IL direttore dell’area turismo-ambiente-energia

Omissis

DEterminA

1.      di prorogare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 l’autorizzazione della G.R. n. 4048 del 08.08.95, successivamente modificata con atto G.R. n. 1327 del 28.05.97 e con atto G.R. n. 2599 del 02.10.98 e rinnovata con Delibera della G.R. n. 1962 del 15.09.1999 per l’esercizio delle operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché per la gestione di un centro per la demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nell’area individuata al Foglio 31 particelle catastali 995, 996, 2122 e 79, per una potenzialità annua pari a circa 10.000 tonnellate;

2.      di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, la proroga dell’autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo di mesi 18 (diciotto) dalla data di adozione del presente provvedimento, e non è rinnovabile;

3.      di stabilire che i rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da Parere Tecnico dell’A.R.T.A. Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara, sono identificati dall’elenco dei codici CER riportato in allegato alla presente determinazione direttoriale (Allegato A – n. 7 pagine), parte integrante e sostanziale, con la sola integrazione della tipologia di rifiuti identificata con il codice CER 120199;

4.      di stabilire l’eliminazione delle tipologie di rifiuti identificati con i seguenti codici CER:

- 090109, 090110, 160201*, i quali, seppur contenuti nella delibera di G.R. n. 1962/1999, non sono stati oggetto di trasposizioni;

- 150201, 160102, 160199, 170201, 170406, 200106, i quali, seppur trasposti, non erano inclusi nella delibera di G.R. n. 1962/1999;

5.      di stabilire che, come sottoscritto nel verbale della riunione svolta in data 09.09.04 per la valutazione del Piano di Adeguamento al D. Lgs. 209/03, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del verbale dovrà essere depositato un progetto di delocalizzazione dell’attività in un sito ricadente in un’area industriale già individuata;

6.      di stabilire che, come sottoscritto nel verbale della riunione svolta in data 09.09.04 per la valutazione del Piano di Adeguamento al D. Lgs. 209/03, entro 20 (venti) giorni dalla data del verbale dovrà essere presentata una proposta dettagliata in cui vengano definiti gli interventi minimali necessari ad assicurare la tutela della salute e del ambiente nel periodo transitorio, in modo da contenere gli impatti dell’attività; tale proposta dovrà contenere, tra l’altro, un cronoprogramma degli interventi finalizzati ad un progressivo smantellamento delle strutture ed al ripristino dell’area;

7.      di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8.      di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.

9.      richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all’Amministrazione Provinciale di Pescara - Settore Tutela dell’Ambiente e Attività Produttive, Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Prov.le di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

10.  di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00 centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

11.  di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;

12.  di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 22/97;

13.  di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pescara (PE), all’Amministrazione Prov.le di Pescara - Settore Tutela dell’Ambiente e Attività Produttive, Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, all’A.R.T.A. Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara, all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) di Pescara;

14.  di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta ABBONDANZIA FRANCESCO S.r.l. - Via Lago di Campotosto n. 146 - 65129 Pescara;

15.  di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
il Direttore dell’Area Turismo-Ambiente-Energia

Dott. Franco Costantini