LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 28.01.2004, n. 10 recante la "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 43, così come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 5 della legge regionale n. 21 del 28.07.04 (BURA n. 21 del 30.07.04) che consente ai cacciatori iscritti ad un Ambito Territoriale di Caccia abruzzese (A.T.C.) di esercitare la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratrice fino a cinque giorni alla settimana, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di “silenzio venatorio” nel periodo che va dal l° ottobre al 30 novembre, creando a tal fine un “Comparto unico regionale per l'esercizio della caccia da appostamento alla migratoria”;

Vista la nota prot. n. 19302 del 3.9.04 del Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria (All. l) con la quale è stato richiesto il parere prescritto dal comma VI ter dell'art. 43, L.R. 10/04, all'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (INFS);

Vista, altresì, la nota fax n. 5898/T-A9 del 6.09.04 (All. 2), con la quale l'INFS ha comunicato il proprio avviso, esprimendo dissenso sulla proposta;

Dato Atto, che il parere espresso si sostanzia in un generico avviso negativo sulla normativa regionale adottata, piuttosto che sui profili applicativi di essa sottoposti all'esame del predetto Istituto;

Dato Atto che non è stato possibile acquisire il parere della Consulta Regionale della Caccia in quanto, benché regolarmente convocata con raccomandata A/R per il giorno 21.09.2004, non è stato raggiunto il numero mimino delle presenze per la validità della seduta: così come si evince dal verbale e dal foglio delle presenze allegato (All. n. 3);

Ritenuto, pertanto, di dettare disposizioni atte a disciplinare le modalità di applicazione dell'art. 43, comma VI, VI bis e VI ter, L.R. 10/04;

Preso Atto del parere favorevole del Direttore Regionale sulla legittimità e regolarità dell' atto di che trattasi;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto all' Agricoltura che propone la disciplina di cui all'unito Allegato A);

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

a)   di consentire per la stagione venatoria 2004/2005, e precisamene dal 2.10.2004 al 29.11.2004 la caccia alla fauna selvatica migratoria per tre giorni alla settimana, a scelta del cacciatore iscritto ad un Ambito territoriale di Caccia abruzzese, da esercitare nel "Comparto unico regionale per l'esercizio della caccia da appostamento alla migratoria", con le modalità e le prescrizioni di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b)   di dare atto che le presenti statuizioni non trovano applicazioni nei territori dei Parchi nazionali e regionali, nelle Riserve naturali e nelle Oasi protette, nelle Zone di ripopolamento e cattura, nonché nella Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, così come individuata dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31.08.2004 dalla Provincia di L'Aquila e dall'Ente Parco interessato;

c)   di dare incarico al Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria di curare le comunicazioni della presente deliberazione alle Province ed agli A.T.C., nonché agli organi di polizia addetti al controllo del territorio;

d)   di disporre la pubblicazione integrale del presente deliberato, unitamente al solo allegato A), sul BURA, nonché sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/caccia.


ALLEGATO A)

Disciplina dell'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratrice nel comparto unico regionale.

        per l'esercizio della caccia da appostamento alla fauna selvatica migratrice è costituito il “Comparto unico regionale” di cui all'art. 43 c. 6 della L.R. 10/04 e successive rettifiche ed integrazioni;

        le statuizioni del presente disciplinare non trovano applicazione nei territori dei Parchi Nazionali e regionali, nelle Riserve naturali, nelle Oasi protette, nonché nella Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, così come individuata dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31.08.2004 dalla Provincia di L'Aquila e dall'Ente Parco interessato;

        hanno titolo ad esercitare la caccia alla fauna migratrice nel Comparto unico regionale i soli cacciatori iscritti in un ATC abruzzese; .

        per la stagione venatoria 2004/2005 il periodo consentito per la pratica venatoria di cui al presente disciplinare è compreso tra il 2.10.2004 e il 29.11.2004;

        ciascun cacciatore avente titolo può esercitare l'attività di cui al presente disciplinare limitatamente a tre giorni. settimanali ad esclusione del martedì e del venerdì,giorni di silenzio venatorio;

        le giornate di caccia alla migratrice non sono cumulabili con quelle di esercizio ordinario della pratica venatoria negli ATC di iscrizione o di ammissione. Pertanto nessun cacciatore può disporre di più di tre giornate settimanali di caccia, fruibili a sua scelta o nel “Comparto unico regionale”, o negli ATC di iscrizione/ammissione.

        nel “Comparto unico regionale” è consentita l'attività venatoria alla migratrice nella forma dell'appostamento temporaneo con esclusione dell'uso del cane e con l'utilizzo del solo fucile ad anima liscia. Al cacciatore avente titolo è fatto obbligo di raggiungere il luogo di appostamento con l'arma scarica, tenuta nell' apposita custodia ed osservare le stesse modalità in caso di trasferimento da un appostamento ad un altro;

        il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla “ATC”, in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione,l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 43, trascrivendo il codice identificativo di seguito indicato:

 

ATC L'Aquila "01M" - ATC Avezzano "02M" -ATC Barisciano "03M"

ATC Subequano "04M"- ATC Sulmona "05M"

ATC Roveto-Carseolano "06M" -ATC Pescara "07M"

ATC Chetino-Lancianese "08M" -ATC Vastese "09M".

ATC Salinello "10M"- ATC Vomano "11M"

 

        l'annotazione dei capi abbattuti nell' esercizio dell' attività venatoria deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell'ATC in cui si è iscritti. Le annotazioni relative all'abbattimento degli storni vanno eseguite nel medesimo tesserino di abbattimento nello spazio a ciò dedicato, a prescindere dall’ATC in cui sia stato prelevato il migratore. Restano fermi gli adempimenti a carico degli ATC in conformità del CAPO L) del Calendario Venatorio Regionale 2004/2005, approvato con D.G.R. n. 650 del 30.07.04;

        i Comitati di Gestione degli ATC sono tenuti a rimettere a rimettere, entro il 15.05.2005, alle Province di riferimento, un prospetto numerico riepilogativo dei cacciatori iscritti distribuiti per ATC di fruizione delle facoltà ex art. 43, c. 6, con l'indicazione del numero complessivo di giornate di caccia nel medesimo usufruite;

        la caccia negli ATC di iscrizione/ammissione resta regolata dal Calendario Venatorio Regionale vigente.

ufficio programmazione venatoria
il responsabile

Dott. Rodolfo Mastrone