la giunta regionale
Omissis
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni di cui in narrativa:
1) di attestare che alle Aziende bovine e ovi-caprine meglio identificate nell'Allegato A) - compiegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - spettano gli indennizzi stabiliti dall'art. 3 dell' Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004;
2) di erogare alle singole Aziende bovine e ovi-caprine di cui allo stesso allegato A), quale indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2, comma l°, lett. c) della L.R. 23 ottobre 2003, n. 15, per effetto dell'art. 3 della L.R. 1 aprile 2004, n. 14 e dell'Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004, le somme a fianco di ciascuna Azienda indicata
3) di dare atto che la spesa complessiva di cui al precedente punto 2), come risultante dall'allegato A) al presente provvedimento, pari ad € 29.442,57 graverà, in quanto ad € 22.496,26, sul Cap. 82409/R/2003 del bilancio regionale di previsione per il corrente esercizio finanziario e, in quanto ad € 6.946,31, sullo stesso Cap. 82409 del bilancio regionale di previsione per il corrente esercizio finanziario;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero della Salute ai fini del rimborso della somma di cui al punto 3), ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2°, dell'Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004, con riserva di trasmettere i successivi provvedimenti di erogazione degli indennizzi in argomento al fine degli ulteriori relativi rimborsi;
5) di demandare al Dirigente del Servizio Veterinario della G.R.A. gli adempimenti successivi al presente provvedimento.