la giunta regionale

Omissis

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa:

1)   di attestare che all' Azienda Bovina Nanni Luca - codice aziendale 053AQ036, spettano gli indennizzi stabiliti dall'art. 3 dell'Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004 relativamente alla morte degli animali della specie bovina;

2)   di erogare all'Azienda Bovina Nanni Luca, quale indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2, comma l°, lett. c) della L.R. 23 ottobre 2003, n. 15, per effetto dell'art. 3 della L.R. 1 aprile 2004, n. 14 e dell'Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004, la somma di € 9.080,50 - I.V.A. compresa nella misura del 10%,

3)   di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2), graverà sul Cap. 82409/R/2003 del bilancio regionale di previsione per il corrente esercizio finanziario, ove risulta impegnata con Determinazione Dirigenziale n. DG/11/69 del 9.12.2003;

4)   di non accogliere l'istanza dell' Azienda Bovina Nanni Luca per la parte relativa alla richiesta di indennizzo per la morte di n. 124 animali della specie ovina-caprina;

5)   di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero della Salute ai fini del rimborso della somma di € 9.080,50, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2°, dell'Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004, con riserva di trasmettere i successivi provvedimenti di erogazione degli indennizzi in argomento al fine degli ulteriori relativi rimborsi;

6)   di demandare al Dirigente del Servizio Veterinario della G.R.A. gli adempimenti successivi al presente provvedimento,

7)   il presente provvedimento è da considerarsi definitivo e, pertanto, oggetto di eventuale impugnativa ai sensi di legge.