   di liquidare a ciascuna Provincia gli importi specificati in premessa, a valere sull'impegno assunto con determinazione DH 18/64 del 9.12.2003 (cfr. cedolino di registrazione contabile n. 1 sul capitolo n. 102341 sul bilancio 2003 del Servizio Ragioneria e Credito in data 12.12.03);

d)   di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito a provvedere ai pagamenti sub b) in favore delle Amministrazioni provinciali interessate mediante versamento alle contabilità speciali accese presso le tesorerie provinciali dello Stato;

e)   di fissare il termine, perentorio, del 28.02.2005 alle Amministrazioni provinciali di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo per comunicare al Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria l'importo totale dei danni riconosciuti, avvertendo che, in difetto, l’accantonamento sarà ripartito in conformità ai criteri regolamentari;

f)    di procedere ala pubblicazione della presente determinazione in forma integrale sul BURA e sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/caccia.

Il dirigente del servizio

Dott. Antonio Di Paolo