Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

1)   di prorogare, per le motivazioni sopra indicate, l’autorizzazione regionale concessa con D.G.R n. 3193 del 02.12.1998, così come rettificata dalla successiva D.G.R. n. 2727/22.12.1999, e DF3/38/04 e DF3/79/04, con la quale il predetto Consorzio è stato autorizzato all’esercizio della discarica consortile ubicata nel Comune di Fara Filiorum Petri (CH), approvata con D.G.R. n. 3529 del 27.09.1996;

2)   di stabilire, che la proroga di cui al precedente punto 1) è condizionata all’esito delle sottoindicate procedure, oggetto di un separato e successivo provvedimento:

a)   verifica della rispondenza del piano di Adeguamento, attualmente in corso di esame, alle norme di cui al D.Lgs. n. 36/2003;

b) accertamenti ulteriori da parte del competente Dipartimento Provinciale A.R.T.A di Chieti in ordine a misure volumetriche, plano-altimetriche e valutazioni conseguenti così come indicato nella nota A.R.T.A prot. n. 3081/2004;

c) risultanze dei controlli derivanti dalla prescrizione fissate dall’A.R.T.A. con la predetta nota n. 3081/04;

3)   di stabilire, altresì, che la validità temporale della proroga indicata al precedente punto 1) in anni 5 (cinque) dalla data di adozione del presente provvedimento, rinnovabili secondo le procedure previste all’art. 24 della L.R. n. 83/2000, fatte salve le procedure riportate al punto 2);

4)   di richiedere all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente -Dipartimento Provinciale di Chieti -nel termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica del presente provvedimento di relazionare in merito alle misure volumetriche, plano-altimetriche e le valutazioni in merito alle stesse, concernenti la discarica in oggetto;

5)   di richiamare, per quanto applicabili, le ulteriori condizioni realizzative e gestionali riportate nei provvedimenti autorizzativi nn. 3529/96, 3193/98, 2727/2000, DF3/38/04 e DF3/79/04;

6)   di richiamare il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei rifiuti Solidi, al pieno rispetto:

a)   a quanto stabilito dalla L.R n. 83/2000 artt. 28 e 29, per quanto attiene l’ingresso dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;

b) all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;

c) all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di Chieti), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati;

d)  al pieno rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e della normativa regionale vigente in materia;

e) all’obbligo della Ditta beneficiaria della presente autorizzazione, di inviare al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomila euro/00 centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

7)   di prescrivere altresì, che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

8)   di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

9)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Fara Filiorum Petri (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. -Agenzia Regionale Tutela Ambiente -Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. -Agenzia Regionale Tutela Ambiente -Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;

10) di notificare, ai sensi di Legge, copia del presente provvedimento al Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi -Viale Europa n. 1 - 66010 FARA FILIORUM PETRI (CH);

11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il dirigente del servizio

Dott. Carlo Di Palo