direzione attivita’ produttive

servizio Sviluppo attivita’ estrattive e minerarie

DETERMINAZIONE 27.09.2004, n. DI3/66:

Autorizzazione ampliamento cava di ghiaia in località “Guazzano” Comune di Campli (TE) – Ditta “Gravel Interprise di Sante Capozulli”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Di autorizzare la ditta GRAVEL INTERPRISE DI SANTE CAPOZULLI, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in in c.da Guazzano -Comune di Campli(TE), all'ampliamento della cava di ghiaia sita in località "Guazzano" del Comune di Campli (TE) individuata in Catasto al foglio 38 particelle nn.359-360-361-362-373-374 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 1(uno) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art.4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie.

Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 32547 emessa in data 06.06.2000 dalla SOCIETÀ CENTRO ITALIA SPA. DI ROMA.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Deve essere mantenuta la distanza minima di 5,00 metri dall'area demaniale del fosso;

-    Deve essere garantita la portata di almeno 20 mc/s dello stesso fosso;

-    Durante le operazioni di scavo deve essere costantemente garantita la pulizia dell'alveo per il regolare deflusso della portata idrica;

-    Prima dell'inizio dei lavori deve essere ripristinata la distanza di almeno 20,00 metri dall'acquedotto e dalla strada;

-    Prima dell'inizio dei lavori devono essere installati i nuovi termini lapidei comunicando l'avvenuta esecuzione all'Ufficio Cave e Torbiere;

-    Prima dell'inizio dei lavori deve essere sottoscritta apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale di Campli in ordine alla percorrenza della strada con la creazione di eventuali piazzole di svincolo;

-    Le scarpate di abbandono, lato acquedotto, devono essere sagomate con il materiale in posto e una pendenza non superiore a 24° sull'orizzontale.

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art.8

La quantità complessiva estraibile sarà di mc.29.000 per l’intera durata dell'attività.

Art.9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a)   n.1 escavatore;

b)   n.1 ruspa;

c)   vari autocarri.

Art.10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, allegato "E" art.6 L.R.67/87.

Art.11

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Enzo Faieta