LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004, N. 38:

Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale.

 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1.   La Regione Abruzzo, con la presente legge, si propone la finalità di pervenire ad un assetto più razionale ed efficiente del sistema delle norme sulla cooperazione sociale e sull’associazionismo cooperativo, mediante il riordino organico della complessa e vasta materia, con l’intento di superare le attuali frammentarie modificazioni ed integrazioni delle disposizioni legislative contenute nella L.R. 8 novembre 1994, n. 85, e successive modificazioni e integrazioni, e nella L.R. 20 novembre 1987, n. 75, modificata ed integrata dalla L.R. 23 dicembre 1997, n. 156, e successive modificazioni e integrazioni, e nell’attuazione del disposto di cui all’art. 77, comma 7, della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, concernente l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

2.   La Regione Abruzzo, in considerazione della funzione e del ruolo fondamentale della cooperazione sociale, con la presente legge, nell’ambito della politica economica regionale, intende rafforzare ed incentivare la promozione, il sostegno e lo sviluppo di:

a)    cooperative sociali e loro consorzi disciplinati dal Libro V, Titolo VI, Capo I, Sezione I del Codice civile e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381;

b)    organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Abruzzo.

3.   Ferme restando le disposizioni regionali di settore concernenti la regolamentazione delle imprese cooperative e loro associazioni, gli atti programmatori e regolamentari individuano le aree di intervento nelle quali la cooperazione assume un ruolo primario e di specifico apporto.

4.   In materia di politiche della formazione professionale e del lavoro, la Regione adotta atti programmatori e regolamentari finalizzati a favorire:

a)     la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative e loro consorzi per la formazione di base e per l’aggiornamento degli operatori, tenendo conto di nuovi profili professionali, per le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/1991, e dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;

b)    lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali di cui alla lett. b) dell’art. 1 della Legge 381/1991 e loro consorzi, di specifiche iniziative formative attuate in forma diretta nei confronti dei lavoratori svantaggiati, avvalendosi soprattutto di provvidenze comunitarie;

c)     i processi di qualificazione e di riqualificazione degli amministratori e del personale, già inseriti negli organici delle cooperative e loro consorzi, attuati dalle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute ed operanti in Abruzzo, attraverso specifici interventi ed adeguati supporti;

d)    lo sviluppo di nuova occupazione nel settore dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi;

e)     il potenziamento di iniziative volte a creare occasioni di nuova occupazione per i soggetti in posizione di svantaggio.

 

Art. 2

Albo regionale

1.   Per l’attuazione delle finalità della presente legge in ordine alla programmazione degli interventi e delle iniziative regionali a favore della cooperazione sociale e dell’associazionismo cooperativo, è istituito "l’Albo regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi", articolato per Province sulla base di apposito atto di organizzazione approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.   L’Albo di cui al precedente comma 1, come previsto dalla Legge 381/1991, è suddiviso nelle seguenti tipologie:

-      "A": cooperative che gestiscono servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi;

-      "B": cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

-      "C": consorzi di cooperative di cui all’art. 8 della Legge 381/1991;

-    "Mista": cooperative che perseguono, mediante lo svolgimento coordinato e funzionale delle attività, entrambi gli scopi statutari enunciati dall’art. 1, lett. a) e b), della Legge 381/1991, assicurando la netta separazione delle relative gestioni contabili.

3.   La tenuta, in termini di iscrizioni, variazioni e cancellazioni, dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi è affidata alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Abruzzo, che ne curano la gestione con modalità informatiche, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, provvedendo anche alla pubblicazione annuale, sulla base di apposito atto di convenzione da approvarsi con provvedimento della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 della L.R. 11/1999.

4.   L’iscrizione all’Albo regionale è obbligatoria per tutte le cooperative sociali e loro consorzi operanti nella Regione Abruzzo, fermo restando in ogni caso il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a)     sede legale nel territorio regionale;

b)    maggioranza dei soci residenti nella Regione Abruzzo;

c)     sede secondaria con stabile rappresentanza, come definita dagli artt. 2197 e 2508 del c.c., nel territorio regionale.

5.   L’iscrizione all’Albo regionale è condizione essenziale per l’ottenimento dell’autorizzazione comunale all’esercizio di attività per l’erogazione di servizi alla persona ai sensi della Legge 328/2000, art. 11, nonché per l’accesso alle agevolazioni e ai finanziamenti previsti in favore delle imprese cooperative e loro consorzi.

Art. 3

Requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo regionale

1.   Per ottenere l’iscrizione all’Albo regionale, le cooperative sociali e i loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 4, devono inoltrare richiesta alla Camera di Commercio territorialmente competente, allegando la seguente documentazione:

a)     atto costitutivo e statuto vigente in copia autenticata unitamente ai documenti comprovanti l’adempimento di tutte le formalità, successive alla costituzione, prescritte dalla legge. Qualora tale documentazione risulti già acquisita dalla Camera di Commercio ai fini dell’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Società Cooperative, occorre farne esplicito riferimento nell'istanza di iscrizione;

b)    autocertificazione da parte del legale rappresentante della cooperativa sociale sulla composizione della compagine sociale;

c)    attestato del presidente della cooperativa e del collegio sindacale, ove previsto, che i soci possiedono i requisiti indicati dalla legge e dallo statuto sociale;

d)    dichiarazione del presidente della cooperativa attestante la composizione dell’organo di amministrazione, con indicazione dei soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza dell’ente;

e)    autocertificazione del legale rappresentante attestante l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui all’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e all’art. 223-sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, con indicazione del numero di iscrizione attribuito;

f)    autocertificazione del legale rappresentante relativa all’avvenuto deposito di copia dell’ultimo bilancio, se la cooperativa è stata costituita da oltre un anno, ovvero relazione sull’attività svolta oppure, nel caso di cooperativa di nuova costituzione, articolato progetto sull’attività che si intende svolgere;

g)     copia dell’ultimo verbale di ispezione ordinaria, se la cooperativa è stata costituita da oltre due anni;

h)    indicazione delle caratteristiche delle figure professionali occorrenti per la gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, previsti dalla Legge 381/1991 per le cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, lett. a), della legge stessa;

i)    autocertificazione del legale rappresentante della cooperativa attestante il rispetto della normativa di cui all’art. 4 della Legge 381/1991 per le cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, lett. b), della legge stessa;

j)     per i consorzi di cooperative sociali, autocertificazione del legale rappresentante attestante la presenza, nella compagine consortile, di cooperative sociali nella misura prevista dall’art. 8 della Legge 381/1991;

k)    dichiarazione di non essere incorsi in violazioni, accertate in via definitiva, in materia di lavoro, previdenziale e fiscale, non conciliabili amministrativamente;

l)    autocertificazione del legale rappresentante attestante il rispetto della normativa sancita dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.   Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e dei loro consorzi dall’Albo regionale sono disposte, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, completa di tutta la documentazione, dalle competenti Camere di Commercio, a seguito di formale provvedimento del Dirigente del competente Servizio della Direzione regionale per le Politiche Sociali, previo conforme parere della "Commissione regionale per la Cooperazione Sociale e l’Associazionismo cooperativo" di cui al successivo art. 6.

3.   Il Servizio regionale competente in materia di cooperazione sociale è tenuto a curare la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, dei provvedimenti di cui al precedente comma 2, nonché la loro notifica ai soggetti interessati, alla competente Direzione Provinciale del Lavoro e alle Camere di Commercio territorialmente competenti, le quali provvedono all’attribuzione del numero di iscrizione, alla registrazione delle variazioni e delle cancellazioni ed inoltre alla comunicazione dei dati alla Direzione Generale del Ministero delle attività produttive.

4.   In caso di mancata iscrizione, ovvero di iscrizione in una tipologia diversa da quella richiesta, la cooperativa o il consorzio interessati possono richiedere, in forma scritta e motivata, entro il termine di giorni sessanta dalla notifica, un riesame del provvedimento alla medesima Camera di Commercio, la quale è tenuta ad attivare il procedimento per l’acquisizione di un nuovo parere della Commissione regionale per la Cooperazione Sociale e l’ Associazionismo cooperativo, in relazione alle motivazioni addotte, al fine dell’emanazione di un nuovo provvedimento del Dirigente del Servizio regionale, adottato in via definitiva nei termini e con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

5.   Le cooperative sociali e loro consorzi devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione all’Albo regionale.

Art. 4

Adempimenti successivi all’iscrizione

1.   Entro il termine di giorni trenta dall’approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all’Albo regionale, sono tenuti a trasmettere alla Camera di Commercio territorialmente competente copia dei seguenti atti:

a)    attestazione del legale rappresentante relativa alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l’iscrizione;

b)    dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto;

c)     copia del verbale dell’ultima ispezione ordinaria effettuata ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

d)    dichiarazione del legale rappresentante attestante il rispetto della normativa sancita dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.   La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all’Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge.

Art. 5

Cause di cancellazione

1.   La cancellazione dall’Albo regionale è disposta quando:

a)     siano venuti meno i requisiti che ne hanno determinato l’iscrizione;

b)    non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell’articolo precedente;

c)     non si sia operato nel rispetto della normativa sancita dalla Legge 142/2001;

d)    si sia verificata la cessazione per liquidazione, scioglimento o altra causa di estinzione;

e)     sia intervenuta, per qualsiasi causa, la cancellazione dall’Albo delle Società Cooperative di cui all’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e all’art. 223-sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;

f)     le cooperative sociali e loro consorzi non abbiano provveduto al riequilibrio numerico previsto dagli artt. 2, 4 e 8 della Legge 381/1991, entro un anno dal verificarsi di tale irregolarità.

Art. 6

Commissione regionale

1.   La Giunta regionale, su proposta del Componente preposto alle Politiche Sociali, entro trenta giorni dalla stipula della convenzione di cui al precedente art. 2, istituisce, presso la Camera di Commercio di Pescara, individuata Ente capo fila per il necessario diretto raccordo funzionale con la competente struttura regionale, la "Commissione regionale per la Cooperazione Sociale e l’Associazionismo cooperativo", nella seguente composizione:

a)    Dirigente del competente Servizio della Direzione regionale per le Politiche Sociali, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b)    un Dirigente o Funzionario di Cat. D preposto al Servizio o Ufficio competente in materia in rappresentanza di ciascuna delle Camere di Commercio, indicato dalle rispettive Camere di Commercio;

c)     un Dirigente o Funzionario di Cat. D per ciascuno dei competenti Servizi delle Direzioni regionali in materia di sanità e di politiche attive del lavoro e formazione professionale, designato dalla rispettiva Direzione;

d)    il Funzionario responsabile della struttura regionale alla quale è attribuita la competenza in materia;

e)     un esperto in materia di cooperazione sociale, designato dal Componente della Giunta regionale preposto alle Politiche Sociali, in possesso di specifiche professionalità e conoscenze, adeguatamente documentate;

f)     il Direttore della Direzione regionale del lavoro, o suo delegato;

g)     un rappresentante del movimento cooperativo regionale, che non ricopra incarichi di responsabilità e/o di gestione in enti o organismi cooperativi, scelto dalla Giunta regionale su una terna proposta, di comune accordo, dalle organizzazioni di rappresentanza giuridicamente riconosciute ed operanti sul territorio regionale.

2.   I componenti della Commissione regionale restano in carica per la durata di anni cinque.

3.   La Commissione è convocata dal Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

4.   Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

5.   Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del competente Ufficio della Camera di Commercio di Pescara.

6.   A tutti i componenti della Commissione, per ciascuna seduta, spettano compensi nella misura prevista dalla L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.

Art. 7

 Contributi a favore di cooperative sociali e loro consorzi

1.   In applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, la Regione Abruzzo concede annualmente alle imprese cooperative sociali e ai loro consorzi, regolarmente iscritti nell’Albo regionale e che realizzino almeno l’ottanta per cento del valore della loro produzione nel territorio regionale, contributi per iniziative progettuali finalizzate a:

a)    ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all’attività svolta e coerente con gli scopi statutari;

b)    innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi, mediante acquisto di macchinari, attrezzature, software e hardware, autoveicoli e mezzi di trasporto aventi caratteristiche idonee al miglioramento e al potenziamento dell’attività espletata, coerente con gli scopi statutari;

c)    processi di riqualificazione tecnico- professionale del personale direttamente impiegato nell’attività propria della cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati;

d)    promozione commerciale, supporto all’esportazione e marketing;

e)    attivazione di processi per l’avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;

f)    integrazione ed associazione tra imprese cooperative per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e di servizi in forma consortile.

2.   Per tali iniziative, il contributo regionale, in conto capitale, erogabile per non più di un progetto presentato annualmente da ciascun richiedente, è determinato nella misura massima del 60% della spesa programmata ammissibile, e comunque per un importo non superiore ad € 60.000 per ogni iniziativa progettuale, con obbligo di documentare l’avvenuta realizzazione dell’intervento in conformità a quanto approvato in sede di ammissione a finanziamento.

3.   E’, altresì, riconosciuta una maggiorazione del 10% del contributo concesso in favore delle imprese cooperative e loro consorzi aventi sede ed operanti in territori ricompresi nelle Comunità Montane.

Art. 8

 Contributi in conto interessi

1.   Per le iniziative progettuali concernenti l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento di immobili da adibire esclusivamente all’esercizio dell’attività svolta e coerente con gli scopi statutari, in alternativa all’intervento in conto capitale di cui alla lett. a del precedente articolo, le cooperative sociali e loro consorzi, regolarmente iscritti nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi, possono richiedere il finanziamento dell’investimento, fino al 100% della spesa ammissibile, mediante linee di credito attivate, dal soggetto responsabile della gestione della legge, con l’Istituto della Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri Istituti Finanziari.

2.   Nelle predette operazioni di finanziamento, il contributo regionale erogabile, in forma attualizzata, consiste nell’abbattimento di due punti percentuali degli interessi passivi dovuti all’istituto di credito finanziante, di durata pari ad anni dieci.

3.   La quota capitale del finanziamento è rimborsata dal beneficiario direttamente all’istituto di credito finanziante, in rate semestrali posticipate, a partire dal dodicesimo mese successivo all’erogazione del contributo.

4.   Il finanziamento è erogato in unica soluzione ed è garantito, da parte del beneficiario, con apposita fideiussione svincolabile ad avvenuto collaudo finale dell’oggetto dell’investimento.

5.   Il beneficiario acquisisce, a titolo definitivo, la proprietà oggetto dell’investimento con il pagamento dell’ultima rata di finanziamento e di ogni spesa connessa.

Art. 9

Soggetto attuatore e soggetto gestore

1.   La Regione Abruzzo individua quale soggetto responsabile dell’attuazione della presente legge la Direzione regionale Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale e quale soggetto responsabile della gestione della legge medesima la FI.R.A. S.p.A. - Finanziaria regionale Abruzzese.

2.   La Giunta regionale, con apposita convenzione da stipulare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, demanda alla suddetta FI.R.A. S.p.A. - Finanziaria regionale Abruzzese l’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili successivi al provvedimento regionale di ammissione ai benefici previsti negli articoli precedenti e l’erogazione dei relativi finanziamenti.

Art. 10

 Requisiti per finanziamenti in conto interessi

1.   Per beneficiare delle agevolazioni di cui al precedente art. 8 occorre fornire ampia dimostrazione sulla capacità reddituale e patrimoniale dell’impresa cooperativa o consorzio idonea a fronteggiare gli oneri per la restituzione delle quote di prestito concesso ed assicurare le necessarie fideiussioni e le garanzie reali.

2.   I progetti di investimento, finanziabili fino al 100%, per un importo massimo di 1.000.000 di €, possono riferirsi anche cumulativamente alle varie tipologie di intervento acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento e devono essere completamente realizzati entro ventiquattro mesi dalla data della comunicazione ufficiale di ammissione a finanziamento.

3.   La completa realizzazione degli investimenti è dimostrata dall’avvenuto pagamento di tutte le spese ammissibili, debitamente documentate con le relative fatture e/o ricevute regolarmente quietanzate, nonché da "stato finale" e "certificato di regolare esecuzione" delle opere programmate, nonché di certificato di collaudo, ove previsto dalle vigenti disposizioni, debitamente approvati dall’organo di amministrazione del soggetto ammesso a finanziamento.

4.   Gli investimenti non potranno superare i seguenti massimali di costo:

a)    acquisto: 650 €/mq;

b)    costruzione: 600 €/mq;

c)    ristrutturazione: 300 €/mq;

d)    ampliamento: 530 €/mq.

5.   La superficie di riferimento per il calcolo dei predetti massimali di costo è rappresentata dalla superficie coperta netta calpestabile dell’intero immobile, destinata all’esercizio proprio dell’attività svolta e coerente con gli scopi statutari, con esclusione di eventuali tettoie, pensiline, parcheggi, cabine elettriche, locali alloggiamento impianti e servizi, ecc.

6.   Gli immobili destinati all’esercizio di attività socio assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, a ciclo residenziale e semiresidenziale, devono rispettare i requisiti minimi strutturali previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, e dalla relativa normativa regionale.

Art. 11

 Spese ammissibili

1.   Per gli investimenti previsti nel precedente art. 8, sono ritenute ammissibili e finanziabili le seguenti spese:

a)     costo di acquisto, come risultante da rogito notarile, di immobili, aventi requisiti strutturali e destinazione d’uso idonei all’espletamento dell’attività esercitata e coerente con lo statuto, nel limite di cui alla lett. a) del precedente art. 10;

b)    costi per la costruzione di nuovi edifici, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili preesistenti, comprensivi di accessori e servizi generali riscaldamento, impianti idrico, elettrico, condizionamento, ascensori e montalettighe, ecc , come risultanti da computo metrico redatto, sulla base dell’ultimo prezziario regionale, dal direttore dei lavori, nei limiti previsti rispettivamente nelle lett. b), c) e d) del predetto art. 10. E’ da intendersi comunque escluso il valore dell’area di intervento;

c)     oneri per la sicurezza di cantiere previsti dalla vigente normativa, da indicare nel quadro economico dell’intervento.

Art. 12

Contributi in favore di organizzazioni di rappresentanza

1.   Al fine di sostenere e sviluppare l’attività delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Abruzzo, sono annualmente concessi in loro favore contributi per iniziative progettuali concernenti:

a)    promozione di nuovi enti cooperativi e/o loro consorzi, nonché azioni di stimolo e diffusione di conoscenze sull’associazionismo cooperativo;

b)    assistenza alle cooperative e loro consorzi nella realizzazione di progetti per il potenziamento, la ristrutturazione, la riconversione aziendale, l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture e impianti;

c)    assistenza tecnica, amministrativa, fiscale e finanziaria, diretta ad agevolare la gestione delle imprese cooperative e loro consorzi;

d)    attività di informazione ed aggiornamento del personale direttivo delle cooperative e loro consorzi per la diffusione delle conoscenze sulle nuove disposizioni legislative e/o sui nuovi procedimenti amministrativi e gestionali;

e)    organizzazione di idonei tirocini formativi e/o di seminari e processi di aggiornamento e riqualificazione dei cooperatori e dei quadri delle cooperative e loro consorzi in discipline economiche, giuridiche, tecniche e professionali.

2.   Per tali iniziative progettuali, la Regione concede contributi in conto capitale, nella misura massima del 70% della spesa programmata ammissibile, comunque per un importo non superiore ad € 30.000 per ciascun progetto, con obbligo di documentare l’avvenuta realizzazione dell’intervento in conformità a quanto approvato in sede di ammissione a finanziamento.

Art. 13

Modalità e termini delle richieste di contributo

1.   Alla Camera di Commercio di Pescara, quale Ente capo fila, è attribuito l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla istruttoria delle richieste e alla predisposizione di tutti gli atti finalizzati all’assegnazione delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla presente legge, sulla base dei criteri e delle modalità fissati annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale.

2.   Le domande per l’accesso alle agevolazioni e agli interventi economici previsti dalla presente legge devono essere inoltrate, pena l’esclusione, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente comma 1, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara.

3.   Alla richiesta di contributo deve essere allegato, pena l’esclusione, dettagliato progetto corredato di apposita relazione illustrativa, quadro economico e quadro finanziario.

4.   Al fine di consentire la predisposizione della graduatoria dei soggetti richiedenti, relativa a ciascuna tipologia di intervento, sulla base delle direttive e dei criteri fissati dalla Giunta regionale, la stessa Camera di Commercio provvede, entro trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 2, alla preliminare istruttoria amministrativa e all’inoltro delle proposte progettuali alla "Commissione regionale per la Cooperazione Sociale e l’Associazionismo cooperativo".

5.   La Giunta regionale, con proprio atto, provvede all’approvazione delle predette graduatorie, formalmente trasmesse dalla Camera di Commercio di Pescara, nonché all’ammissione a finanziamento delle iniziative progettuali di cui al precedente art. 8 e all’assegnazione ai soggetti beneficiari dei contributi di cui agli artt. 7 e 12, in relazione alle risorse finanziarie annualmente rese disponibili, per tali finalità, nel bilancio regionale di riferimento, tenuto conto della ripartizione percentuale tra le varie tipologie di intervento fissata con il provvedimento di cui al comma 1.

6.   Eventuali disponibilità finanziarie risultanti da carenza di richieste in una o più delle predette tipologie di intervento sono destinate al finanziamento delle iniziative progettuali presenti nelle altre graduatorie.

7.   I soggetti beneficiari dei contributi di cui agli artt. 7 e 12 possono richiedere l’erogazione, a titolo di acconto, di una quota corrispondente al 50% dell’importo assegnato, previa equivalente fideiussione.

8.   In favore delle Camere di Commercio d’Abruzzo, è annualmente erogata alla Camera di Commercio di Pescara, Ente capo fila, con provvedimento del Dirigente del competente Servizio delle Politiche Sociali, in attuazione della convenzione di cui al precedente art. 2, la somma di € 20.000, quale corrispettivo per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti con la presente legge.

Art. 14

Vincoli e decadenza

1.   I contributi ed i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono assoggettati ai seguenti vincoli:

a)    corrispondenza del progetto realizzato a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda ed in sede di ammissione ai benefici;

b)    realizzazione del progetto entro i termini previsti;

c)    impossibilità di adibire l’immobile, nel periodo decennale di ammortamento, ad attività diversa da quella dichiarata per il finanziamento;

d)    impossibilità della cessione di immobile, nel periodo decennale di ammortamento, ad altre imprese, senza la preventiva autorizzazione regionale concessa solo in caso di conclamata crisi aziendale;

e)     divieto di sub-affitto dell’immobile, nel periodo decennale di ammortamento, senza la preventiva autorizzazione regionale concessa solo in caso di conclamata crisi aziendale;

f)     divieto di utilizzo di beni, macchinari, attrezzature, autoveicoli e mezzi di trasporto, acquistati con il contributo regionale in conto capitale, per attività diversa da quella dichiarata per il finanziamento o di cessione degli stessi a terzi, nei cinque anni successivi all'erogazione dei benefici.

2.   Il mancato rispetto di uno o più dei predetti vincoli, accertato a seguito di verifiche tecniche ed ispettive espletate secondo quanto stabilito nel successivo art. 19, commi 3 e 4, comporta la decadenza dai benefici e il recupero, da parte della Regione, delle somme erogate, maggiorate della quota corrispondente alla loro rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e dei relativi interessi legali.

Art. 15

Consorzio fidi

1.   Al fine di ampliare e migliorare il sistema delle garanzie primarie collettive e per rendere più agevole l’accesso al credito, da parte delle imprese cooperative e loro consorzi, la Regione promuove la costituzione, presso la FI.R.A. S.p.A. - Finanziaria regionale Abruzzese, del "Consorzio regionale Fidi".

2.   Al Consorzio, organismo dotato di autonomia statutaria, funzionale e patrimoniale, partecipano, con sottoscrizione di quote del fondo di dotazione, i seguenti enti pubblici e privati:

a)    Regione Abruzzo;

b)    FI.R.A.;

c)    Camere di Commercio;

d)    Amministrazioni Provinciali;

e)    Comuni;

f)    Banche di Credito Cooperativo e loro Federazione;

g)    Organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Abruzzo, anche attraverso i rispettivi Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti ai sensi della Legge 59/1992;

h)     altri istituti di credito presenti sul territorio Abruzzese;

i)    cooperative e loro consorzi iscritti all’Albo regionale della cooperazione sociale.

3.   Lo Statuto del "Consorzio regionale Fidi" è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

4.   Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri:

-    rappresentante della FI.R.A. S.p.A.;

-    rappresentante della Regione Abruzzo, esperto in materia economico-finanziaria; nominato dalla Giunta su proposta del Componente preposto alle Politiche Sociali;

-    rappresentante della Camera di Commercio di Pescara, Ente capo fila;

-    rappresentante delle Organizzazioni regionali del movimento cooperativo, scelto dalla Giunta regionale su una terna proposta, di comune accordo, dalle organizzazioni partecipanti al Consorzio stesso;

-    rappresentante della Federazione delle banche di credito cooperativo o, in mancanza, di altro Istituto bancario partecipante al Consorzio.

5.   Il fondo di dotazione del Consorzio non può essere inferiore a € 500.000, suddiviso in quote da € 5.000. Il valore della quota resta invariato anche in caso di sottoscrizioni eccedenti l’entità iniziale del fondo stesso.

6.   La Regione partecipa con la sottoscrizione di numero venti quote per l’importo di € 100.000.

Art. 16

Attività del Consorzio fidi

1.   Il Consorzio regionale fidi esplica le seguenti attività:

a)    concessione di garanzie fideiussorie alle imprese cooperative e loro consorzi;

b)    agevolazioni per l’accesso al credito a breve e medio termine in favore delle stesse imprese, con fideiussione per piani di investimento;

c)    garanzie per le operazioni di finanziamento agevolato previsto da normative comunitarie, nazionali e regionali;

d)    garanzie per depositi cauzionali e/o fideiussioni bancarie o assicurative, richiesti da enti pubblici e/o soggetti privati per la partecipazione e/o aggiudicazione di gare di appalto;

e)    consulenza ed assistenza in materia creditizia e finanziaria in favore delle imprese cooperative e loro consorzi;

f)     ogni altro adempimento derivante da specifiche normative regionali finalizzate alla promozione, allo sviluppo e al sostegno della cooperazione e dell’associazionismo cooperativo.

2.      L’organizzazione ed il funzionamento del Consorzio sono normati da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 17

 Norme transitorie

1.   In sede di prima applicazione della presente legge, e limitatamente all’esercizio finanziario in corso, le agevolazioni ed i contributi previsti dalla L.R. 85/1994 e dalla L.R. 75/1987, modificata ed integrata dalla L.R. 156/1997, e loro successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere erogati, con le stesse procedure, da parte della competente struttura regionale.

Art. 18

Norma finanziaria

1    All’onere per il funzionamento della Commissione regionale di cui al precedente art. 6, valutato per l’anno 2004 in € 100,00 si provvede con imputazione sul Cap. 011425 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio 2004.

2    La Regione Abruzzo, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, a partire dall’esercizio successivo a quello della sua pubblicazione, si avvale delle risorse finanziarie annualmente stanziate in un apposito capitolo del bilancio, di nuova istituzione, numero 22424 – UPB 13.02.002, denominato "Fondo regionale per la Cooperazione Sociale e l’Associazionismo cooperativo", nel quale confluiscono gli stanziamenti già previsti nei Capp. 22436 e 12491, rispettivamente dalla L.R. 85/1994 e dalla L.R. 75/1987.

3    Per gli esercizi futuri lo stanziamento del pertinente Cap. 22424 - UPB 13.02.002 è determinato con legge di bilancio.

Art. 19

 Funzioni proprie della Regione

1.   Oltre alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia dei servizi sociali previste dalla Legge 328/2000 e dalla L.R. 22/1998, e successive modificazioni e integrazioni, restano attribuite alla Regione le competenze concernenti la definizione delle misure per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale, del volontariato e dell’associazionismo sociale, nonché i rapporti con la Conferenza regionale del Volontariato L.R. 37/1993, art. 8, per il coordinamento della programmazione territoriale delle specifiche attività finalizzate alla gestione di servizi sociali e/o di servizi alla persona.

2.   In attesa dell’adozione delle norme regionali in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento, previste dalla Legge 328/2000, e dal D.M. 21.5.2001, n. 308, gli indirizzi e il coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona e la regolazione dei rapporti tra Amministrazioni pubbliche e loro forme associative con i soggetti del terzo settore sono definiti, in quanto applicabili e compatibili con la vigente normativa regionale, dalle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, concernente: Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 328/2000.

3.   Al fine di realizzare una più compiuta programmazione degli interventi regionali a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione sociale e dell’associazionismo cooperativo, la Giunta regionale, quale soggetto attuatore della presente legge, si avvale, attraverso apposita convenzione, anche di enti strumentali e/o organizzazioni specializzate per la necessaria attività di vigilanza e di monitoraggio su tutte le iniziative progettuali ammesse a contributo o finanziate con il concorso della Regione.

4.   L’attività si esplica, in particolare, mediante verifiche tecniche ed ispettive alle imprese cooperative tendenti ad accertare la corrispondenza dell’intervento realizzato a quanto programmato e ammesso a finanziamento, nonché il monitoraggio sui risultati conseguiti, in termini di miglioramento e di sviluppo complessivo del sistema cooperativo, dalle iniziative progettuali stesse.

Art. 20

Abrogazioni

1.   Sono espressamente abrogate le seguenti disposizioni non compatibili con la presente legge :

-      L.R. 85/1994: Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale;

-      L.R. 75/1987: Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo;

-      L.R. 156/1997: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 75/1987 concernente: Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo;

-      L.R. 7/2003, artt. 50 e 55;

-      L.R. 15/2004, artt. 91, 92 e 197.

Art. 21

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 12 novembre 2004

il presidente
pace