LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2004, n. 37:

Norme in favore dei soggetti stomizzati ed incontinenti ed istituzione di Ambulatori di rieducazione presso le Aziende sanitarie ed Ospedaliere della Regione Abruzzo.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1.   La presente legge disciplina le tipologie e le modalità di intervento dei servizi sanitari che la Regione Abruzzo organizza in favore di soggetti affetti da incontinenza urinaria o fecale e dei soggetti portatori di stomie.

Art. 2

Destinatari

1.   Destinatari degli interventi della presente legge sono:

a)   coloro che soffrono di incontinenza urinaria grave;

b)  coloro che soffrono di incontinenza urinaria o fecale congenita o che, a seguito di intervento chirurgico, abbiano attuato un nuovo collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l’esterno, attraverso uno o più stomi cutanei.

2.   A seconda dell’organo cavo interessato alla stomizzazione sono inoltre destinatari:

a)   i soggetti portatori di urostomie (nefrotomie, ureterostomie, ureteroileocutaneostomie o cistomie);

b)  i soggetti portatori di stomia intestinale (ileo o colostomia, cecostomia e trasversostomia).

3.   Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono equiparati, per gli effetti della presente legge, i portatori di trachestomie per il loro fabbisogno assistenziale.

Art. 3

Esenzioni

1.   I soggetti stomizzati ed incontinenti sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per la intera durata della stomia, per le prestazioni specialistiche relative alla gestione ed al periodo di controllo successivo alla stomia, secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta regionale, da emanare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Ambulatori di rieducazione

1.   E’ istituito presso ogni Azienda Sanitaria locale della Regione almeno un “Ambulatorio di rieducazione” per i soggetti di cui all’art. 2.

2.   Il Direttore generale della ASL determina la dotazione organica dell’Ambulatorio, formata da personale medico ed infermieristico, ed assegna i mezzi necessari alle prestazioni multidisciplinari diagnostiche, terapeutiche, riabilitative, psicologiche e di monitoraggio della malattia, secondo il modello di cui all’allegato B della presente legge.

3.   All’Ambulatorio è assegnato un medico specializzato in chirurgia o stomaterapia, in qualità di responsabile, e almeno un infermiere professionale diplomato in stomaterapia, iscritto al registro degli infermieri esperti tenuto dall’Associazione Italiana Operatori Sanitari in Stomaterapia (AIOSS) che ne certifica la competenza.

4.   L’Ambulatorio è aperto al pubblico in orari adeguati al numero degli utenti di riferimento.

Art. 5

Elenco degli Ambulatori di rieducazione

1.   La Direzione Sanità, in collaborazione con l’Associazione stomizzati ed incontinenti d’Abruzzo (ASIA) e le altre associazioni di categoria, pubblica ed aggiorna l’elenco degli Ambulatori di rieducazione della Regione e ne verifica periodicamente l’effettivo funzionamento.

Art. 6

Funzioni dell’Ambulatorio di rieducazione

1.   L’Ambulatorio di rieducazione garantisce ai pazienti la libera scelta della protesi per stomia.

2.   Il medico responsabile e l’infermiere stomaterapista, per assicurare l’efficace risposta terapeutica ad ogni tipo di stomia o di incontinenza, richiedono alla ASL di appartenenza del paziente il quantitativo di protesi necessario per il paziente seguendo il nomenclatore nazionale e ne assicurano la distribuzione anche diretta e senza alcuna preclusione di tipologia di prodotto.

3.   L’Ambulatorio garantisce a ciascun paziente il percorso di rieducazione di cui alle linee guida di assistenza allo stomizzato ed all’incontinente descritte nell’allegato A alla presente legge.

4.   L’Ambulatorio assicura il rispetto della privacy dei pazienti affetti da stomia e incontinenza e fornisce adeguata consulenza al paziente in tutti i casi di violazione del diritto alla riservatezza.

Art. 7

Norma finanziaria

1.   Le spese per l’attuazione della presente legge sono valutate in Euro 300.000,00 all’anno. Considerando che la fornitura dei presidi sanitari ai pazienti stomizzati è già garantita dal Servizio Sanitario Regionale, l’impiego di spesa riguarda l’istituzione e la gestione dei centri di riabilitazione stomizzati ed incontinenti (acquisto macchinari, incentivi per il personale, etc.).

Art. 8

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 29 ottobre 2004

il presidente

pace