il dirigente del servizio

Visto il C.C.N.L. del 31/3/99 del Comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto l’art. 7 di detto C.C.N.L., con il quale è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale costituito da quattro categorie di impiego A – B – C – D;

Visto l’art. 5 del precitato contratto, relativo alla progressione economica all’interno delle categorie;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 di detto articolo, il quale consente, all’interno di ciascuna categoria, una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell’art. 13 e nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 3, punti a – b – c – d;

Visto inoltre l’art. 6 del medesimo C.C.N.L., relativo al Sistema di Valutazione;

Dato atto che le norme anzidette sono state recepite dalla Giunta Regionale con il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo “Regione Abruzzo” 1998 – 2001, siglato in data 9 marzo 2000;

Dato atto, altresì, che nel titolo V di detto C.C.D.I. è stata disciplinata la progressione orizzontale ed all’art. 20 sono stati definiti i criteri per l’applicazione della stessa;

Considerato che, in osservanza del disposto dell’art. 21 del ridetto C.C.D.I., relativo alla norma transitoria 1999 – 2000, sono state bandite ed espletate le prime due selezioni di progressione orizzontale relative agli anni 1999 e 2000;

Visto l’accordo firmato in data 29 dicembre 2003 dalla Delegazione Trattante per il personale delle categorie in ordine alla progressione economica orizzontale – selezione 2003”;

Dato atto che in data 3.6.2004 detto accordo è stato integrato secondo quanto richiesto dall’esecutivo regionale circa l’inserimento, tra i possibili partecipanti alla selezione, del personale proveniente per mobilità da altri enti ex art. 30 d.lgs 165/2001;

Dato atto altresì che, come da richiesta espressa in data 29.12.2003 dalla Parte Pubblica, si è proceduto, ai sensi degli artt. 15 e 17 del C.C.N.L. 1/04/1999, alla verifica del rispetto delle compatibilità economiche con riferimento al costo medio ponderato indicato nell’art 16, comma 2, stesso C.C.N.L. (regola del Baricentro);

Dato atto che, con note prot. n. 856/Pers del 20 gennaio 2004 e prot. n. 9457 del 25 giugno 2004, le citate ipotesi di accordo sono state inviate alla Struttura Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo Contabile” ai sensi dell’art. 4 comma 3 del C.C.N.L. del 22.01.2004, ai fini dell’esercizio del controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio;

Rilevato che la predetta Struttura Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo Contabile”, con nota prot. 135 del 17.02.2004, ha richiesto i dati relativi al calcolo del Baricentro e, con successiva nota n. 676 del 05.07.2004, ha comunicato che, dai conteggi effettuati, solo la categoria B risulta idonea ai fini della progressione economica orizzontale;

Considerato che con delibera n. 634 del 23 luglio 2004 avente per oggetto: “Ipotesi di accordo decentrato; Progressione Economica Orizzontale – Selezione 2003 – Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva”, la Giunta Regionale ha deliberato di:

-    autorizzare, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del C.C.N.L. 22.01.2004, il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva delle ipotesi di accordo in materia di “Progressione Economica Orizzontale – Selezione 2003”, che formano parte integrante e sostanziale di presente atto come allegati “A” e “B”;

-    dare atto che, a seguito dei conteggi effettuati dalla Struttura Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo Contabile”, solo la categoria “B” risulta non superare il Baricentro ed essere quindi idonea ai fini della progressione economica orizzontale;

Dato atto che la Delegazione Trattante, in osservanza di quanto disposto con D.G.R. n° 634 del 23.07.2004 e preso atto dei conteggi effettuati dalla Struttura Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo Contabile” in ordine al c.d. “Baricentro”, ha proceduto in data 28.09.2004 alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo decentrato concernente la “Progressione Economica Orizzontale – selezione 2003”;

Evidenziato che dalla nota n. 676 del 5 luglio 2004 della Struttura Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo Contabile” risulta che, ai fini di cui trattasi, la categoria “B” ha una disponibilità effettiva di € 121.675,02;

Ritenuto a seguito di tutto quanto anzidetto che, relativamente all’anno 2003,può essere indetta la progressione economica orizzontale esclusivamente per la categoria “B”;

        che la stessa decorre dal 1°.1.2003;

        che detta progressione segue i criteri di selezione fissati nel C.C.I.D. del 9.3.2000;

        che saranno a tal fine considerate le schede di valutazione individuali per l’anno 2002, i corsi effettuati entro il 31/12/2002 e l’anzianità di servizio al 31/12/2002;

        che sono esclusi i corsi di informatica in quanto interessano tutto il personale e si sono conclusi parte nel 2002 e parte nel 2003;

        che le risorse destinate a detta Progressione sono pari a € 121.675,02, come contabilizzato dalla suddetta Struttura Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo Contabile”;

        che ad ogni Direzione è assegnata una quota delle risorse in base alla consistenza del personale al 1° gennaio 2003;

Le domande, di cui si fornisce schema da utilizzare (Allegato 1), debbono essere corredate da eventuale documentazione non acquisita agli atti del Servizio Amministrazione del Personale, relativa ai titoli valutabili.

Per la documentazione già in atti presso lo scrivente Servizio, l’interessato deve farne espresso riferimento nella domanda.

L’Amministrazione si riserva di richiedere eventuale documentazione ai fini della regolarizzazione delle domande – ove consentito dalle norme vigenti - fissando un termine perentorio per la produzione degli atti richiesti.

L’Amministrazione procederà ai controlli previsti per la verifica della veridicità di quanto dichiarato nelle domande.

Art. 6

(Commissione situazioni anomale)

Con determina del Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale sarà nominata apposita Commissione tecnica mista per l’esame di situazioni anomale.

Art. 7

(Graduatoria)

Sulla base dei punteggi attribuiti sarà compilata, per ogni Direzione e Struttura Speciale di Supporto, la graduatoria generale di merito distinta per posizione economica. Conseguiranno il diritto al passaggio alla categoria economica superiore coloro i quali, nel limite delle risorse disponibili, saranno utilmente collocati nella graduatoria.

Art. 8

(Preferenze)

A parità di punteggio prevale l’anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità precede il candidato con minore età anagrafica (Art. 10 – Atto di Organizzazione concernente “Modalità di assunzione agli impieghi regionali. Requisiti di accesso alle procedure selettive. Profili professionali” – D.G.R. n° 871 del 3 Ottobre 2001).

Art. 9

(Decorrenza)

Ai dipendenti risultati vincitori della selezione, il Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale, con propria determina, attribuirà la nuova posizione economica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 10

(Ricorsi)

Avverso i risultati della selezione è ammesso ricorso, da presentarsi entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BURA, indirizzato alla Giunta Regionale - Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale.

Art. 11

(Imputazione della spesa)

La spesa di € 121.675,02 graverà sul capitolo 11202 relativo all’esercizio finanziario 2003, impegno n° 4 del 15/04/2003 assunto con determina n° 204/DD6, incidendo sul Fondo ex art. 15 C.C.N.L. riferito al medesimo anno.

Art. 12

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del 31.3.99 e nel C.C.D.I. del 9 marzo 2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Alfredo Moroni