IL DIRigente del servizio

Omissis

DETERMINA

1)   di volturare a favore della Soc. Agroter S.r.l. la titolarità dei suddetti provvedimenti, già intestati alla Soc. Agroter S.p.A.:

-           Aut.ne reg.le D.G.R. n. 1841 del 13.08.1999 (già rinnovata con D.G.R. n. 98 del 21.02.2001), precedentemente volturata con DF3/35 del 07.05.02;

-           Aut.ne reg.le DF3/94 del 23.12.02;

-           Aut.ne reg.le DF3/84 del 01.10.03;

2)   di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, l’autorizzazione reg.le n. 1841 del 13.08.1999, già rinnovata con D.G.R. n. 98 del 21.02.2001, per l’esercizio di un impianto di compostaggio ubicato in loc. Valle Corina Piedisanti del Comune di Navelli (AQ), come individuato nell’allegato A al presente provvedimento (Planimetria catastale scala 1:2000, stralcio foglio 35 - allegata allaTav. 1 - 10.07.1998 del progetto approvato con DG.R. n 1841/99), avente una capacità autorizzata di trattamento di rifiuti pari a massimo 25.500 t/a, di cui 15.000 t/a massimo di provenienza extraregionale, autorizzati con DF3/84/03, per la gestione del sottoindicato elenco di CER:


 



3)   di precisare che il rinnovo indicato al precedente punto 2) è concesso limitatamente al regime autorizzatorio di cui al D. Lgs. n. 22/97 mentre, per quanto attiene alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 203/88, si rinvia all’obbligo in capo alla Ditta in oggetto del possesso delle prescritte autorizzazioni regionali;

4)   di precisare che, attualmente, è in corso d’istruttoria l’istanza di proroga dei lavori per la realizzazione delle migliorie tecniche finalizzate all’ottimizzazione dei cicli produttivi, autorizzate con determinazione n. DF3/94/23.12.02;

5)   di stabilire che le predette migliorie tecniche potranno essere rese operative solo dopo il completamento dei lavori e, comunque, solo successivamente all’acquisizione, da parte del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, delle certificazioni di cui all’art. 22 della L.R. 83/00;

6)   di richiamare la prescrizione di cui alla lett. b del punto 2) della DF3/84/03, stabilendo che solo successivamente alla realizzazione delle migliorie tecniche, indicate ai precedenti punti 4) e 5), “il quantitativo dei rifiuti trattari nell’impianto potrà raggiungere le 30.000 t/a”, precisando che a regime il quantitativo massimo trattabile sarà pari a 30.000 t/a, di cui 15.000 t/a massimo di provenienza extraregionale;

7)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al punto 2) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

8)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9)   di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-           deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-           deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-           devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-           le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-           deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.

10) di richiamare la Ditta autorizzata agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all’Amm.ne Prov.le di L’Aquila - Servizio Politiche Ambientali Risorse Naturali ed Energetiche - e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Prov.le di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

11) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 1.036.000,00 (un milione trentaseimila euro/00 centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

12) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;

13) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 22/97;

14) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Navelli (AQ), all’Amministrazione Prov.le di L’Aquila - Servizio Politiche Ambientali Risorse Naturali ed Energetiche, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la Camera di Commercio di L’Aquila;

15) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Agroter S.r.l. Via Serre, 5 - 61040 Mondavio (PS);

16) di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Carlo Di Palo