IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la
seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo promuovendo la qualità della vita, viene incontro alle esigenze abitative delle persone portatrici di gravi handicap, consentendo deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali al fine di dotare gli edifici, ove questi risiedono, di spazi e strutture adeguate.
Art. 2
Ambito
di applicazione
1. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 metri cubi, realizzati in aderenza agli edifici esistenti.
2. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma I, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.
Art. 3
Permesso
di costruire in deroga
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere corredata:
a) da una certificazione medica rilasciata
dall’ASL, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3,
art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), della persona
ivi residente con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il
completo soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone portatrici di
handicap;
b)
da
una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da
idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti
l’impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell’ambito dell’edificio di
residenza;
c)
dal
progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il
conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della
normativa vigente.
2. All’atto del rilascio del permesso di costruire, sulle volumetrie realizzate, ai sensi dell’art. 2, è istituito a cura del concessionario un vincolo di durata quinquennale di non variazione della destinazione d’uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Art. 4
Entrata
in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 29 ottobre 2004
il presidente
pace